Cassazione Civile, Ordinanza n. 32269/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il correntista ha chiesto che la banca fosse ordinata a depositare documentazione analitica completa sullo svolgimento di un rapporto di conto corrente, dalla stipula fino alla risoluzione del contratto, comprensiva del rendiconto e degli estratti conto relativi a un periodo storico molto risalente. La domanda si fondava sull’assunto che, poiché in un precedente giudizio erano state accertate la nullità parziale di alcune clausole del contratto di conto corrente e la conseguente illegittimità di alcune appostazioni, la banca fosse tenuta non solo a rendere gli estratti già inviati, ma anche a trasmettere una ulteriore rendicontazione correttiva con gli addebiti rettificati. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 119 t.u.b., 1713, 1827 e 1856 c.c. e degli artt. 263, 264 e 265 c.p.c., sostenendo che l’obbligo di rendere il conto implicherebbe quello di fornire un conto esatto e non alterato da clausole nulle, e che l’esistenza di nullità contrattuali avrebbe imposto alla banca di inviare estratti rettificati. La banca ha resistito, sostenendo che l’invio periodico degli estratti conto esaurisce l’obbligo di rendiconto e che non esiste un diritto del cliente a ottenere una seconda rendicontazione correttiva per periodi già comunicati, fermo il solo diritto di ottenere copia della documentazione nei limiti di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto condivisibile la ricostruzione secondo cui, nel conto corrente bancario, l’invio periodico degli estratti conto esaurisce l’obbligo della banca di rendere il conto al cliente. Ha affermato che l’eventuale nullità di singole clausole contrattuali e la conseguente illegittimità di alcune appostazioni non fanno sorgere, in capo alla banca, un ulteriore obbligo di trasmettere estratti rettificati o note riepilogative correttive per periodi già rendicontati. Ha quindi escluso che il cliente possa pretendere una seconda rendicontazione per il medesimo periodo, richiamando la disciplina dell’art. 1832 c.c. e il diritto alla documentazione ex art. 119 t.u.b. nei limiti temporali previsti. Nel dispositivo, tuttavia, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori statuizioni accessorie e sanzionatorie indicate in sentenza.
Norme richiamate
È richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per le conseguenti statuizioni accessorie.
Attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, compresi gli estratti conto, nei limiti temporali previsti dalla norma.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che disciplini il rendiconto del conto corrente bancario in luogo della disciplina speciale di settore.
È richiamato dal ricorrente nella censura, senza essere ritenuto decisivo dalla Corte.
È richiamato per sottolineare il collegamento del conto corrente bancario con le norme sul mandato.
Costituisce la norma di riferimento per il conto corrente bancario: l’invio periodico degli estratti conto esaurisce l’obbligo di rendiconto nei periodi considerati.
È richiamato in quanto rinvia, per il conto corrente bancario, alla disciplina dell’art. 1832 c.c.
È invocato dal ricorrente per l’ordine di esibizione/deposito documentale richiesto alla banca.
È invocato dal ricorrente in relazione alla richiesta di documentazione processuale.
È invocato dal ricorrente in relazione alla richiesta di documentazione processuale.
La Corte applica le statuizioni sanzionatorie accessorie previste per la soccombenza/abuso processuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata quale fonte che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel conto corrente bancario l’obbligo di rendiconto è normalmente assolto mediante l’invio periodico degli estratti conto; una volta che tali estratti siano stati trasmessi, non sussiste un autonomo diritto del cliente a ottenere una seconda rendicontazione per il medesimo periodo.
- Il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119 t.u.b. riguarda la documentazione delle operazioni effettuate ed è soggetto al limite temporale decennale previsto dalla norma; non può essere utilizzato per superare il regime del rendiconto già assolto tramite estratti conto.
- L’eventuale nullità di singole clausole del contratto di conto corrente e la conseguente necessità di ricalcolare i saldi non comportano, di per sé, un obbligo della banca di trasmettere estratti conto rettificati o conteggi correttivi: la rettifica dei saldi è operazione distinta dall’obbligo di rendiconto e va compiuta sulla base delle regole giuridiche applicabili.
- Nel contratto di conto corrente bancario, pur essendo richiamati elementi del mandato, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 1832 c.c., non quella generale del rendiconto del mandatario.
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