Cassazione Civile, Sentenza n. 2482/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento relativo a 29 spedizioni di gasolio in regime di sospensione d'accisa ritenute irregolari dall'Agenzia perché gli e-AD non risultavano collegati alle reali operazioni di esportazione; la società deduceva errore nella qualificazione degli e-AD e invocava il principio di legittimo affidamento e la disciplina sull'abbuono d'imposta per eventi non imputabili (furto/azione di terzi), sostenendo di essere estranea agli illeciti commessi da terzi (tra cui un dipendente infedele dell'Agenzia) e quindi non obbligata al pagamento delle accise
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (in particolare C-323/22) e della normativa unionale e nazionale, la responsabilità del depositario autorizzato per il pagamento delle accise in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo ha natura oggettiva: l'illecito di terzi non esonera il depositario dall'obbligo di pagamento, salvo che si provi la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto (circostanza che impedisca materialmente l'immissione in consumo). La motivazione di merito è ritenuta idonea e non apparentemente insufficiente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito) e riconoscimento dell'eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U. Accise)
art. 4, art. 2 commi 1-2, art. 6 commi 4 e 7, art. 7 comma 1
Disciplina l'abbuono d'imposta per perdita in regime sospensivo solo se dovuta a caso fortuito o forza maggiore; stabilisce che lo svincolo irregolare comporta l'esigibilità dell'accisa e individua il depositario come obbligato principale, con responsabilità oggettiva per le accise salvo prova di perdita/distruzione irrimediabile
Direttiva 92/12/CEE (previgente) e Direttiva 2008/118/CE
art. 14 (previgente), art. 33 par. 3 della 2008/118/CE; direttiva 2020/262 (art. 6 par. 5-6)
La giurisprudenza UE interpreta la disciplina comunitaria in senso di responsabilità oggettiva del depositario autorizzato per i rischi della circolazione in regime sospensivo; solo la distruzione totale o perdita irrimediabile escludono l'immissione in consumo e l'esigibilità dell'accisa
Pronunce Corte di Giustizia UE e giurisprudenza rilevante
Causa C-323/22 (7.9.2023); C-95/19; C-81/15; C-279/19 (WR); C-314/06 (SPMR); C-494/04 (Heintz van Landewijck)
La Corte di Giustizia ha affermato che l'abbuono d'imposta non si applica in caso di svincolo irregolare imputabile a terzi e che il ruolo del depositario implica una responsabilità oggettiva per le accise; definizioni di forza maggiore/caso fortuito sono interpretate restrittivamente, richiedendo eventi anormali, imprevedibili e inevitabili non evitabili con tutte le precauzioni ragionevoli
Cassazione ordinanze e sentenze interne
Cass. nn. 25990/13; 27825/13; 28377/13; 6398/14; 16966/16; 4453/20; 10684/20; n. 21918/2024; ordinanza n. 14361/2022
La giurisprudenza di legittimità italiana ha consolidato l'orientamento secondo cui la sottrazione del prodotto non equivale automaticamente a causa estintiva dell'obbligazione salvo prova di distruzione o perdita irrimediabile e ha richiamato l'interpretazione comunitaria della responsabilità oggettiva del depositario
Massime di principio
- La responsabilità del depositario autorizzato per le accise in caso di svincolo irregolare ha carattere oggettivo: l'illecito di terzi non libera il depositario dall'obbligo di pagamento, salvo prova della distruzione totale o perdita irrimediabile del prodotto
- Il semplice legittimo affidamento nella regolarità dei documenti di accompagnamento (e-AD) o la buona fede del depositario non sono di per sé idonei ad evitare l'esigibilità dell'accisa quando il prodotto è stato svincolato irregolarmente
- Per ottenere l'abbuono d'imposta invocando caso fortuito o forza maggiore il depositario deve provare non solo l'intervento di terzi ma l'effettiva distruzione o l'impossibilità definitiva di utilizzo del prodotto come bene soggetto ad accisa
- In tali casi è opportuno che il depositario documenti immediatamente e compiutamente l'evento (denunce, atti penali, attestazioni di distruzione, prove di impossibilità d'uso) e attivi eventuali azioni di rivalsa verso i responsabili terzi identificati
- La normativa e la giurisprudenza comunitaria e nazionale privilegiano misure preventive e di controllo: chi opera in regime sospensivo deve adottare le cautele tecnologiche e operative ragionevoli (es. tracciamento, garanzie, controlli interni) per limitare il rischio di essere chiamato a rispondere oggettivamente per svincoli irregolari
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