Cassazione Civile, Sentenza n. 22676/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava il tardivo versamento delle accise su oli lubrificanti (pagamento effettuato il 31/12/2007 invece del 27/12), richiedendo indennità di mora e interessi ai sensi dell'art. 3, comma 4 (TUA) e la sanzione amministrativa per il ritardato pagamento. Bellini aveva impugnato l'atto di contestazione ottenendo sentenza favorevole in primo e secondo grado, sulla base dell'esistenza di una presunta incertezza normativa e della non cumulabilità della sanzione con l'indennità di mora
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Sul primo punto ha stabilito che non esiste incertezza: la normativa (lettura combinata di TUA e art. 28, co. 6 della L. 388/2000) impone che i versamenti la cui scadenza è il 31 dicembre vadano effettuati il 27 dicembre, salvo diverso decreto ministeriale. Sul secondo punto ha affermato che l'indennità di mora prevista dall'art. 3, co. 4 TUA ha natura risarcitoria (non sanzionatoria) e, dunque, è cumulabile con la sanzione amministrativa prevista per il ritardato pagamento. Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, è rigettato l'originario ricorso della contribuente. Spese compensate per intero.
Norme richiamate
Testo Unico Accise (d.lgs. n. 504/1995), art. 26, comma 8
«il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente»
Stabilisce la disciplina generale dei termini di pagamento in acconto per le accise; integrata con le successive disposizioni per i casi particolari (es. scadenze di dicembre).
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, comma 6
«per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese»
Anticipa al 27 dicembre il termine dei versamenti per quelli la cui scadenza ordinaria sarebbe il 31 dicembre, salvo diversa disposizione ministeriale.
Testo Unico Accise, art. 3, comma 4 (nella versione modificata)
testo ricavato dalla sentenza: "Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente."
Definisce termini specifici di pagamento (con riferimento particolare alle immissioni di dicembre) e costituisce base per individuare i termini operativi; la Corte ne ricava che il termine per il pagamento a dicembre è il 27.
Norma sulle sanzioni per violazioni tributarie; la Corte ha ritenuto legittima la cumulabilità della sanzione prevista con l'indennità di mora, poiché quest'ultima ha natura risarcitoria.
Citando la normativa procedurale e sanzionatoria richiamata nel motivo di ricorso: la Corte ha ritenuto infondata la tesi della CTR secondo cui sussisterebbe incertezza normativa.
Norma in tema di diritto tributario richiamata nel primo motivo; la Corte non ha condiviso l'argomento della CTR che aveva invocato incertezza normativa.
Richiamato nella motivazione come parte delle norme sulle accise; la Corte ha favorito una lettura sistematica delle disposizioni sulle accise.
Massime di principio
- Per i versamenti delle accise la cui scadenza ordinaria ricade il 31 dicembre, il termine valevole è il 27 dicembre, salvo che un decreto ministeriale disciplinare disponga diversamente; pertanto va verificato l'eventuale decreto ministeriale ma, in assenza, si applica il 27.
- L'indennità di mora prevista dall'art. 3, co. 4 TUA ha natura risarcitoria (ristorativa del danno per il ritardo) e non sanzionatoria: può quindi essere cumulata con la sanzione amministrativa prevista per il ritardato/omesso versamento.
- La presunta 'incertezza normativa' non opera se dalla lettura combinata, sistematica e letterale delle norme emerge una soluzione chiara; i richiami testuali e sistematici prevalgono sulla generica affermazione di ambiguità.
- In casi di ritardo nel versamento delle accise il contribuente può essere tenuto a pagare: l'imposta dovuta, l'indennità di mora, gli interessi e la sanzione amministrativa; dunque il rischio è cumulativo e va considerato nella gestione del pagamento.
- Prima di impugnare, verificare eventuali ricorsi/avvisi distinti (avviso di pagamento vs atto di contestazione): i loro percorsi processuali possono portare a esiti differenti.
- Controllare la normativa secondaria (decreti ministeriali) e le modifiche legislative successive: solo una verifica completa delle fonti può escludere o confermare l'applicabilità delle regole ordinarie sui termini.
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