Cassazione Civile, Ordinanza n. 27334/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior reddito d'impresa ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, sulla base di una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore VG70U relativo all'attività di pulizia. In primo grado il ricorso era stato accolto perché il contribuente sosteneva di avere svolto nel 2013 esclusivamente lavori di facchinaggio, per i quali riteneva applicabile un diverso studio di settore (UG99U). In appello l'Ufficio ha ottenuto riforma della decisione e la CTR ha ritenuto che l'attività di pulizia fosse stata dichiarata dal contribuente, che l'acquisto di detergenti fosse indice dello svolgimento anche di tale attività e che l'accertamento non si fondasse solo sugli studi di settore ma anche sull'antieconomicità della gestione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: motivazione apparente o inesistente della sentenza d'appello; violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per difetto di specificità dell'appello; ultrapetizione e introduzione di fatti nuovi in appello, in violazione del thema decidendum e del divieto di nova; violazione del giudicato interno e dell'art. 2909 c.c. quanto all'inapplicabilità del parametro VG70U; ulteriore vizio di motivazione per non avere la CTR spiegato perché una sola fattura di detergenti potesse dimostrare lo svolgimento di attività di pulizia e giustificare il ricalcolo dei ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che il procedimento era stato inserito nell'elenco dell'Agenzia delle entrate relativo alle domande di definizione agevolata ai sensi della legge n. 130 del 2022; risultavano regolarità della domanda, pagamento effettuato e assenza di diniego. La controversia è stata quindi dichiarata estinta. Le spese sono state poste a carico di chi le ha sostenute e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, richiamandosi la natura tipica e non estensibile di tale misura.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza impugnata.
art. 24 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta motivazione apparente e al diritto di difesa.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per sostenere il vizio di motivazione apparente o inesistente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente nel dedurre la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/92
È invocato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale nella sentenza tributaria.
È invocato per denunciare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate dalla CTR.
È richiamato dal ricorrente in relazione all'introduzione di domande o eccezioni nuove in appello.
È richiamato nel motivo sulla specificità dei motivi di appello nel processo tributario.
È invocato per il divieto di nuove eccezioni e nuovi motivi in appello nel processo tributario.
È richiamato in relazione alla dedotta violazione del giudicato interno.
art. 5, comma 7, legge n. 130 del 2022
"centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il termine e con il pagamento degli importi dovuti; se non vi sono importi da versare, basta la sola domanda.
art. 5, commi 11 e 12, legge n. 130 del 2022
Il diniego della definizione deve essere notificato entro trenta giorni ed è impugnabile in Cassazione; in mancanza di istanza di trattazione entro due mesi dalla scadenza del termine del comma 7, il processo è dichiarato estinto.
È applicato come disciplina della definizione agevolata che, nel caso concreto, ha determinato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge speciale, con regolare domanda, pagamento dovuto e assenza di diniego, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nel processo tributario, la specificità dell'appello può ritenersi sussistente anche quando le censure siano ricavabili complessivamente dall'atto di gravame e siano incompatibili con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione del divieto di nova richiede che la decisione di appello abbia effettivamente fondato il proprio convincimento su fatti o contestazioni estranee al thema decidendum originario.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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