Cassazione Civile, Sentenza n. 22785/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fornaro aveva impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria e un preavviso di fermo amministrativo notificati dall'agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo (enti: Prefettura - U.T.G. di Ragusa e Comune di Vittoria). In primo grado il Giudice di Pace annullò l'iscrizione ipotecaria integralmente e il preavviso di fermo limitatamente ad alcuni crediti idrici; il Tribunale di Ragusa dichiarò inammissibile l'appello di Riscossione Sicilia per tardività ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Riscossione Sicilia ricorse in Cassazione denunciando violazione di varie norme (tra cui art. 3 L. 742/1969, art. 92 o.g., art. 22 L. 689/81, art. 204 bis/D.lvo 150/2011 e art. 360 n.3 c.p.c.), ma in sede di legittimità è risultata decisiva l'assenza della produzione dell'atto notarile contenente la procura sostanziale e processuale (rep. n. 2031, notaio Licciardiello) che autorizzava il Direttore Generale f.f. ad assumere la rappresentanza; senza quel documento non è stato possibile verificare il potere rappresentativo ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata produzione della procura notarile che conferiva i poteri al rappresentante della società ricorrente (violazione dell'art. 77 c.p.c. e giurisprudenza consolidata). Ha condannato la società ricorrente alle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in complessivi €1.500,00 oltre €9,30 per esborsi, e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (come modificato).
Norme richiamate
La produzione della procura (generale o speciale) è indispensabile per verificare il potere del procuratore; la mancata produzione rende il ricorso inammissibile ed è vizio rilevabile d'ufficio.
Norma richiamata dal Tribunale per dichiarare tardivo e quindi inammissibile l'appello di Riscossione Sicilia; rilevante nella fase precedente alla Cassazione.
Ground invocato nel motivo di cassazione (violazione di norme di diritto), ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità processuale del ricorso.
Norma citata nel ricorso principale; la Corte non ha proceduto ad una valutazione di merito a causa dell'inammissibilità per difetto documentale.
art. 92 ordinamento giudiziario (30/01/1941 n. 12)
Citata nel motivo di ricorso; non decisiva nella decisione della Corte, che si è basata su questioni processuali relative alla procura.
Richiamata nel ricorso; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione per sopravvenuta inammissibilità.
art. 204 bis (oggi artt. 6 e 7 del D.lvo. n. 150/2011)
Norme sul recupero/coercizione per crediti pubblici richiamate nel ricorso; non valutate nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Rilevato in sentenza per l'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato qualora ricorrano i presupposti (rigetto o inammissibilità dell'impugnazione).
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Norma richiamata per giustificare la trattazione in pubblica udienza in camera di consiglio (vestigia emergenziali/disciplinari in materia di udienze durante il periodo pandemico).
Massime di principio
- Quando una parte è rappresentata da procuratore (generale o speciale) è obbligatorio produrre la procura o l'atto che prova i poteri: la mancata produzione è vizio formale che rende il ricorso inammissibile e viene rilevato d'ufficio.
- Nei giudizi in cui compare un ente o una società è essenziale allegare l'atto che dimostra la legittimazione (statuto/atto notarile o procura) del rappresentante che agisce in nome dell'ente.
- Le questioni di merito (es. legittimità di iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi) non vengono esaminate se sussistono vizi processuali fondamentali; quindi verifiche formali preliminari sono decisive.
- Se si propone impugnazione di una sentenza, occorre prestare attenzione non solo ai termini (art. 327 c.p.c.) ma anche alla completezza della documentazione costitutiva e rappresentativa: entrambi i profili possono determinare l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso il soccombente può essere condannato alle spese di giudizio e può essere tenuto al versamento di ulteriori contributi unificati previsti dalla normativa vigente.
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