Sentenza del 07/12/2020 n. 159 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica fiscale della Guardia di Finanza che contestava alla contribuente di avere indicato un utilizzo degli immobili diverso dal reale e di aver simulato due contratti di comodato uso abitativo invece di locazione, con omessa registrazione dei contratti e omessa indicazione in dichiarazione dei canoni percepiti per gli anni 2010-2013; l'Ufficio emetteva avvisi di liquidazione per recupero dell'imposta di registro e altre violazioni IMU. In primo grado la controversia è stata dichiarata estinta perché l'Agenzia aveva revocato in autotutela gli avvisi di accertamento ritenendo non più perseguibile la pretesa relativa alle contestate locazioni (pur mantenendo rilievi su errata indicazione dell'uso), con conseguente estinzione della materia del contendere; il primo giudice aveva compensato integralmente le spese. La contribuente ha impugnato in appello solo il capo relativo alla compensazione delle spese chiedendo la loro rifusione in suo favore.
La decisione
L'appello della contribuente è stato accolto. La Corte ha ritenuto che, quando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere consegue all'illegittimità dell'atto impugnato che è stato annullato in autotutela, ciò comporta la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. n.274/2005; Cass. ord. n.8990/2019), il Collegio ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado disponendo che le spese di lite seguono la soccombenza e liquidandole in favore dell'appellante in primo e secondo grado rispettivamente in Euro 2.835,00 e Euro 1.565,00. Il resto della controversia rimane estinto per annullamento dell'atto in autotutela; si segnala che per l'anno 2012 non era possibile recuperare imposta avendo la contribuente versato l'IMU.
Norme richiamate
art. 46, D.Lgs. 546/1992 (versione antecedente alla riforma)
Disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e prevedeva, in passato, che le spese rimanessero a carico della parte che le aveva anticipate; il Collegio richiama la sua applicazione in tema di estinzione dopo annullamento dell'atto amministrativo.
art. 15, D.Lgs. 546/1992
Consente alla commissione tributaria di compensare le spese in tutto o in parte ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; il Collegio distingue tra la compensazione 'ope legis' prevista dal precedente art.46 e la compensazione discrezionale di cui all'art.15.
art. 2-quater, D.L. 564/1994 (conv. L. 656/1994)
Norma richiamata come base giuridica per operare atti di autotutela/amministrativi di annullamento (atto di autotutela adottato dall'Agenzia).
DM 11 febbraio 1997, n. 37
Richiamato nel testo come normativa regolamentare collegata al procedimento di autotutela/annullamento amministrativo adottato dall'Agenzia.
art. 92 c.p.c.
Norma del codice di procedura civile utilizzata quale parametro per la compensazione delle spese quando la commissione tributar ia esercita la propria discrezionalità ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 546/1992.
Sentenza Corte Costituzionale n. 274/2005
Ha dichiarato incostituzionale la parte del comma 3 dell'art.46 che obbligava il giudice a lasciare le spese a carico della parte che le aveva anticipate nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalla definizione delle pendenze tributarie, evidenziando che ciò costituiva una compensazione 'ope legis'.
Cass. ord. n. 8990/2019
Ribadisce il principio che la compensazione ope legis prevista dall'originario art.46 è diversa dalla compensazione giudiziale ex art.15 e che, se l'atto è illegittimo e annullato, l'estinzione per cessazione della materia del contendere comporta la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione.
Cass. n. 19947/2010
Richiamata per distinguere la compensazione ope legis dalla compensazione che il giudice può disporre ex art.15, sottolineando la differente natura delle due operazioni.
Massime di principio
- Se un atto impositivo viene annullato in autotutela dall'Amministrazione e l'effetto è la cessazione della materia del contendere, il giudice può/dovere condannare l'Amministrazione alle spese quando l'annullamento discende dall'illegittimità dell'atto (ossia non per meri motivi formali o per sopravvenienze che non implicano illegittimità).
- La compresenza di una estinzione del giudizio non impedisce al contribuente di chiedere la rifusione delle spese: se l'annullamento in autotutela è dovuto all'illegittimità del provvedimento impugnato, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del privato.
- Il giudice deve distinguere tra la 'compensazione ope legis' (che il legislatore aveva previsto e che è stata criticata dalla Consulta) e la compensazione discrezionale di cui all'art.15 D.Lgs.546/1992; la prima non può automaticamente gravare il contribuente se l'atto risultava illegittimo.
- In fase difensiva è utile documentare e dimostrare l'illegittimità dell'atto (non solo la sua sopravvenuta inefficacia) per ottenere la condanna dell'Amministrazione alle spese in caso di estinzione del giudizio.
- Pagamenti di imposte comunali (es. IMU) per anni specifici possono impedire il recupero fiscale per quegli anni; va verificato anno per anno l'effettivo diritto dell'Amministrazione al recupero.
- Quando l'Amministrazione revoca o annulla l'atto in autotutela, valutare l'impugnazione limitata alla sola questione delle spese, poiché la materia del contendere può essere comunque estinta ma il diritto al rimborso delle spese può essere riconosciuto.
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