Cassazione Civile, Sentenza n. 22679/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della CTR che aveva confermato in gran parte l'accertamento dell'Agenzia relativo al 2004. Le contestazioni principali riguardano: a) il raddoppio dei termini di accertamento invocato dall'Amministrazione per presunta obbligo di denuncia penale (art. 43 c.3 DPR 600/1973 e art. 57 c.3 DPR 633/1972 in relazione all'art. 331 c.p.p. e reati previsti dal d.lgs. 74/2000); b) il disconoscimento della deducibilità di costi (in particolare fattura n. 287/2005 per €500.000 e fattura n.8/2004 per €695.424,27) e della detrazione IVA su alcune fatture, per mancanza di adeguata documentazione, genericità delle prestazioni, assenza di data certa nei contratti e anomalie contabili; c) la riclassificazione dell'onere di urbanizzazione come costo effettivamente sostenuto da altro soggetto (TREDIL) e non dalla S.T.I.C.E.A.; d) l'applicabilità e la motivazione delle sanzioni tributarie e la doglianza sulla loro riduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da TREDIL e S.T.I.C.E.A. ma ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate (relativo al rispetto delle regole probatorie sull'accertamento dei costi deducibili). Ha ritenuto che la CTR abbia trascurato e non valutato adeguatamente gli elementi indiziari raccolti nel PVC (genericità delle fatture, eterogeneità e inutilità di alcune prestazioni, mancanza di data certa, incongruenze contabili) e che, nel valutare presunzioni, il giudice di merito debba analizzare sia singolarmente gli indizi rilevanti sia complessivamente la loro combinazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame; le spese del giudizio di cassazione sono demandate al giudice di rinvio; altresì la Corte ha rilevato la legittimità della denuncia alla Procura (ai fini del raddoppio dei termini) essendo stata presentata entro i termini applicabili.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 comma 3
Il raddoppio dei termini di accertamento è legittimo quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata per la legittimità del raddoppio, ma il giudice tributario deve verificare i presupposti dell'obbligo di denuncia con una prognosi postuma.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 comma 3
Analogo principio al citato art. 43 DPR 600/1973 con riferimento all'IVA: la possibilità di estendere i termini di accertamento è connessa all'obbligo di denuncia penale per reati IVA o fiscali.
Codice di procedura penale, art. 331
Stabilisce l'obbligo di denuncia al pubblico ministero; ai fini tributari la presenza di presupposti che impongono tale obbligo giustifica il ricorso al raddoppio dei termini.
Legge n. 74/2000, art. 4 (reati tributari - dichiarazione infedele)
La Corte ha ritenuto che gli elementi emersi in sede di verifica (entità forfettaria, genericità delle prestazioni, eterogeneità) potessero far sorgere il sospetto del reato di dichiarazione infedele, giustificando la denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
Richiede modalità espositive e contenuti minimi della fattura; fatture con descrizioni generiche possono essere disconosciute e privare il destinatario del diritto alla detrazione IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 comma 1 n. 3
Norma richiamata con riferimento all'esenzione/neutralità IVA e alla determinazione della detrazione; la Corte ha confermato che, quando emergono indizi di non verità della fattura, grava sul contribuente l'onere di provare la realtà e inerente destinazione della prestazione.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 85, 92, 109
Norme sul trattamento fiscale dei costi e delle rimanenze; impiegate nella valutazione della deducibilità dei costi e della corretta imputazione contabile.
Codice civile, art. 2697
Principio della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; applicato per ribadire che la prova della deducibilità dei costi grava sul contribuente.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 n. 4
Regola l'obbligo motivazionale delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficientemente chiara riguardo alla conferma delle sanzioni in quanto fondate sull'accertamento delle violazioni.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Norma procedurale sulla decisione nella materia tributaria; richiamata nel contesto delle doglianze sulle sanzioni.
D.lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6
Stabiliscono il regime delle sanzioni tributarie: è richiesta consapevolezza o almeno negligenza del contribuente; la Corte ha confermato che l'Amministrazione ha adeguatamente motivato l'applicazione delle sanzioni data l'irregolarità documentale e contabile rilevata.
Legge n. 212 del 2000, art. 10 comma 3
Richiamata tra le norme a tutela del contribuente; la Corte ha valutato i profili di legittimo affidamento e colpa con riferimento alle sanzioni.
D.lgs. n. 472 del 1997, art. 7 comma 4
Riguarda la riduzione delle sanzioni; la Corte ha considerato la questione attinente al giudizio di merito sulla sussistenza delle condizioni per riduzione, quindi non sindacabile in cassazione in assenza di vizio logico-giuridico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Norma richiamata in ordine agli effetti economici del gravame: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per eventuale versamento da parte delle ricorrenti (riferimento alla materia dei depositi/cauzioni nei giudizi tributari).
Codice civile, art. 2704 (citato dal ricorso incidentale)
Citato dall'Agenzia per richiamare principi probatori; la Corte ha richiamato il generale principio per cui la prova della deducibilità è a carico del contribuente e l'Amministrazione può dimostrare inattendibilità anche mediante presunzioni.
Massime di principio
- Onere della prova: il contribuente che invoca la deducibilità di costi o la detrazione IVA deve provare la realtà e l'inerenza dell'operazione; documentazione chiara, contratti con data certa e pagamenti riconoscibili (movimenti bancari, ricevute) sono essenziali.
- Fatture con descrizioni generiche o contratti privi di data certa possono essere disconosciuti dall'Amministrazione e giustificare il recupero fiscale; l'Amministrazione può utilizzare presunzioni basate su elementi contabili e di fatto.
- Valutazione delle presunzioni: il giudice di merito deve analizzare singolarmente gli indizi utili e poi valutarli nel loro insieme per verificare se formano una prova presuntiva convincente; la semplice esclusione astratta degli indizi è censurabile.
- Raddoppio dei termini per accertamento: è legittimo se sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia, ma il giudice deve compiere una 'prognosi postuma' sui presupposti dell'obbligo di denuncia.
- Sanzioni tributarie: la loro legittimità e misura dipendono anche dalla valutazione della colpa/negligenza del contribuente; tuttavia, quando le violazioni materiali sono accertate, la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni richiede elementi probatori adeguati.
- Cosa fare in analoghe situazioni pratiche: conservare e produrre documentazione dettagliata (contratti datati e firmati, prove di esecuzione delle prestazioni, corrispettivi effettivamente pagati con tracciabilità), motivare la ragione economica dell'operazione e predisporre memorie tecniche che colleghino costi registrati e attività svolta.
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