Cassazione Civile, Ordinanza n. 19289/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, addetta alle mansioni di Dirigente di Movimento presso la stazione di Oristano, volta a ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nel livello superiore e il pagamento delle differenze retributive corrispondenti. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda ritenendo che l’organizzazione aziendale prevedesse per quella stazione personale inquadrato nell’8° livello, poi confluito nei livelli successivi fino all’Area B Quadri profilo Professional. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato ultrapetizione e violazione degli artt. 99, 112 e 434 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una diversa causa petendi, cioè sull’accordo sindacale del 1991 relativo alle piante organiche di Oristano e Macomer, anziché sulla prassi aziendale allegata dalla lavoratrice; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul rito del lavoro e del diritto di difesa, lamentando che la decisione fosse stata resa valorizzando un documento, denominato Accordo Aziendale 26/2/2013, prodotto tardivamente e già eccepito come inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che il ricorso non riproduceva compiutamente il contenuto della domanda introduttiva e degli atti rilevanti e non consentiva di verificare il preteso scarto tra domanda e decisione; ha inoltre escluso che il richiamo all’accordo sindacale integrasse una mutatio della causa petendi, trattandosi di elemento riconducibile alla tematica della prassi aziendale. Il secondo motivo è stato respinto perché la censura di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito e non a questioni processuali, oltre al fatto che la valutazione del documento era stata letta come implicita considerazione della sua indispensabilità ai fini istruttori. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per carente autosufficienza nella deduzione del vizio di ultrapetizione; ha respinto il secondo motivo perché la doglianza sull’omessa pronuncia riguardava una questione processuale e perché il documento contestato poteva considerarsi implicitamente valutato come indispensabile ai fini istruttori. La conseguenza è stata la conferma della decisione di merito favorevole alla lavoratrice, oltre alla condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di ultrapetizione e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte ribadisce che l’omessa pronuncia è deducibile solo se il giudice non si sia pronunciato su domande o eccezioni ritualmente e specificamente formulate, non su questioni processuali.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’ampiezza del devolutum in appello nel rito del lavoro.
Censurato per asserita carenza o tardività delle allegazioni e dei documenti nel rito del lavoro.
Richiamato in relazione alle preclusioni e alla tempestività delle difese e produzioni nel rito del lavoro.
Richiamato con riguardo ai poteri e alle scansioni processuali del giudizio del lavoro.
Invocato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa.
Richiamato dalla ricorrente nelle censure processuali rivolte alla sentenza di merito.
art. 24 Cost.
Evocato a sostegno della lamentata lesione del diritto di difesa.
La Corte richiama il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro per spiegare la valutazione del documento contestato.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La mancanza di una compiuta esposizione del fatto processuale e la trascrizione solo parziale degli atti rendono inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un error in procedendo richiede che il ricorso rechi una esposizione completa e specifica degli atti e dei passaggi processuali rilevanti, in modo da consentire il controllo della Corte senza una ricerca autonoma nel fascicolo.
- La censura di ultrapetizione o di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non riproduce puntualmente il contenuto della domanda, dell’eccezione o dell’atto processuale che assume non esaminato, indicando anche dove e quando tali questioni siano state formulate.
- Il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non la mancata risposta a questioni processuali; rispetto a queste ultime la doglianza va inquadrata in altri vizi processuali specificamente dedotti.
- Nel rito del lavoro, la valutazione di un documento da parte del giudice può essere letta come implicita considerazione della sua indispensabilità e dell’esercizio dei poteri istruttori officiosi, sicché la sola contestazione della tardività non basta, se non si dimostra il reale vizio processuale denunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19283/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19284/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19287/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19292/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19294/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19299/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →