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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19779/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'Agenzia delle Dogane di restituzione di contributi all'esportazione di pomodori, erogati per l'anno 1998 a favore di una società poi denominata Europa 05 s.p.a., dopo che emerse, sulla base di atti dell'autorità canadese e di rapporti investigativi, che la documentazione doganale era falsa e che la merce non era stata esportata in Canada ma negli Stati Uniti. L'Agenzia emise ingiunzione di pagamento, ai sensi del r.d. n. 639/1910, nei confronti di soggetti che avevano rivestito cariche societarie, chiedendo la restituzione in solido dell'importo, al netto delle garanzie già escusse. Gli ingiunti opposero il provvedimento, ma Tribunale e Corte d'appello rigettarono le loro domande. Con il ricorso per cassazione essi dedussero: 1) erronea declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostenendo che fosse mera difesa rilevabile d'ufficio; 2) falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e della L. n. 898/1986, assumendo che l'obbligo restitutorio gravasse solo sulla società percettrice o sull'autore materiale dell'illecito, non sugli amministratori; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, perché la Corte d'appello avrebbe impropriamente posto a loro carico la prova dell'assenza della causa giustificativa del contributo; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla prova dell'inesistenza del presupposto del pagamento e della falsità documentale. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e di interesse, osservando che comunque la questione era stata esaminata nel merito dalla Corte territoriale; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché non coglieva la ratio decidendi e, comunque, perché il Reg. CE n. 2988/95 consente che le misure restitutorie si applichino anche a chi abbia partecipato all'esecuzione dell'irregolarità; ha reputato infondato il quarto motivo, escludendo la motivazione apparente; ha infine rigettato il terzo motivo, rilevando che, pur a fronte dell'erronea affermazione sul riparto dell'onere probatorio, la decisione di merito si era comunque fondata su documenti ritenuti sufficienti a provare l'obbligo di restituzione, con conseguente irrilevanza della censura. Il ricorso è stato quindi respinto, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che la doglianza sulla legittimazione passiva fosse utilmente deducibile, poiché non autosufficiente e comunque priva di interesse, dato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la questione nel merito. Ha ritenuto che la pretesa restitutoria non fosse limitata alla società percettrice del contributo, potendo essere rivolta anche agli amministratori che avessero partecipato all'irregolarità o fossero tenuti a impedirla o a rimuoverne le conseguenze, alla luce del Reg. CE n. 2988/95 e dei doveri gestori ex art. 2392 c.c. Ha poi escluso che sussistesse motivazione apparente, ritenendo la decisione di merito sufficientemente argomentata. Quanto al riparto dell'onere probatorio, ha osservato che l'eventuale errore sul punto era irrilevante perché la Corte d'appello aveva comunque reputato provata la domanda sulla base della documentazione prodotta dall'Agenzia, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione dell'Agenzia intimata, ma è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura processuale sul vizio di ultra/extra petizione o sulla gestione dell'eccezione, ma non accolto come decisivo.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza effetto utile nel giudizio di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'ammissibilità dell'eccezione proposta in appello.

  • art. 2033 c.c.

    La domanda di restituzione dei contributi indebitamente percepiti è stata ricondotta a tale norma, ma la sua applicazione non esclude l'operatività della disciplina unionale sulle irregolarità e sulle misure restitutorie.

  • artt. 2 e 3 L. 23 dicembre 1986 n. 898

    Invocati dai ricorrenti per sostenere che l'obbligo restitutorio gravasse solo sul percettore o autore materiale dell'illecito; la Corte ha ritenuto il motivo non decisivo.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per attestare la tempestività della notifica del ricorso nel termine lungo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato quale base della trattazione in adunanza camerale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato per il difetto di autosufficienza: mancata trascrizione o riassunto degli atti rilevanti impediva di verificare la dedotta questione di legittimazione passiva.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, pur senza accogliere il ricorso.

  • Reg. CE n. 2988/95

    Qualificato come normativa generale sulle irregolarità che pregiudicano il bilancio UE; consente misure quali l'obbligo di versare o rimborsare importi indebitamente percepiti e l'applicazione anche a chi abbia partecipato all'esecuzione dell'irregolarità.

  • art. 4 Reg. CE n. 2988/95

    Richiamato per l'individuazione delle misure amministrative, tra cui l'obbligo di rimborsare somme indebitamente percepite.

  • art. 5 Reg. CE n. 2988/95

    Richiamato per le sanzioni amministrative previste in caso di irregolarità.

  • art. 7 Reg. CE n. 2988/95

    Fondamento della possibilità di applicare misure e sanzioni anche alle persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità o erano tenute a risponderne o impedirla.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato per affermare i doveri degli amministratori di agire con diligenza, vigilare sulla gestione e impedire o rimuovere atti pregiudizievoli, rilevanti nel contesto dell'irregolarità contestata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Ha giustificato l'atto di raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove dovuto.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per sostenere il difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha precisato che l'eventuale errore sul punto era comunque irrilevante ai fini dell'esito.

  • r.d. n. 639/1910

    Base procedimentale dell'ingiunzione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Dogane.

Massime di principio

  • La ripetizione di contributi o somme pubbliche indebitamente erogate può essere azionata non solo verso il soggetto percettore, ma anche verso chi abbia partecipato all'irregolarità o sia tenuto, per il proprio ruolo gestorio, a impedirla o a rimuoverne le conseguenze, quando ciò sia previsto dalla disciplina applicabile.
  • In sede di legittimità, la censura sulla legittimazione passiva o sulla proponibilità di un'eccezione in appello è inammissibile se non è autosufficiente e non consente alla Corte di verificare se sulla questione si sia formato giudicato esplicito o implicito.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico della decisione; non sussiste se il giudice d'appello richiami e confermi, con argomentazione comprensibile, la valutazione probatoria del primo giudice.
  • L'eventuale errore sul riparto dell'onere della prova non comporta cassazione quando la decisione di merito abbia comunque fondato l'accoglimento o il rigetto su prove ritenute sufficienti, il cui apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione promosso contro una pretesa di restituzione di somme pubbliche, la prova della pretesa può essere desunta dalla documentazione amministrativa e investigativa acquisita, secondo il principio di acquisizione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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