Cassazione Civile, Sentenza n. 2484/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso principale censura la sentenza della C.T.R. che aveva escluso il riconoscimento del credito IVA risultante da una variazione fiscale (art. 26 d.P.R. n. 633/1972) derivante da un lodo arbitrale omologato, ritenendo che solo le pronunce emesse dagli organi della giustizia tributaria possano produrre credito d'imposta. Si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis, 19 e 26 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998. L'Agenzia, con ricorso incidentale, lamenta inoltre che la C.T.R. non si sia pronunciata sulla presunta tardività del ricorso introduttivo del primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale e ha ritenuto infondato il ricorso incidentale. Ha affermato che l'art. 26 d.P.R. n. 633/1972 non limita il titolo che può legittimare la genesi del credito d'imposta e che un lodo arbitrale omologato (passato in giudicato) può incidere sulla determinazione dell'imponibile e dunque dare luogo a variazione ai fini IVA. La Corte ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale che riconosce natura giurisdizionale all'arbitrato rituale e ha osservato che l'Agenzia stessa, nella risposta n. 55/19, aveva equiparato l'effetto del lodo alla sentenza. Ha inoltre ritenuto che la C.T.R., dichiarando la tempestività dell'appello e pronunciandosi sul merito, abbia implicitamente rigettato la censura sulla tardività del ricorso introduttivo. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione per il prosieguo, compresa la quantificazione delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972 - art. 26
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
La Corte ha rilevato che l'art. 26 non contiene limitazioni sul titolo che può giustificare la variazione dell'imponibile: pertanto una pronuncia arbitrale omologata può costituire il fatto che legittima la variazione e il conseguente credito IVA.
d.P.R. n. 633 del 1972 - art. 19
Richiamato come norma che disciplina la detrazione dell'imposta; l'art. 26 rinvia all'art. 19 per la detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione.
d.P.R. n. 633 del 1972 - art. 54-bis
Contestato nel ricorso come norma rilevante alla luce delle modalità di annotazione e detrazione IVA; la Corte non ha ritenuto che imponga una restrizione tale da escludere l'efficacia di un lodo omologato.
d.P.R. n. 322 del 1998 - art. 2, comma 8
Norma richiamata nel ricorso; la censura riguardava l'adempimento formale delle dichiarazioni (tempi e contenuti) ma la Corte ha ritenuto prevalente la possibilità di variazione sulla base del lodo omologato.
d.lgs. n. 546 del 1992 - art. 221
Rilevante rispetto alla decorrenza del termine per il deposito del ricorso spedito per posta: la Cassazione ha ricordato che il termine decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, principio richiamato nella vicenda con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1801/2018.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre la violazione del principio che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le questioni poste dalle parti; la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sia stata implicitamente risolta nel rigetto della censura sulla tardività.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Norma di riferimento per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omessa pronuncia su questioni pregiudiziali); la Corte ha ritenuto fondato il motivo n. 3 (errata interpretazione delle norme tributarie riguardo l'effetto del lodo) e infondato il motivo n. 4 relativo all'omessa pronuncia.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 1801/2018
Richiamata per il principio secondo cui il termine per depositare il ricorso spedito per posta decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario; ha portato al rinvio della vicenda in appello e alla rinnovazione del giudizio.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 24153/2013
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'arbitrato rituale ha natura giurisdizionale e che il lodo omologato può sostituire la funzione del giudice ordinario in relazione alla controversia, con effetti rilevanti anche sul piano fiscale.
Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 55/19
Atto amministrativo in cui l'Agenzia ha riconosciuto l'equiparazione del lodo arbitrale alla sentenza ai fini del recupero dell'IVA tramite nota di variazione; richiamato dalla Corte come elemento di coerenza interpretativa.
Massime di principio
- Un lodo arbitrale omologato può avere efficacia ai fini tributari e può giustificare la variazione dell'imponibile IVA ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 se comporta la riduzione o la perdita dell'operazione imponibile originaria.
- La disciplina dell'arbitrato rituale, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, attribuisce al lodo omologato una natura sostitutiva della decisione giurisdizionale, pertanto le statuizioni arbitrali possono produrre effetti anche ai fini fiscali.
- Per il calcolo dei termini processuali (es. deposito del ricorso spedito per posta) rileva la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario e non la data di spedizione.
- Nelle controversie tributarie in cui si invoca un credito IVA derivante da pronunce (anche arbitrali), è comunque opportuno predisporre la documentazione contabile e le dichiarazioni integrative conformi per consentire la corretta applicazione delle variazioni e per agevolare la verifica amministrativa.
- Se il giudice di merito decide sul merito pronunciandosi sulla tempestività dell'appello e accoglie o rigetta le domande principali, una mancata espressa declaratoria su una specifica eccezione può essere ritenuta implicitamente risolta; tuttavia è preferibile che il giudice si pronunci esplicitamente su tutte le questioni rilevanti.
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