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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23525/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 14/07/2022 che aveva derubricato/riedotto le imputazioni relative al concorso nella detenzione illecita e, per Bergamasco, anche cessione di eroina. Alica Siposova denunciava vizio di motivazione nel bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva (contestando che fosse stato operato un bilanciamento di equivalenza anziché la prevalenza dell'attenuante). Lucia Bergamasco lamentava violazione dell'art. 114 c.p. per omessa motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione, atteso il suo contributo minimo (gettare l'involucro dalla finestra).

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Alica Siposova è stato ritenuto inammissibile perché proposto "personalmente": la firma dell'imputata, autenticata, non sostituisce la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 c.p.p. e relative modifiche). Il ricorso di Lucia Bergamasco è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, oltre che per preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p., atteso che la richiesta di riconoscimento della minima partecipazione era formulata in via subordinata/alternativa e dunque assorbita dalla richiesta principale non sviluppata come autonomo motivo d'appello; in ogni caso la Corte ha ritenuto che non fosse stata specificamente devoluta la questione in appello così da poter essere esaminata in cassazione. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e a versare, in favore della cassa delle ammende, la somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ciascuna ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il reato di cui erano accusate le imputate (illecita detenzione e cessione di stupefacenti). La Corte d'appello aveva operato una derubricazione/rieduzione della fattispecie; in cassazione la questione è stata comunque decisa sul piano dell'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la mancata specifica devoluzione del tema in appello e la formulazione subordinata/alternativa della richiesta rendessero inammissibile il motivo in cassazione per genericità e preclusione.

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1, comma 63, L. 23/06/2017, n. 103)

    Imposizione della necessità della sottoscrizione dell'impugnazione da parte di difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale autenticata dall'avvocato non consente alla parte di proporre personalmente il ricorso: ciò comporta l'inammissibilità dell'atto se non sottoscritto dal difensore abilitato.

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    La autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale attesta la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte, ma non attribuisce al difensore la paternità dell'atto di impugnazione.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di appello di riconoscere anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti; la Corte ha osservato che tale possibilità non sostituisce la necessità che le questioni siano specificamente devolute e motivate nell'impugnazione.

  • art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.

    Preclusione all'esame in cassazione di questioni non dedotte e decise in sede di appello; la Corte ha applicato tale preclusione al motivo di violazione di legge dedotto per la prima volta in cassazione da Bergamasco.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze per l'inammissibilità: oltre al pagamento delle spese processuali, prevede il versamento a favore della cassa delle ammende. La Corte ha imposto tale pagamento anche in assenza di colpa sulla determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 186/2000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione all'applicazione dell'art. 616 c.p.p.: la sentenza è utilizzata come criterio interpretativo per la determinazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione personale (sottoscritto dalla parte) è inammissibile: la firma autenticata dall'avvocato non sostituisce la sottoscrizione di un difensore abilitato all'albo speciale della Cassazione; occorre avvocato iscritto all'albo speciale.
  • Questioni non specificamente dedotte e decise in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (preclusione ex art. 606 c.p.p.). È essenziale formulare chiaramente e in modo autonomo i motivi d'appello che si intendono poi portare in cassazione.
  • Richieste presentate in via subordinata o alternativa nell'atto di impugnazione possono essere ritenute assorbite se non sviluppate come autonome: per evitare l'assorbimento, le opzioni alternative devono essere chiaramente e separatamente articolate.
  • La mancata o generica motivazione nel ricorso per cassazione determina l'inammissibilità: i motivi devono essere specifici, confrontarsi con la motivazione impugnata e spiegare il vizio di diritto o di motivazione.
  • Il giudice di appello può riconoscere d'ufficio circostanze attenuanti (art. 597, comma 5), ma la parte che intende ottenere un riconoscimento alternativo deve comunque devolvere adeguatamente la questione e motivarla in appello.
  • L'inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche oneri economici (spese e ammende) salvo specifiche condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale; pertanto va valutata attentamente la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.

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