Cassazione Civile, Sentenza n. 2477/2025 del 02/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società è stata sottoposta a verifiche (Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) e ritenuta soggetto interposto in una catena di cessioni con emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Sono stati redatti due verbali (11.05.2006 e 16.12.2009). Per l'anno 2006 si contestò l'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette per indebita deduzione di costi non documentati per euro 10.438.530,00 e l'IVA indebitamente detratta per euro 2.083.506,00. Il contribuente non esibì libri, registri e documenti durante la verifica; in mancanza di scritture l'amministrazione ha recuperato a tassazione gli importi dichiarati (art. 109, comma 5, DPR 917/1986). CTP e CTR hanno respinto i ricorsi, ritenendo provata la consapevolezza dell'emissione/uso di fatture inesistenti e la natura fraudolenta dei rapporti. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) i documenti non sarebbero stati esibiti per causa di forza maggiore (detenzione del legale rappresentante) e quindi dovevano essere considerati; (2) le fatture esibite dimostrerebbero i requisiti di deducibilità e inerenza; (3) diritto alla detrazione IVA per buona fede e carenza della prova sulla conoscenza della frode da parte dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero per difetto di legittimazione passiva. Il primo motivo (mancata esibizione per forza maggiore) è stato respinto principalmente perché la questione non è stata adeguatamente localizzata negli atti di merito e perché non è stato dimostrato che la mancata esibizione non fosse riconducibile a volontà o rifiuto; la sola detenzione del legale rappresentante non escludeva la possibilità di indicare dove recuperare i documenti. La seconda doglianza è stata assorbita. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, nei termini di legittimità, il ricorso mirava in realtà a un riesame delle risultanze di fatto e probatorie (vietato in Cassazione) e non ha fatto la specifica comparazione di norme richiesta dall'art. 366 c.p.c. La Corte ha confermato che, in presenza della mancanza delle scritture contabili, è legittimo per l'Amministrazione recuperare le deduzioni; ha condiviso la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo di conoscenza della frode. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in euro 35.000,00 per compensi, oltre oneri), e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte richiama che la dichiarazione del contribuente, resa durante l'accesso, di non possedere libri/registri può comportare la preclusione alla considerazione di tali documenti a suo favore solo se emergono: non veridicità o sostanziale rifiuto di esibizione, la coscienza e volontà della dichiarazione e il dolo volto a impedire l'ispezione. Non ricorrono tali presupposti per mera detenzione dell'amministratore senza prova della volontà ostativa.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Normativa richiamata tra le disposizioni processuali tributario-fiscali riguardanti l'esibizione di documenti in sede di accesso; la Corte valuta l'assenza di esibizione alla luce delle regole sull'onere e sui presupposti della preclusione documentale.
art. 39, comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973
Citato in riferimento agli obblighi documentali e alle conseguenze della mancata esibizione nel corso delle attività di verifica; la Corte conferma l'operatività delle conseguenze previste per la mancata produzione di documenti.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
In assenza della documentazione prevista non essendo possibile verificare l'inerenza, è stato recuperato a tassazione l'intero importo dei componenti negativi dichiarati: la norma giustifica il recupero integrale di deduzioni quando manca la prova documentale dell'inerenza.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
Richiamata dalla difesa del contribuente quale presunta preclusione a utilizzare accertamenti penali come base per l'accertamento tributario; la Corte e i giudici di merito hanno invece ritenuto che l'art. 8 non osti all'accertamento tributario quando alla base vi è la mancanza delle scritture contabili.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma sull'IVA e sulla detrazione; la questione della detraibilità è stata affrontata alla luce della buona fede e della conoscenza della frode: la Corte ha ritenuto che la prova offerta dal contribuente (contratti) non fosse idonea a dimostrare la completa buona fede.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha valutato che il contribuente non ha assolto l'onere di provare circostanze favorevoli (es. forza maggiore, buona fede) che giustificassero la deducibilità o la detrazione.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e n. 4
Richiami procedurali: la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato l'atto del giudizio precedente in cui aveva dedotto la specifica questione (violazione di tipo probatorio) e non ha rispettato l'onere di specificità richiesto per le censure in Cassazione, rendendo inammissibile o improcedibile la censura.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: il vizio per 'violazione o falsa applicazione di legge' riguarda l'errata ricognizione o applicazione della norma, non il diverso apprezzamento delle risultanze di fatto che è rimesso al giudice di merito.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata esibizione di libri, registri e documenti durante l'accesso può comportare la preclusione della loro utilizzazione a favore del contribuente solo se emerge un rifiuto intenzionale e doloso; la mera indisponibilità dovuta a eventi come la detenzione dell'amministratore non è automaticamente idonea a escludere la preclusione e deve essere provata in modo circostanziato.
- In presenza di mancata tenuta o mancata esibizione delle scritture contabili, l'Amministrazione può legittimamente recuperare a tassazione le deduzioni dichiarate (art. 109, comma 5, DPR 917/1986) perché viene meno la verifica dell'inerenza dei costi.
- Nei casi di frode 'carosello' e fatture soggettivamente inesistenti la detrazione IVA non è riconosciuta se il giudice ritiene sussistente la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente; la presenza di contratti formali non è sufficiente di per sé a dimostrare la buona fede se sussistono altri elementi indizianti.
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame delle risultanze istruttorie: le doglianze che mirino a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili o incerte e devono essere sollevate e documentate nei gradi di merito, indicando gli atti in cui sono state dedotte.
- Il contribuente che invoca la causa di forza maggiore per la mancata esibizione documentale deve provare in modo specifico e documentato la circostanza e l'impossibilità oggettiva di ottemperare; la semplice situazione personale dell'amministratore non basta.
- L'onere della prova resta cruciale: il contribuente deve dimostrare fatti idonei a giustificare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA; l'Amministrazione deve motivare l'accertamento e può fondarlo sulla mancanza di scritture contabili.
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