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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30720/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice dipendente di una società postale aveva impugnato il licenziamento intimatole per giusta causa, fondato sull’addebito di avere utilizzato un certificato medico materialmente contraffatto per coprire l’assenza dal servizio per due giorni ulteriori rispetto alla reale scadenza della prognosi, così da giustificare l’assenza nei giorni 21 e 22 giugno 2018. La Corte d’appello aveva riformato il primo grado e respinto le domande della lavoratrice, ritenendo provati sia il fatto materiale sia l’elemento soggettivo, e proporzionata la sanzione anche alla luce dei precedenti disciplinari. In cassazione la lavoratrice proponeva quattro motivi, ma il testo della decisione mette a fuoco soprattutto la questione preliminare della tempestività del ricorso: la Corte rileva che la sentenza d’appello era stata comunicata integralmente il 16 novembre 2021, con conseguente decorso del termine breve di 60 giorni per ricorrere; il ricorso era stato notificato solo il 13 maggio 2022. La ricorrente chiedeva la rimessione in termini, deducendo circostanze legate alla disponibilità materiale della sentenza presso il difensore, ma la Corte ritiene non dimostrato alcun fatto ostativo oggettivo e non governabile e osserva comunque la notevole ulteriore tardività della proposizione del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, ritenendo corretta la comunicazione della sentenza di appello e non meritevole di accoglimento l’istanza di rimessione in termini. Ha quindi definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., rigettando l’opposizione alla proposta. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento di somme ulteriori sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    art.380 bis cpc; art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata e la successiva decisione in conformità alla proposta consentono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma processuale richiamata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio ai sensi del rito camerale previsto per la definizione dei ricorsi con ordinanza.

  • art. 1, comma 58 e ss., legge n. 92/2012

    art. 1 co. 58 e ss. legge n. 92/2012

    La sentenza d’appello era stata resa nel procedimento speciale in materia di impugnazione dei licenziamenti.

  • art. 1, comma 62, legge n. 92/2012

    art. 1 co. 62 legge n. 92 del 2012

    È richiamato come termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello.

  • art. 96 c.p.c.

    art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la Corte applica le conseguenze economiche previste per la soccombenza e per l’opposizione non accolta alla definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è stata ritualmente comunicata in forma integrale, decorre il termine breve di impugnazione; il ricorso per cassazione proposto oltre tale termine è inammissibile.
  • La rimessione in termini richiede la prova di un fatto ostativo oggettivo, estraneo alla volontà della parte e non governabile neppure con difficoltà, nonché una reazione immediata della parte una volta cessato l’impedimento.
  • Il ritardo imputabile al rapporto interno tra parte e difensore, in assenza di un evento impeditivo assoluto e documentato, non giustifica la rimessione in termini.
  • Se il ricorso è definito in conformità alla proposta di decisione anticipata, possono trovare applicazione le conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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