Sentenza del 22/03/2017 n. 7262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF 2004, con cui l’Amministrazione, applicando il redditometro ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, aveva determinato un reddito complessivo di 220.367,86 euro. L’accertamento si basava, tra l’altro, sull’acquisto di un immobile del valore di 50.000 euro, sull’acquisto per un quarto di un immobile del valore di 800.000 euro, sul versamento di 400.000 euro per la costituzione di una società semplice con capitale di 2.500.000 euro e sulla titolarità di fondi comuni d’investimento. Il contribuente sosteneva che le disponibilità impiegate provenissero da donazioni dei genitori. In cassazione ha articolato nove motivi, contestando la valutazione della prova delle liberalità e la considerazione dell’atto notarile prodotto in appello; ha inoltre dedotto il giudicato esterno formatosi sulla medesima questione, relativa agli accertamenti per il 2006 e il 2007.
La decisione
La CTR della Lombardia, con sentenza n. 114 del 20 giugno 2012, aveva respinto l’appello, ritenendo non provata la provenienza delle somme e non sufficiente l’atto notarile di ricognizione delle donazioni del 21 febbraio 2012. In cassazione è stato rilevato che la sentenza della stessa CTR del 28 gennaio 2015, passata in giudicato, aveva accertato, sulla base della documentazione prodotta nella controversia relativa al 2006 e al 2007, che gli incrementi patrimoniali e le disponibilità derivavano da donazioni indirette dei genitori. Tale accertamento, riguardando un elemento comune e tendenzialmente permanente, vincolava anche il giudizio sull’annualità 2004, pur in presenza dell’autonomia dei periodi d’imposta. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per l’incertezza della questione e la natura processuale delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina l’accertamento sintetico fondato sugli indicatori di capacità di spesa. Nel caso concreto, tuttavia, la decisione non risolve in via generale i requisiti della prova contraria: l’esito dipende dall’efficacia vincolante del giudicato esterno che aveva già accertato la provenienza donativa delle disponibilità.
qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto
Il giudicato formatosi in una controversia tra le stesse parti impedisce di riesaminare un accertamento su un punto fondamentale comune anche in un diverso giudizio, quando quell’accertamento costituisce la premessa logica necessaria della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato quale fondamento processuale di vari motivi di ricorso per cassazione, diretti a denunciare violazioni o false applicazioni di norme di diritto. La Corte definisce la controversia facendo applicazione del giudicato esterno sopravvenuto.
La norma è richiamata quale base per il deposito della memoria con cui il ricorrente ha dedotto e documentato, prima della decisione, la formazione del giudicato esterno.
Massime di principio
- Un giudicato formatosi tra le stesse parti può rilevare in un successivo giudizio tributario relativo a un’altra annualità quando riguarda un elemento comune, stabile e fondamentale della fattispecie; non è sufficiente, invece, che i due accertamenti siano semplicemente simili.
- L’autonomia dei periodi d’imposta non esclude l’efficacia del giudicato sui fatti o sulle qualificazioni che hanno carattere tendenzialmente permanente e costituiscono la premessa logica della decisione precedente.
- Quando il giudicato esterno risolve il punto decisivo della controversia, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, senza necessità di definire separatamente tutti gli altri motivi di ricorso.
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