Cassazione Civile, Ordinanza n. 27994/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
Una società proprietaria di un lotto confinante ha agito chiedendo l'accertamento del proprio diritto sul terreno e la restituzione di una porzione di area che assumeva essere stata occupata senza titolo dal vicino, con asserita realizzazione di opere e spostamento della recinzione. La convenuta ha resistito e proposto domanda riconvenzionale di usucapione della porzione controversa. Il tribunale ha qualificato la domanda come regolamento di confini, ha accertato la linea di confine sulla base della consulenza tecnica e ha condannato al rilascio della porzione occupata, rigettando l'usucapione e dichiarando prescritto il risarcimento danni. In appello sono stati rigettati sia il gravame principale sia quello incidentale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 948, 950 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato la domanda come regolamento di confini e non come rivendicazione, con asserita ultrapetizione; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla linea di confine; 3) vizio di motivazione per errata valutazione delle prove in ordine allo spostamento della recinzione e all'occupazione della porzione di terreno; 4) vizio di motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretto l'inquadramento dell'azione come regolamento di confini, osservando che non vi era conflitto sui titoli di proprietà ma solo incertezza sulla linea divisoria tra i fondi. Ha affermato che, in tale azione, il giudice deve comunque pervenire alla determinazione del confine usando tutti i mezzi istruttori disponibili, anche presuntivi, e che la censura sulle prove in realtà sollecitava una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha quindi respinto tutti i motivi e confermato la decisione di merito, con condanna delle ricorrenti alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
disciplina l'azione di regolamento di confini, utilizzabile quando i titoli di proprietà non sono controversi e l'incertezza riguarda la linea divisoria tra fondi finitimi.
richiama l'azione di rivendicazione, distinta dal regolamento di confini perché presuppone conflitto sui titoli di proprietà.
la Corte ribadisce che, nell'azione di regolamento di confini, l'accertamento della linea può avvenire con ogni mezzo istruttorio e non richiede una prova rigorosa nei termini prospettati dalle ricorrenti.
non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica la domanda secondo il contenuto sostanziale dei fatti dedotti e decide entro il thema decidendum effettivo.
la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come nuova ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, non estendibile alla rilettura del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
menzionato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Tra azione di rivendicazione e regolamento di confini la distinzione dipende dal contenuto sostanziale della controversia: la prima presuppone un conflitto sui titoli di proprietà, la seconda riguarda soltanto l'incertezza dell'esatta linea di demarcazione tra fondi confinanti.
- La qualificazione della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti allegati e delle difese svolte, indipendentemente dall'etichetta usata dalle parti, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la decisione resta nel perimetro del petitum sostanziale.
- Nell'azione di regolamento di confini il giudice deve comunque pervenire alla determinazione del confine, potendo utilizzare tutti i mezzi di prova disponibili, anche presunzioni e dati catastali in via sussidiaria, senza che sia richiesta una prova rigorosa come nella rivendicazione.
- La domanda di regolamento di confini resta ricognitiva anche se, come effetto conseguenziale, conduce al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata; tale rilascio costituisce un corollario dell'accertamento del confine.
- La censura in cassazione che contesta la valutazione delle testimonianze o delle risultanze tecniche, mirando a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, è inammissibile quando sollecita un riesame del merito estraneo al giudizio di legittimità.
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