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Sentenza

Sentenza del 07/12/2020 n. 27962 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava il mancato pagamento delle imposte sui redditi per la plusvalenza derivante dalla cessione, nel 2000, di un terreno divenuto edificabile, trasferito dalla impresa agricola del de cuius alla sua ditta individuale commerciale; la contestazione si fondava sulla qualificazione come cessione a titolo oneroso e sulla diversa qualificazione fiscale del terreno (da bene strumentale ad impresa agricola a bene merce nell'impresa commerciale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che per configurare una plusvalenza ai sensi del T.U.I.R. (art. 81 ora 67 e art. 82) è necessario un trasferimento a titolo oneroso tra soggetti giuridicamente distinti e la percezione del corrispettivo (principio di cassa). Nella fattispecie mancava prova del trasferimento tra soggetti diversi e del pagamento del prezzo: la sola fattura non era idonea a dimostrare l'esistenza di una cessione onerosa. Pertanto non si è realizzata una plusvalenza tassabile; il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera b)

    Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera b)

    La norma assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni sui quali gli strumenti urbanistici consentono l'edificazione; tuttavia la Corte interpreta che l'applicazione richiede comunque una cessione a titolo oneroso tra soggetti giuridicamente distinti e la percezione del corrispettivo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 82

    Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 82

    Definisce le plusvalenze come la differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto o costo di costruzione; implica la necessità della percezione del corrispettivo (principio di cassa) per la materializzazione dell'imponibile.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 2

    Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 2

    Rilevante nel profilo IVA: la giurisprudenza ha ritenuto che il terreno che ha acquistato destinazione edificatoria esce dalla tipologia di beni strumentali soggetti al regime IVA dell'impresa agricola; il regime IVA e quello delle imposte dirette sono però distinti e seguono criteri propri.

  • Legge n. 448 del 2001, articolo 7

    Legge n. 448 del 2001, articolo 7

    Conferma la possibilità di tassare la plusvalenza per terreni edificabili anche se provenienti da patrimonio agricolo, sostenendo la soggezione a tassazione dei redditi generati dalla nuova qualificazione edificatoria.

  • Codice Civile, articoli 1321, 1350 e 2697

    Codice Civile, articoli 1321, 1350 e 2697

    Gli articoli richiamati riguardano la formazione del contratto, la forma ad substantiam di alcuni negozi e l'onere della prova; l'Amministrazione ha invocato questi principi per sostenere l'esistenza di una cessione onerosa, ma la Corte ha ritenuto che in mancanza di prova di pagamento e di trasferimento tra soggetti distinti la fattura non integri prova sufficiente.

  • T.U.I.R., articolo 77 (ora articolo 65)

    T.U.I.R., articolo 77 (ora articolo 65)

    Citato nella fase istruttoria ma ritenuto non applicabile nel caso di specie perché il fondo non era stato incluso nel patrimonio personale dell'imprenditore; quindi non operava il presupposto previsto da tale norma.

Massime di principio

  • Perché una cessione di terreno generi una plusvalenza tassabile ai sensi del T.U.I.R. (art. 81/82) è necessario che vi sia una cessione a titolo oneroso tra soggetti giuridicamente distinti e la percezione del corrispettivo: la plusvalenza si determina sulla base del corrispettivo effettivamente percepito (principio di cassa).
  • La mera fatturazione o la contabilizzazione di un valore maggiorato, senza prova di trasferimento fra soggetti diversi e senza pagamento effettivo, non costituiscono di per sé prova di una cessione onerosa e non fanno sorgere l'imposta sui redditi per plusvalenza.
  • Occorre distinguere l'effetto ai fini IVA da quello ai fini delle imposte sui redditi: un terreno che acquisisce destinazione edificatoria può uscire dal regime IVA proprio dei beni strumentali agricoli, ma l'imposizione delle plusvalenze per le imposte sui redditi richiede comunque il presupposto del realizzo oneroso e della percezione del corrispettivo.
  • Se il bene rimane nella titolarità giuridica del medesimo soggetto e si limita una riclassificazione interna (es. da bene strumentale ad 'merce' nella stessa persona), non si realizza la cessione tassabile; è quindi fondamentale valutare se l'operazione ha effettivamente trasferito la titolarità a un altro soggetto.
  • In operazioni tra parti correlate o in trasferimenti fra diverse attività dello stesso imprenditore, è consigliabile documentare con atto scritto l'operazione e dimostrare il pagamento effettivo e l'adeguatezza del prezzo (prove bancarie, delibere societarie, contratti), perché senza tali elementi la contestazione dell'Amministrazione può trovare accoglimento solo se dimostra il reale trasferimento e la percezione del corrispettivo.
  • Per mantenere la continuità dei valori fiscali (ed evitare contestazioni), nel caso di cessioni interne volte solo a regolarizzare posizioni IVA è opportuno indicare in fattura il costo storico o predisporre atto giustificativo del trasferimento senza generare utile contabile; viceversa valori contabilizzati a prezzo superiore possono essere considerati elemento indiziario di onerosità.

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