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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19292/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta ad ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale e il pagamento delle conseguenti differenze retributive, comprensive anche di una quota di MBO riferita alla misura prevista per i dirigenti. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda, valorizzando le mansioni svolte come Direttore Commerciale Business Signaling per l'Italia, la rilevanza strategica dell'ufficio diretto e l'elevato grado di autonomia e professionalità. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1 del c.c.n.l. dirigenti aziende produttrici di beni e servizi del 25.11.2009 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la funzione svolta non integrasse la nozione collettiva di dirigente perché mancava un sufficiente potere decisionale e il lavoratore non partecipava alla determinazione degli obiettivi aziendali né si rapportava direttamente con l'amministratore delegato; inoltre ha censurato la valutazione delle prove testimoniali; (2) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost. per avere la sentenza escluso l'assorbibilità del superminimo retributivo, nonostante fosse stato pacificamente corrisposto al dipendente negli anni in contestazione, in presenza di miglioramenti retributivi derivanti dagli scatti di anzianità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della disciplina collettiva operata dalla Corte territoriale in tema di qualifica dirigenziale, osservando che il contratto collettivo richiedeva elevata professionalità, autonomia e potere decisionale, nonché una funzione diretta a promuovere e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, senza pretendere necessariamente che il dirigente concorresse alla definizione degli obiettivi aziendali o si rapportasse esclusivamente ai vertici apicali. Ha inoltre affermato che, nelle organizzazioni complesse, possono coesistere dirigenti di diverso livello con autonomia decisionale ampia ma graduata. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura sull'art. 2697 c.c. fosse infondata perché la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Quanto al secondo motivo, ha confermato che il superminimo, pur normalmente assorbibile, può risultare non assorbibile ove emerga una diversa volontà datoriale o una prassi aziendale consolidata; nel caso concreto, la Corte di merito aveva desunto tale titolo derogatorio dalle buste paga e dal mancato assorbimento in presenza di scatti di anzianità, con accertamento di merito non specificamente censurato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 c.c.n.l. dirigenti aziende produttrici di beni e servizi del 25.11.2009

    "Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa."

    La qualifica dirigenziale può essere riconosciuta anche a chi opera con elevata autonomia e professionalità in funzione della realizzazione degli obiettivi aziendali, senza che sia necessario concorrere alla loro definizione o occupare il vertice dell'organigramma.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è deducibile solo quando il giudice abbia ripartito l'onere probatorio in modo errato; non quando si censuri la valutazione delle prove o la significatività del materiale istruttorio.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di irriducibilità della retribuzione; la Corte osserva che la questione del superminimo va risolta in base al titolo concreto e alla eventuale volontà derogatoria datoriale o prassi aziendale.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla retribuzione; la decisione non ne trae un principio autonomo, limitandosi a escludere la denunciata violazione sul presupposto dell'accertata non assorbibilità del superminimo.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato nel testo della clausola collettiva per identificare la subordinazione, ma la Corte ribadisce che l'inquadramento del dirigente dipende anzitutto dalla disciplina collettiva applicabile.

Massime di principio

  • Quando la qualifica dirigenziale è definita dal contratto collettivo, il giudice deve attenersi ai requisiti ivi previsti e non può sostituirli con una nozione astratta o puramente codicistica di dirigente.
  • In organizzazioni aziendali complesse è possibile la coesistenza di più dirigenti, anche di diverso livello, purché il dirigente di grado inferiore conservi un'ampia autonomia decisionale, sia pure entro un coordinamento gerarchico superiore.
  • Ai fini dell'inquadramento dirigenziale non è necessario che il lavoratore partecipi alla determinazione degli obiettivi aziendali o intrattenga rapporti esclusivi con i vertici apicali; è sufficiente che la sua funzione sia strumentale alla promozione, coordinamento e gestione degli obiettivi dell'impresa, con poteri rilevanti sul servizio o ufficio affidato.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice pone l'onere della prova a carico della parte sbagliata; non sussiste invece quando la doglianza investe la valutazione del materiale probatorio.
  • Il superminimo retributivo è normalmente assorbibile nei miglioramenti della retribuzione, ma tale assorbibilità può essere esclusa se risulta una diversa volontà datoriale o una prassi aziendale idonea a incidere sul contratto individuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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