Cassazione Penale, Sentenza n. 43843/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava le condanne per estorsione continuata pluriaggravata e cessioni di stupefacenti (Caizzi) e plurimi episodi di cessione di droga (Bondì). Giudizi motivazionali: per Caizzi si denunciava difetto e contraddittorietà di motivazione con riferimento all'attendibilità della vittima (Zitelli), alla mancata derubricazione a tentata estorsione, al riconoscimento dell'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis e normativa connessa), alla applicazione del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 (fatto di lieve entità) e alla valutazione della recidiva, della pena base e della continuazione. Per Bondì si censurava l'omesso riconoscimento dell'ipotesi attenuante del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 (quantità/modesta entità), il ruolo marginale e l'assenza di indicazioni sul principio attivo/quantitativo, nonché la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come reiterativi di questioni già esaminate e adeguatamente motivate in sede di merito. Ha ritenuto la valutazione della Corte d'Appello congrua: la credibilità della vittima è stata corroborata da conversazioni intercettate e messaggi intimidatori; la mancata derubricazione è giustificata dalle dichiarazioni che indicano pagamenti in conseguenza delle minacce; il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" è stato ritenuto legittimo anche in assenza di prova di affiliazione associativa formale, quando la violenza/minaccia richiami la forza intimidatrice tipica della mafia; l'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/90) è stata correttamente esclusa in considerazione della professionalità/organizzazione dell'attività di spaccio; analoga valutazione ha giustificato il diniego dell'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione è stato ritenuto inammissibile perché le questioni erano già valutate dal giudice di merito e la decisione di appello ha fornito adeguata analisi della attendibilità della prova testimoniale e dei riscontri (intercettazioni, messaggi).
art. 416-bis c.p. / art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152 (metodo mafioso)
Per il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" non è necessaria la dimostrazione della appartenenza a una associazione di tipo mafioso: è sufficiente che la violenza o la minaccia evochino la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo, richiamando la sensibilità della vittima.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309, comma 5
L'attenuante speciale del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo se sussiste una minima offensività penale valutata congiuntamente su parametri qualitativi, quantitativi e modalità dell'azione; se uno degli indici previsti è negativo, l'attenuante non può essere riconosciuta.
L'attenuante della minore gravità (o delle condizioni personali) è rimessa alla valutazione di merito; qui è stata esclusa in ragione della stabilità e professionalità dell'attività delittuosa ricostruita.
art. 606 comma terzo e art. 616 c.p.p.
I ricorsi inammissibili comportano la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disciplina statuendo il pagamento di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente le prove: i rilievi che si limitano a riallegare una diversa lettura degli elementi valutati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
- La credibilità di una vittima può essere confermata anche se parzialmente contraddetta, purché sussistano riscontri concreti (intercettazioni, messaggi, elementi oggettivi) che corroborino le dichiarazioni.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta senza prova di appartenenza associativa se la condotta intimidatoria evoca la forza tipica della mafia e incide sulla percezione della vittima.
- L'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/90) richiede una valutazione complessiva e negativa anche di un solo indice determinante (quantitativo, qualitativo, modalità): la mera insignificanza numerica non è sufficiente se le modalità indicano professionalità o organizzazione.
- Le valutazioni sulla pena, sulla recidiva e sulle circostanze attenuanti/aggravanti sono essenzialmente sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di motivazione, illogicità o contraddittorietà manifesta; contestazioni puramente fattuali sono inidonee.
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