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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37028/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Il consorzio impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto degli appelli contro diverse decisioni di primo grado relative ad avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015 emessi dal comune. Il ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 36 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 36, comma 4, della L. n. 371 del 1991, lamentando che la commissione regionale avesse omesso di valutare la documentazione prodotta ai fini del riconoscimento dell'esenzione e avesse errato nel ritenere insussistente il requisito soggettivo dell'esenzione, per la presenza del Banco di Napoli tra i consorziati. Il ricorrente sosteneva inoltre che tale soggetto avrebbe avuto il solo ruolo di tesoriere e che comunque era receduto dal consorzio nel 2001.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'esenzione IMU/ICI prevista per i consorzi tra enti territoriali, poiché la presenza di un soggetto imprenditoriale non individualmente esente, quale una banca, impedisce il riconoscimento del beneficio. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata valutazione della documentazione, per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto dei documenti né indicato in quale fase processuale fossero stati prodotti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del comune, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 504 del 1992

    esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali

    L'esenzione non si applica quando nella compagine consortile sia presente un soggetto non individualmente esente; la norma derogatoria non può essere estesa oltre i suoi limiti letterali.

  • art. 36 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa esenzione, ma non idoneo a sovvertire l'esito del giudizio.

  • art. 36, comma 4, L. n. 371 del 1991

    Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito sulla spettanza del beneficio fiscale.

  • art. 31, comma 18, L. n. 289 del 2002

    l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali ... si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione

    Ha natura interpretativa e consente l'esenzione solo se anche gli enti diversi dai territoriali sono individualmente esenti; la presenza di un consorziato non esente esclude il beneficio.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure difettano di specificità, non essendo riportato il contenuto degli atti/documenti e non essendo indicata la loro collocazione nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale prevista per i consorzi tra enti territoriali è norma di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Quando la disciplina agevolativa richiede che i consorziati siano individualmente esenti, la presenza anche di un solo soggetto non esente nella compagine impedisce il riconoscimento del beneficio.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame o di mancata valutazione di documenti è inammissibile se non vengono riprodotti il contenuto degli atti e la loro precisa collocazione nei gradi di merito.
  • Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio in assenza di specifiche indicazioni sul decisum e sugli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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