Cassazione Civile, Ordinanza n. 32977/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla dedotta responsabilità professionale di un notaio che aveva rogato un contratto di mutuo fondiario e il correlato atto di erogazione e quietanza. La società attrice sosteneva che il notaio non avesse curato tempestivamente l'annotazione di postergazione di grado ipotecario, necessaria affinché l'ipoteca del mutuo prevalesse sulle pregresse formalità sul medesimo immobile. In conseguenza di tale omissione, la società, divenuta cessionaria in blocco del credito originario del mutuante e poi aggiudicataria del bene in procedura esecutiva, aveva dovuto restituire a una terza società, risultata creditrice ipotecaria di primo grado, la somma di euro 28.256,72. In appello e in cassazione la ricorrente ha dedotto: omesso esame del fatto della pretesa richiesta di annotazione presentata dal notaio alla Conservatoria; violazione delle norme su diligenza, inadempimento e prova, sostenendo che il notaio si sarebbe sostanzialmente assunto l'onere dell'annotazione e che, comunque, avrebbe dovuto verificarne l'effettivo perfezionamento; omessa pronuncia su due motivi di appello, relativi alla cessione del credito e alla documentazione del contratto d'opera professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura investiva non un fatto storico decisivo ma un'argomentazione difensiva, e comunque non era decisiva. Ha ritenuto inammissibili e infondate le censure del secondo motivo, osservando che il testo contrattuale poneva l'onere dell'annotazione a carico del mutuatario e quindi escludeva la tesi della rinuncia dell'esonero da parte del notaio; inoltre la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non era configurata correttamente, poiché non risultava una errata distribuzione dell'onere probatorio ma una contestazione della valutazione delle prove. Ha infine escluso l'omessa pronuncia sui motivi di appello, perché la Corte territoriale aveva deciso la controversia sulla base della ragione più liquida, con assorbimento implicito delle ulteriori questioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non rispetto a questioni o argomentazioni difensive.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e nullità processuale sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate per mancata corretta deduzione dei vizi denunciati.
Richiamato dalla ricorrente quale base delle obbligazioni derivanti dal contratto e dalla responsabilità professionale.
La diligenza del professionista è richiamata come parametro della prestazione d'opera, ma la Corte esclude che nel caso concreto possa fondare la pretesa di assumere un obbligo non risultante dal contratto.
Richiamato quale norma sull'inadempimento contrattuale, ma la Corte ritiene che mancasse la prova del titolo di responsabilità del notaio.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto; non quando si contesti la valutazione delle prove.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sulla valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sulla valutazione del materiale istruttorio.
art. 28 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamato come norma concernente i doveri del notaio nell'esercizio della funzione professionale.
art. 47 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamato come norma concernente i doveri del notaio nell'esercizio della funzione professionale.
La Corte osserva che l'eventuale assunzione spontanea di un obbligo diverso da quello pattuito avrebbe dovuto essere prospettata come integrazione del contratto secondo buona fede.
Richiamato dalla ricorrente per escludere limitazioni della responsabilità del professionista, ma non decisivo ai fini della decisione.
Le doglianze di omessa pronuncia sono respinte perché i motivi di appello risultavano assorbiti dalla decisione fondata sulla ragione più liquida.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato per la cessione in blocco dei crediti della banca, ma la Corte non fonda su tale profilo la decisione finale.
art. 41 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385
Citato nel racconto fattuale con riferimento alla prededuzione delle somme assegnate nella procedura esecutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici, principali o secondari, effettivamente decisivi; non può essere utilizzato per censurare argomentazioni difensive o questioni giuridiche.
- La decisività del fatto omesso richiede che la sua considerazione avrebbe con certezza condotto a un esito diverso della lite; non basta una mera probabilità di incidenza.
- Non è configurabile violazione dell'art. 2697 c.c. quando si contesti la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito: il vizio attiene solo all'erronea attribuzione dell'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata.
- Se il contratto pone espressamente un determinato adempimento a carico di una parte, non può ritenersi che l'altra parte lo abbia assunto per implicito senza una specifica deduzione di violazione della regola di buona fede o di integrazione contrattuale.
- L'omessa pronuncia è esclusa quando la decisione di merito abbia assorbito le questioni ulteriori sulla base della ragione più liquida: in tal caso la motivazione dell'assorbimento vale anche come decisione implicita sulle questioni non esaminate.
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