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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9022/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato da Consob (deliberazione n. 19456 del 4.12.2015) che, a seguito di verifiche ispettive della Banca d'Italia su Banca Tercas, aveva contestato a 35 esponenti della banca, tra cui i consiglieri di amministrazione privi di delega, violazioni consistenti in: (i) irregolarità nella profilatura della clientela e dei prodotti ed omissione di misure per evitare l'uso distorto della rete commerciale (modifica dei profili di rischio dei clienti); (ii) irregolarità nella tenuta delle registrazioni relative all'attività dell'intermediario e alle operazioni di investimento; (iii) irregolarità nella disciplina dei conflitti di interesse e carenze nelle misure di contenimento nella distribuzione di prodotti propri. A Carleo è stata irrogata la sanzione di € 2.500 per ciascuna violazione (totale € 7.500). In sede di gravame e poi in cassazione il ricorrente deduce, tra l'altro, vizi di ammissibilità documentale, violazione del termine di 360 giorni per la contestazione, difetto di motivazione, violazione dei principi del contraddittorio e dell'articolazione delle funzioni in Consob, carenza del nesso di causalità tra la sua condotta e le violazioni contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Carleo Roberto. Ha confermato che la Corte di Appello ha correttamente ammesso la documentazione difensiva della Consob, ha valutato legittimamente la tempestività della contestazione (ritenuta effettuata entro un anno dalla data in cui Consob aveva definitiva contezza dei fatti, indicata nelle note dei commissari straordinari del 22.7.2013 e 22.8.2013), e ha svolto adeguato esame delle censure relative a motivazione, contraddittorio, natura della sanzione e nesso di causalità. La Cassazione ha ritenuto che le questioni di fatto (in particolare i tempi necessari per tradurre la constatazione in accertamento e la valutazione dell'operato del CdA) fossero rimesse al giudice del merito e non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Ha altresì confermato la legittimità della sanzione applicata (importo al minimo edittale) e la fondatezza della presunzione relativa di responsabilità degli amministratori, che il ricorrente non ha efficacemente superato con prove specifiche. Il ricorso è quindi respinto e Carleo condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 195 T.U.F.

    Non crea preclusione al deposito di una seconda memoria; la Corte ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta tempestivamente e ha considerato che il primo atto depositato non fosse una memoria difensiva sostanziale.

  • art. 190 e 190-bis T.U.F.

    Riferimento alla disciplina sanzionatoria in materia di intermediazione; la Corte osserva che la sanzione irrogata era di importo corrispondente al minimo edittale e valuta la nozione di natura amministrativa della sanzione ai fini dell'applicazione di principi penalistici.

  • art. 187-septies D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.)

    Richiamato nel contesto del procedimento sanzionatorio Consob: la procedura richiede contestazione e valutazione delle controdeduzioni prima dell'adozione della sanzione; l'omessa trasmissione di specifiche conclusioni interne o la mancata audizione personale non determina automaticamente violazione del contraddittorio quando è garantito successivo sindacato giurisdizionale.

  • D.Lgs. n.72/2015

    Le modifiche apportate non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Consob e di Bankitalia; inoltre la Corte ha escluso l'applicazione del principio del favor rei di matrice penalistica alle sanzioni amministrative in assenza di specifica norma amministrativa.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ricorda che la garanzia del giusto processo può essere realizzata alternativamente in sede amministrativa o, se mancante, attraverso un sindacato giurisdizionale pieno successivo; la struttura internamente decisionale della Consob non è di per sé contraria all'art. 6 se sussiste controllo giudiziario efficace.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 47 e art. 49 cit.)

    Riferimenti ai diritti di accesso alla giustizia e al giusto processo; la Corte li valuta alla luce della possibilità di sindacato giurisdizionale della sanzione amministrativa.

  • legge n. 241/1990, art. 2, comma 5

    Richiamata nella censura sulla legittimità procedurale: la Corte ritiene che le specifiche prescrizioni non siano state violate in modo idoneo a rendere illegittimo il provvedimento impugnato.

  • Regolamento Consob delib. n. 18388/2015 (artt. 4 e 7)

    Richiamato in relazione alle ipotesi di sospensione del termine di contestazione: la Corte ha esaminato e ritenuto che le fattispecie di sospensione previste non ricorressero, ma ha comunque ritenuto tempestiva la contestazione in ragione del momento in cui Consob ha avuto definitiva conoscenza degli elementi istruttori.

  • Regolamento Consob delib. n. 15086/2005, art. 2

    Citato come riferimento alla disciplina procedurale di Consob; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni procedurali tali da compromettere la legittimità del provvedimento impugnato.

  • legge n. 262/2005, art. 24, comma 1

    Richiamata nella censura sul contraddittorio e garanzie procedimentali: la Corte ritiene che, anche alla luce di questa norma, non sia configurabile una violazione tale da invalidare il procedimento sanzionatorio, considerata la possibilità di sindacato giurisdizionale.

  • art. 112, 132 e 159 c.p.c. (e art. 360 c.p.c.)

    Richiamati come parametri processuali: la Corte ritiene che non sussistano violazioni delle regole processuali dedotte (es. dovere di motivazione, corretto esame delle prove e della documentazione), e che i motivi di cassazione non descrivano vizi di diritto rilevabili in questa sede.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per la contestazione di illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria va calcolata dal momento in cui l'autorità di vigilanza poteva ragionevolmente tradurre la constatazione in un accertamento formale (non necessariamente dalla mera disponibilità di relazioni o depositi documentali).
  • Le valutazioni sulla congruità dei tempi istruttori e sulla tempestività della contestazione sono essenzialmente accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito e difficilmente sindacabili in sede di Cassazione se adeguatamente motivate.
  • Gli amministratori e i membri degli organi apicali di intermediari finanziari sono gravati da una presunzione relativa di responsabilità per carenze organizzative e di controllo inerenti alle loro funzioni, che possono essere superate solo con prove specifiche e convincenti della loro estraneità o dell'impossibilità di prevenire le violazioni.
  • La sussistenza del contraddittorio formale nella fase amministrativa non richiede necessariamente l'applicazione piena delle garanzie processuali proprie del giudizio penale; l'eventuale carenza può essere sanata dal sindacato giurisdizionale pieno successivo, purché effettivo.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere adeguata anche per relationem, rimandando al contenuto esteso dell'atto impugnato, se quest'ultimo espone in maniera comprensibile e sufficiente le ragioni della decisione.
  • Le modifiche normative di natura favorevole (principio del favor rei) non si estendono automaticamente a fatti antecedenti all'entrata in vigore delle norme di attuazione; occorre verificare la disciplina transitoria (es. D.Lgs. 72/2015, art. 6).
  • La produzione tardiva o l'ammissione di una seconda memoria difensiva è valutata alla luce delle regole processuali specifiche e della tempestività: se depositata nei termini previsti per l'udienza e compatibilmente con il principio del contraddittorio, può essere considerata ammissibile.

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