Cassazione Civile, Ordinanza n. 02602/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 703 c.p.c. con cui un soggetto deduceva di essere stato spogliato del possesso di un fondo agricolo che assumeva di aver posseduto pacificamente per oltre vent'anni, rivendicando quindi la tutela possessoria. I convenuti contestavano la domanda, sostenendo in sostanza che il ricorrente non fosse possessore ma mero detentore qualificato, che fosse decorso il termine annuale per proporre l'azione possessoria e che le prove non dimostrassero né il possesso né la tempestività dell'iniziativa. In cassazione articolavano cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1168 e 1170 c.c. per asserito travisamento delle prove e erroneo computo del termine annuale in presenza di più atti collegati di spoglio/molestia; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1170 c.c. per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di decadenza; 3) violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione di prova diretta a dimostrare arature del fondo anteriori al 2006; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per avere riconosciuto la qualità di possessore al ricorrente, anziché di detentore qualificato; 5) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1170, 1140 e 1141 c.c. per avere ritenuto provato il potere di fatto sul bene in capo al resistente, sulla base di una lettura erronea della prova orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione estranea al giudizio di legittimità. In particolare, ha condiviso la ricostruzione del giudice di merito secondo cui, in presenza di più atti di molestia o spoglio, il termine annuale decorre dal primo atto lesivo, individuato nel luglio 2006, con conseguente tempestività del ricorso introduttivo presentato nel novembre dello stesso anno. Ha inoltre affermato che la scelta di non ammettere ulteriori prove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito quando il processo sia già sufficientemente istruito e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non apparente. Essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche l'art. 96 c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
norma processuale utilizzata per introdurre l'azione possessoria originaria relativa allo spoglio del fondo
richiamato dai ricorrenti come parametro della dedotta erronea valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito
richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che apprezzamento e scelta delle prove spettano al giudice di merito
richiamato dai ricorrenti in tema di tutela possessoria contro lo spoglio
richiamato in tema di azione di manutenzione e di termine annuale di decadenza
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
parametro del vizio di violazione di legge dedotto in alcuni motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
parametro del vizio processuale e della nullità della sentenza dedotti in vari motivi
richiamato per censurare la motivazione e il mancato esame di prove; la Corte esclude vizi motivazionali rilevanti
richiamato per definire il possesso e la sua configurabilità in capo al soggetto che agisce a tutela possessoria
richiamato per il tema della presunzione e della distinzione tra possesso e detenzione
utilizzato per la definizione accelerata e per l'applicazione delle conseguenze previste in caso di decisione conforme alla proposta
la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione pecuniaria conseguente alla proposizione del ricorso ritenuto inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di nullità in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle deposizioni, dei documenti e dell'attendibilità dei testi appartiene al giudice di merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando, sotto tale veste, si censura solo la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello.
- In presenza di una pluralità di atti di molestia o spoglio, il termine annuale per l'azione possessoria va riferito al primo atto lesivo, se questo è quello dal quale decorre la lesione azionata.
- Il giudice di merito può non ammettere ulteriori mezzi di prova quando ritenga il processo già sufficientemente istruito e le prove richieste inconducenti o inattendibili, purché dia conto in modo logico e coerente del proprio convincimento.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; se la sentenza espone un iter argomentativo comprensibile e non incongruo, il sindacato di legittimità non può sovrapporre una diversa lettura del merito.
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