Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22680/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Tidona avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi contro avviso di accertamento e cartella di pagamento. La CTR motivò l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello (l'appellante avrebbe riproposto acriticamente gli stessi motivi senza indicare i motivi di censura). In cassazione il ricorrente denunciava (i) violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 per erronea dichiarazione di inammissibilità; (ii) violazione del principio del contraddittorio per mancata possibilità di difesa rispetto alla rilevazione d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di specificità dell'impugnazione in cassazione: il ricorrente si era limitato a elencare le doglianze senza trascrivere o indicare i contenuti essenziali dei motivi di appello, violando il principio di autosufficienza del ricorso e l'onere di precisare le ragioni per cui si contesta l'inammissibilità. Ha altresì respinto il motivo relativo al contraddittorio, osservando che l'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. riguarda questioni di fatto o miste che richiedono prova nuova e non le questioni di diritto come la specificità formale dell'appello. Per effetto di ciò il ricorso è stato rigettato; non sono state disposte spese di giudizio di legittimità. La pronuncia dà anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo (menzionato nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'impugnazione in appello deve indicare in modo chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e contenere le doglianze con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la mancanza di specificità rende l'appello inammissibile.

  • artt. 342 e 434 c.p.c. (testo dopo d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012)

    artt. 342 e 434 c.p.c., come modificati dal d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012

    Interpretati insieme all'art. 53 del d.lgs. 546/1992 per affermare il principio di specificità e di autosufficienza dell'atto di impugnazione, ossia l'obbligo di individuare e argomentare i punti contestati.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, cod. proc. civ.

    Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione: sono state valutate le censure per presunta violazione di norme e per error in procedendo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per carenza di specificità.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.

    Richiama il principio di specificità richiesto per i motivi di cassazione e il requisito di trascrivere nella misura necessaria gli atti rilevanti per l'autosufficienza del ricorso.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    art. 101, comma 2, cod. proc. civ.

    L'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio riguarda questioni di fatto o miste che richiedono prove nuove o diverse; non si applica automaticamente alle questioni di diritto come la valutazione della specificità formale dell'appello.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale usata per la fissazione dell'udienza in modalità non partecipata (trattazione senza presenza in aula), che la Corte ha richiamato nelle modalità di svolgimento dell'udienza.

Massime di principio

  • In sede d'appello tributario i motivi devono essere specifici: l'indicazione meramente sommaria o la sola elencazione delle rubriche non sono sufficienti.
  • Nel ricorso per cassazione, se si deduce error in procedendo dovuto a declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorrente deve riportare nel ricorso i contenuti essenziali dei motivi di appello che si ritengono specifici, per rispettare il principio di autosufficienza.
  • La Corte esercita il potere di diretto esame degli atti di merito solo se il motivo di cassazione è ammissibile: l'onere di rendere il ricorso autosufficiente è imprescindibile.
  • Il dovere del giudice di stimolare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. si applica alle questioni di fatto o miste che richiedono attività probatoria nuova; non obbliga il giudice ad aprire confronto quando si tratta di questioni di diritto formale come la specificità degli atti di impugnazione.
  • Per prevenire inammissibilità, in caso di impugnazione di sentenze per difetto di specificità è buona prassi trascrivere nel ricorso le parti essenziali dell'atto d'appello (o l'intero atto se necessario) e spiegare puntualmente perché si ritiene che le doglianze fossero sufficientemente specifiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.