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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22675/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verifica fiscale per i periodi 2003-2007 rilevava omessi versamenti per oltre 8 milioni di euro in varie sedi; la società chiedeva compensazione tra crediti e debiti d'imposta. L'Ufficio, prima dell'autorizzazione alla compensazione, emanava avvisi di pagamento; per la provincia di Verona la dogana contestava l'omessa presentazione della dichiarazione di consumo per il 2006 (termine 20/02/2007, presentata il 21/05/2007) e mancati versamenti di acconti (accisa e addizionale provinciale) per il 2007. La contribuente impugnava, la CTP e la CTR respingevano, la CTR ritenendo applicabili le sanzioni (art.59 TUA e art.13 d.lgs.471/1997). Axpo proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi (omessa motivazione, presunta inesistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo ex art.59 TUA in ragione dei crediti compensati, compensazione come causa di eliminazione delle sanzioni, violazioni dell'art.13 d.lgs.471/1997 e duplicazione sanzionatoria, vizi di notifica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la dichiarazione di consumo è stata omessa nei termini di legge e che la successiva autorizzazione alla compensazione non cancella l'adempimento omesso e quindi non impedisce l'applicazione delle sanzioni. Ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art.59 TUA (la normativa prevede una presunzione di colpa: basta una condotta cosciente e volontaria, non è richiesto il dolo di evasione). Ha altresì affermato che l'indennità di mora prevista dall'art.3, comma 4, TUA ha natura risarcitoria e può cumulare con la sanzione amministrativa ex art.13 d.lgs.471/1997, alla luce di consolidata giurisprudenza (sentenze 19338/19339/19340/2022 e principi richiamati). In conseguenza il ricorso è stato respinto e le sanzioni confermate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 79/1999

    Definisce la qualifica di "cliente-grossista" e delimita l'ambito soggettivo dell'operatore coinvolto nella verifica; usato come dato identificativo della posizione aziendale

  • art. 59 TUA (Testo Unico Accise)

    1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore che, in ogni caso, a 258 euro, i soggetti obbligati ... omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni ... ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette ...

    La norma sanziona l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni e prevede la quantificazione sulla base dell'imposta "evasa"; la Corte ha interpretato che per l'applicazione della sanzione è sufficiente la condotta cosciente/volontaria (presunzione di colpa) senza necessità di provare il dolo di evasione

  • art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 471/1997

    Prevede le sanzioni per omissioni/irregolarità nelle dichiarazioni e nei versamenti; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento e l'applicazione della sanzione insieme all'indennità di mora per le accise

  • art. 3, comma 4, TUA

    Prevede l'indennità di mora per il ritardato pagamento delle accise; la Corte, richiamando precedente giurisprudenza, l'ha qualificata come indennità risarcitoria (non sanzionatoria) e quindi cumulabile con la sanzione amministrativa

  • art. 5, d.lgs. n. 472/1997

    Stabilisce la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie; la Corte ne ricava la presunzione di colpa sufficiente per irrogare la sanzione senza dimostrare direttamente dolo o colpa grave

  • art. 8, comma 1, L. n. 212/2000

    Riferimento normativo che ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti sulla compensazione, senza alterare il principio secondo cui la compensazione non cancella adempimenti formali e scadenze precedenti

  • art. 79 e art. 86 TULD (Testo Unico Doganale)

    Norme doganali richiamate per interpretare la natura degli interessi per differimento e dell'analogo meccanismo di ristoro in caso di ritardo; utilizzate per argomentare la funzione risarcitoria dell'indennità di mora nelle accise

  • art. 1284 c.c.

    Citato per escludere l'applicazione della norma civilistica sugli interessi e ritenere applicabile la disciplina peculiare doganale/accise per il calcolo degli interessi/indennità

  • Cass. n. 16463/2020

    Precedente sentenza della Corte che, su questioni analoghe riferite alle stesse parti, aveva ritenuto infondato l'originario ricorso della contribuente; la Corte ha richiamato e condiviso la motivazione di quella pronuncia

  • Cass. n. 30034/2018

    Pronuncia che aveva affrontato la natura dell'indennità di mora e contribuito al dibattito sulla sua qualificazione (sanzionatoria vs risarcitoria); richiamata nel corpo argomentativo

  • Cass. nn. 19338, 19339, 19340/2022

    Sentenze recenti che hanno chiarito e confermato la natura risarcitoria dell'indennità di mora prevista dall'art.3, comma 4, TUA e la possibilità di cumulabilità con la sanzione amministrativa ex art.13 d.lgs.471/1997; la Corte si è attenuta a questi principi

Massime di principio

  • La compensazione successiva tra crediti e debiti non annulla l'omissione originaria degli adempimenti (dichiarazioni/versamenti) e non impedisce l'applicazione delle sanzioni per omissione nei termini.
  • Per le sanzioni dell'art.59 TUA è sufficiente la condotta cosciente e volontaria (presunzione di colpa): non è necessario provare il dolo di evasione per irrogare la sanzione amministrativa.
  • L'indennità di mora prevista per le accise è qualificata dalla giurisprudenza come strumento risarcitorio del ritardo e può essere cumulata con la sanzione amministrativa prevista dall'art.13 d.lgs.471/1997.
  • La presenza di crediti (anche rilevanti) non esime il contribuente dal rispettare termini e obblighi formali; al contrario, incongruenze consistenti possono essere interpretate come indici di gravi carenze gestionali e aggravare la valutazione dell'Ufficio.
  • La definizione successiva del contenzioso (es. cessazione della materia del contendere per autorizzazione alla compensazione) è ininfluente rispetto alla responsabilità per omissioni pregresse, che giustificano l'irrogazione delle sanzioni.

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