Cassazione Civile, Ordinanza n. 35666/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento di quattro capannoni da categoria D/10, dichiarata come fabbricati strumentali all'attività agricola, a categoria D/1 (opifici). Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario provinciale, ottenendone l'annullamento per mancata dimostrazione, da parte dell'Ufficio, dell'assenza dei presupposti per il regime agevolato. La decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., oltre all'art. 62 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse ricostruito male i fatti e valorizzato in modo errato il materiale istruttorio; 2) violazione degli artt. 2135 c.c. e 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993 conv. in l. 133/1994, per avere il giudice regionale tratto da una relazione tecnica e da rilievi fotografici conclusioni non corrette circa la destinazione agricola dei capannoni e il rapporto tra produzione agricola ed energetica. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, censurava in realtà la valutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione, specie in presenza di "doppia conforme"; ha invece accolto nei limiti indicati il secondo motivo, osservando che la CTR aveva annullato l'accertamento basandosi su circostanze e condizioni verificatesi solo successivamente alla data dell'accertamento, invece che sulla situazione esistente al momento rilevante per la verifica del trattamento agevolato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto nei limiti di motivazione il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la reale destinazione dei capannoni all'attività agricola e verificare, sulla base delle risultanze istruttorie, se fosse configurabile un consorzio di fatto tra i fratelli tale da far superare il limite di potenza complessiva rilevante ai fini del regime agevolato. Il ricorso è quindi stato accolto solo in parte.
Norme richiamate
Richiamato come parametro processuale, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione di pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che non è chiarito in cosa consisterebbe la violazione.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non se attribuisce diversa forza persuasiva alle prove dedotte dalle parti.
La sua violazione è denunciabile solo se il giudice disattende il principio di libera valutazione delle prove nei casi previsti dalla legge, non per contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non risultano soddisfatti i requisiti minimi per il controllo sull'omesso esame di fatti decisivi; in ogni caso, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso.
In presenza di doppia conforme, impedisce di censurare la sentenza in cassazione sul piano motivazionale.
Richiamato nel procedimento di trattazione camerale con proposta del relatore.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale richiamata come parametro del ricorso per cassazione nel processo tributario.
Richiamato per la nozione di attività agricola e per verificare la destinazione dei fabbricati all'esercizio agricolo.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993
Norma utilizzata per il trattamento agevolato dei fabbricati rurali/strumentali connessi all'attività agricola.
Legge di conversione del d.l. n. 557/1993.
Richiamato per il ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito nella valutazione degli indizi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che mira a ottenere una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto non può essere veicolata come violazione di legge, ma attiene semmai al vizio motivazionale, nei limiti oggi consentiti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non ritualmente acquisite o mancato rispetto di un vincolo legale di valutazione della prova; non quando si contesti il diverso peso attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori.
- In presenza di "doppia conforme", il sindacato di legittimità sulla motivazione è ulteriormente limitato e la parte non può chiedere una nuova rivalutazione del compendio probatorio.
- L'accertamento della spettanza di un regime fiscale agevolato va compiuto con riferimento alla situazione di fatto esistente alla data dell'atto impositivo o del presupposto verificato, non sulla base di circostanze maturate solo successivamente.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una presunzione semplice, la censura in cassazione deve colpire la logicità e la legalità del ragionamento presuntivo, non la mera preferenza per una diversa lettura degli indizi.
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