Cassazione Civile, Sentenza n. 16256/2020 del 29/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la trasformazione della pensione di anzianità (liquidata in regime di totalizzazione internazionale) in pensione di vecchiaia autonoma calcolata sui soli contributi versati in Italia (con eventuale rivalutazione ex art. 7, co. 12, L. n. 638/1983). L'INPS aveva respinto la richiesta per difetto del requisito contributivo (716 settimane contro le 1.040 richieste). In appello l'attore ha modificato la prospettazione, sostenendo di essere esentato dall'innalzamento del requisito contributivo ex d.lgs. n. 503/1992 (perché lavoratore discontinuo con anzianità assicurativa >25 anni e condizioni particolari) e di poter aggiungere 78 settimane di contribuzione figurativa per servizio militare. In cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 22, comma 6, L. n. 153/1969 in combinato disposto con l'art. 46 del Regolamento CEE n. 1408/1971, sostenendo che, in regime di totalizzazione, occorre equiparare il pro rata italiano di anzianità alla pensione di vecchiaia autonoma se ciò risulti più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le nuove allegazioni di fatto introdotte in appello che modificavano i fatti costitutivi originari, con effetto di rendere definitivo l'accertamento del primo giudice (art. 437, co. 2, c.p.c.), ed ha affermato che non è stata provata la sussistenza del requisito contributivo necessario per una pensione di vecchiaia autonoma. Sul piano giuridico la Corte ha chiarito che l'equiparazione ai fini del ricalcolo è possibile solo se la contribuzione italiana, da sola, è sufficiente a soddisfare i requisiti della pensione autonoma o se esiste uniformità dei regimi; la normativa comunitaria (art. 46 Reg. 1408/1971) non impone la concessione di un trattamento autonomo quando mancano i requisiti previsti dalla legge nazionale. Sono state condannate le spese di giudizio a carico del ricorrente (Euro 2.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori) e disposto il relativo contributo unificato.
Norme richiamate
Prevede la possibilità di equiparazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età; la Corte precisa che tale equiparazione può operare solo se la contribuzione nazionale è sufficiente o se i regimi sono uniformi, non per creare un diritto in assenza dei requisiti nazionali.
Regolamento CEE n. 1408/1971
art. 46 (nel testo sostituito, come richiamato dalla giurisprudenza)
Stabilisce che l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni secondo la legislazione che essa applica se i requisiti sono soddisfatti senza ricorrere alle norme di totalizzazione; non obbliga a riconoscere un trattamento autonomo quando i requisiti nazionali non sono soddisfatti.
art. 2, comma 3, lett. b)
Contiene le disposizioni sull'innalzamento del requisito contributivo e le eventuali esenzioni per lavoratori discontinuo; la Corte ha ritenuto che la nuova prospettazione basata su questa norma introdotta in appello modifica i fatti originari e, se non validamente allegata e provata, non può prevalere.
Legge n. 638 del 1983
Prevede la rivalutazione dei contributi agricoli antecedenti al 1984; il ricorrente aveva inizialmente invocato tale rivalutazione per raggiungere il requisito, ma poi ha mutato la strategia processuale in appello.
Sentenza Corte Costituzionale n. 428/1992
La Consulta aveva dichiarato l'incostituzionalità di una norma che impediva, in taluni casi, il ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria quando ciò fosse più favorevole; comunque la Cassazione segnala che ciò non autorizza automaticamente la trasformazione se mancano i requisiti specifici.
Giurisprudenza della Cassazione
es. Cass. n. 1034/2014, Cass. n. 11932/2008, Cass. n. 3145/1987, Cass. n. 4541/1989
Richiamate per chiarire i principi applicativi in materia di trattamenti pensionistici in regime internazionale: trattamento autonomo è quello spettante presso il singolo Stato senza cumulo di periodi di altri Stati, salvo diversa previsione; la normativa comunitaria non assorbe i requisiti nazionali.
Massime di principio
- La trasformazione o riliquidazione di una pensione in regime di totalizzazione internazionale in un trattamento autonomo richiede che la contribuzione nazionale, da sola, soddisfi i requisiti previsti per il trattamento autonomo richiesto.
- Le nuove allegazioni di fatto introdotte in appello che modificano i fatti costitutivi originari possono essere inammissibili e consolidare l'accertamento del primo grado (art. 437, co. 2, c.p.c.), impedendo il riesame di tali profili in cassazione.
- La normativa comunitaria (Reg. 1408/1971 art. 46) dispone regole di calcolo ma non assicura la conversione automatica del tipo di pensione quando in assenza dei requisiti di legge nazionali.
- Chi richiede ricalcoli o equiparazioni per ottenere un trattamento più favorevole deve provare concretamente il possesso dei requisiti (età, anzianità contributiva e eventuali periodi figurativi) alla data di liquidazione originaria.
- La Corte tende a valorizzare la separazione tra regimi (autonomo vs totalizzato): l'esistenza di un diritto in regime internazionale non produce automaticamente un diritto al trattamento nazionale se mancano i presupposti legislativi.
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