Sentenza del 07/12/2020 n. 27961 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza di C.T.R. che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al 2005, con cui si contestava alla contribuente l'omessa operazione e versamento delle ritenute (30%) sui corrispettivi pagati a soggetti non residenti ai sensi del D.P.R. 600/1973, art.25, comma 2. L'Agenzia deduceva (i) mancata o insufficiente motivazione da parte della C.T.R. in ordine all'accertata carenza probatoria sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle convenzioni internazionali (certificati dell'autorità straniera mancanti per alcune prestazioni, sostituiti da mere autocertificazioni) e sulle incongruenze tra gli importi risultanti nei certificati esteri e nel Modello 770; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt.25, 32 e 75 del D.P.R. 600/1973, sostenendo che in assenza della documentazione richiesta (attestati dell'autorità fiscale estera e dichiarazioni del percipiente) dovevano applicarsi le ritenute e che documenti prodotti tardivamente non potevano essere considerati ai sensi dell'art.32. La società resistente aveva opposto, tra l'altro, la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza di appello era stata notificata alla Direzione Provinciale II di Milano il 9 novembre 2012; il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 9 gennaio 2013, oltre il termine breve di 60 giorni (scaduto l'8 gennaio 2013). Perciò il Collegio non ha esaminato i motivi di merito. La Corte ha inoltre ricordato che, ai fini della decorrenza del termine breve, la notificazione della sentenza d'appello può essere effettuata indifferentemente alla sede centrale dell'Agenzia o agli uffici periferici. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente (Euro 6.500, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato dalla ricorrente per denunciare omissione di motivazione su fatti decisivi; la Corte ha però evitato l'esame del motivo perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività.
D.P.R. 600/1973, art. 25, comma 2
Prevede l'obbligo per il sostituto d'imposta di operare ritenute sui compensi a non residenti (30%). Nel giudizio di merito la questione era se tali ritenute fossero dovute o potessero essere escluse per effetto di convenzioni internazionali; la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Prevede che, in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni rese esecutive in Italia, possano applicarsi le regole convenzionali in luogo della normativa interna; l'applicazione del regime convenzionale richiede il soddisfacimento delle condizioni e della documentazione prevista.
Stabilisce che le notizie, dati e documenti non prodotti in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente. L'Agenzia sosteneva che documenti prodotti tardivamente dalla contribuente non dovessero essere valutati; la C.T.R. aveva invece ritenuto valide alcune certificazioni estere.
Decreto Legislativo 546/1992, artt. 10 e 11
Attribuiscono la capacita' di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l'atto impugnato (uffici periferici). La Corte ha chiarito che la notifica della sentenza d'appello, ai fini della decorrenza del termine breve per cassazione, può essere fatta sia alla sede centrale che agli uffici periferici.
Fissa il termine breve (60 giorni) per proporre ricorso per cassazione; nella vicenda il termine è stato rispettivamente computato e il ricorso è risultato tardivo.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
Obbligo della controricorrente di depositare copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica; la resistente ha adempiuto fornendo prova della notifica del 9 novembre 2012, che ha permesso di verificare la tardività del ricorso.
Decreto Legislativo 300/1999, art. 61
Richiama l'obbligo di cooperazione tra organi centrali e periferici dell'Agenzia per la difesa in cassazione; la Corte l'ha citato per giustificare la possibilità di notificare alla sede periferica senza pregiudizio per il diritto di difesa dell'Agenzia.
Massime di principio
- Tempistiche: il ricorso per cassazione in materia tributaria deve essere proposto entro il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza di appello; la prova della data di notificazione è determinante. Un ricorso depositato oltre tale termine è inammissibile e impedisce l'esame del merito.
- Notifica all'Agenzia: la notificazione della sentenza di appello può validamente essere fatta sia alla sede centrale che agli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate; chi impugna deve verificare con certezza dove la sentenza è stata notificata e calcolare correttamente il termine.
- Documentazione per i benefici convenzionali: per usufruire dei trattati contro le doppie imposizioni il percettore estero deve fornire l'attestato dell'autorità fiscale straniera che certifichi la residenza fiscale e l'imponibilità nell'altro Stato; le autocertificazioni da sole sono generalmente insufficienti.
- Produzione tardiva di documenti: documenti e certificazioni non prodotti in risposta agli inviti dell'Ufficio possono essere esclusi (art.32 D.P.R. 600/1973); per massimizzare l'efficacia probatoria, il contribuente deve produrre la documentazione già nella fase amministrativa o nei gradi di giudizio anteriori alla cassazione.
- Incongruenze e collegamento temporale: certificati esteri che non riportano l'anno o mostrano importi incongruenti rispetto al Modello 770 richiedono chiarimenti; in mancanza di collegamento temporale e congruenza, l'Amministrazione può fondare l'accertamento sui dati fiscali disponibili.
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