Cassazione Civile, Sentenza n. 26865/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, già appartenente al corpo militare della Croce Rossa Italiana, ha chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione per crediti da retribuzioni arretrate, sostenendo l'equiparazione del suo trattamento economico a quello dei militari delle Forze Armate e il diritto agli arretrati per ordinanze del Commissario straordinario (2009-2010) che avrebbero disposto sia gli adeguamenti sia il pagamento retroattivo. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda ritenendo che le ordinanze avessero effetto solo per il futuro e che non vi fosse una determina dell'organo di vertice che avesse disposto l'estensione retroattiva; il ricorrente ha impugnato tale decreto per cassazione denunciando violazioni di legge con riferimento alle norme dell'ordinamento militare e al regolamento di contabilità della CRI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero in realtà questioni di fatto (interpretazione delle ordinanze del Commissario e delle vicende contabili) non sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ha inoltre affermato che le ordinanze del Commissario non posseggono i requisiti di generalità e astrattezza per costituire fonte di diritto e che il regolamento interno di contabilità non è una norma di diritto suscettibile di censura in Cassazione. Per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 5.000 oltre accessori) e ha dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Limita il sindacato di legittimità alle questioni di diritto; la Corte ha ricordato che l'interpretazione degli atti amministrativi è questione di fatto e quindi non censurabile ex art. 360(1)(3).
art. 116, comma 1, r.d. n. 484/1936
Attribuisce all'organo di vertice della CRI il potere di stabilire le competenze spettanti al personale militare in servizio di pace; la Corte ha richiamato la disposizione come principio generale ma ha ritenuto che il caso riguardasse l'interpretazione delle ordinanze che disponevano adeguamenti prospettici.
art. 1757, comma 3, Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010)
Equivalente alla previgente norma citata; attribuisce competenza all'organo di vertice per stabilire le competenze del personale CRI; non è stata ritenuta violata perché il giudice di merito ha accertato un effetto non retroattivo delle ordinanze.
art. 11, comma 5, Regolamento di contabilità della Croce Rossa Italiana (Delibera n. 47 del 9.5.2008)
Il regolamento interno è qualificato come atto di organizzazione interna e non come norma di diritto ai fini dell'art. 360 c.p.c.; pertanto non apre la via a censura in Cassazione.
artt. 209 e 99, ultimo comma, legge fallimentare
Norme invoked come base procedurale per il ricorso in Cassazione avverso il decreto del Tribunale; il giudizio di legittimità è stato comunque dichiarato inammissibile per ragioni di merito/fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato integrativo: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Corte cost., ordinanza n. 273/1999 e art. 3 d.lgs. n. 165/2001
Richiamate in relazione alla possibile questione, non decisa, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti di pubblico impiego del personale militare non appartenente alle Forze Armate.
Massime di principio
- Un'impugnazione in Cassazione fondata su presunte violazioni di legge deve colpire questioni di diritto; l'accertamento e l'interpretazione del contenuto di atti amministrativi (ordinanze, determinazioni, voci di bilancio) sono, di norma, questioni di fatto non sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 360(1)(3) c.p.c.
- Le ordinanze o determinazioni adottate da un commissario straordinario o altro organo di vertice sono riconosciute come atti amministrativi individuali: per assumere efficacia di fonte normativa (retroattiva o generale) devono possedere requisiti di generalità e astrattezza; in mancanza, non possono costituire autonoma fonte di obbligazione giuridica suscettibile di fare nascere crediti opponibili in sede concorsuale.
- I regolamenti interni di enti pubblici (es. regolamento di contabilità) sono atti organizzativi interni e non vengono considerati 'norme di diritto' ai fini del sindacato di legittimità in Cassazione; non possono di per sé fondare un'azione di diritto in sede di legittimità.
- La mera appostazione in bilancio di un debito o successivo stralcio contabile non crea automaticamente un credito o una fonte dell'obbligazione: le vicende contabili possono essere rilevanti ai fini probatori, ma il riconoscimento giuridico dell'arretratezza richiede un atto attributivo chiaro e vincolante.
- Se si intende impugnare una decisione di merito sulla base di una presunta errata applicazione di norme, è importante configurare l'errore come questione di diritto e non come diversa valutazione dei fatti; altrimenti il ricorso alla Cassazione sarà probabilmente inammissibile.
- In casi simili, valutare preliminarmente anche eventuali profili di giurisdizione (giudice ordinario vs. altre giurisdizioni) per non perdere l'occasione di sollevare la questione nella sede opportuna.
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