Sentenza del 07/12/2020 n. 27964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Opposizione al diniego di rimborso IRPEF relativo al periodo di imposta 2003 connesso all'ottenimento del 'concordato preventivo biennale' ex Decreto Legge n.269/2003, art.33. Questione centrale: se l'acquisto di un ramo d'azienda nel biennio 2003-2004 da parte del contribuente sia incompatibile con i requisiti soggettivi/oggettivi richiesti per fruire della determinazione agevolata del reddito prevista dall'art.33.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva invece favorito il contribuente e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario proposto dal contribuente avverso il diniego del rimborso IRPEF 2003. La Corte ha ritenuto che l'acquisto di un ramo d'azienda nel biennio alteri sia il profilo soggettivo (parte del reddito non è più direttamente prodotto dal titolare ammesso al concordato) sia il profilo oggettivo (manca omogeneità rispetto al periodo-base 2001), determinando la decadenza dal beneficio. Le spese del merito sono compensate; le spese della presente fase di cassazione sono a carico del resistente e liquidate in Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 33
L'art.33 istituisce il concordato preventivo fiscale per i periodi 2003-2004, con regole stringenti di determinazione agevolata del reddito; il comma 14 rinvia alle definizioni TUIR e indica che le nozioni sono di stretta interpretazione, richiedendo omogeneità soggettiva e oggettiva nell'attività produttiva per tutto il biennio.
Legge di conversione n. 326 del 2003
conversione del D.L. n.269/2003
Conferma e rende strutturali le disposizioni del D.L. 269/2003; non consente interpretazioni estensive non previste dal testo.
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.)
art. 50 (compensi), art. 53 (redditi)
Fornisce le definizioni di 'compensi' e 'redditi' richiamate dall'art.33; sono norme di interpretazione restrittiva e soggettivamente riferibili a categorie specifiche di contribuenti, quindi il richiamo non ammette estensioni analogiche.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento del ricorso per cassazione sollevato dall'Agenzia, relativo a violazione e falsa applicazione della normativa sostanziale.
Circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate
Ris. 12/03/2004, n.37; Circ. 04/02/2004, n.5, §2.3
Interpretazioni amministrative che avevano sostenuto la non ostatività dell'acquisto di ramo d'azienda al beneficio; la Corte ha ritenuto che tali circolari non possano estendere la disciplina oltre quanto previsto dalla legge.
Giurisprudenza della Corte
Sez.5, Ordinanza n.7430 del 15/03/2019
Precedente tra le stesse parti che illustra i caratteri del concordato preventivo fiscale; utilizzato come fondamento per l'ermeneutica restrittiva adottata.
Massime di principio
- Il beneficio previsto dall'art.33 D.L. 269/2003 richiede che il reddito agevolato sia effettivamente prodotto dal soggetto ammesso al concordato per l'intero periodo rilevante; operazioni che trasferiscono o aggregano redditi di terzi possono determinare la decadenza dal beneficio.
- L'acquisto (e, a seconda dei casi, anche l'affitto) di un ramo d'azienda nel periodo agevolato può alterare sia il profilo soggettivo sia quello oggettivo richiesti dalla norma, in quanto modifica l'omogeneità dell'attività rispetto al parametro di riferimento (anno 2001).
- Il richiamo alle definizioni del TUIR nell'art.33, comma 14, implica un'interpretazione restrittiva: non è lecito estendere analogicamente il campo applicativo del beneficio oltre quanto testualmente previsto dalla legge.
- Le circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non possono attribuire benefici oltre i limiti stabiliti dal legislatore; in caso di contrasto prevale la lettura normativa restrittiva adottata dalla giurisprudenza.
- In situazioni simili occorre portare prove specifiche di continuità e omogeneità dell'attività (es. se il reddito incrementale sia effettivamente frutto dell'attività del soggetto ammesso e non imputabile all'apporto reddituale di terzi), altrimenti il rischio di perdita del beneficio è elevato.
- Dal profilo procedurale, la Cassazione può decidere nel merito quando non vi sono accertamenti di fatto da compiere; inoltre la soccombenza può comportare condanna alle spese anche in sede di cassazione.
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