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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26881/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti, ex dipendenti della Punto Mare srl impiegate nei banchi pescheria all'interno di supermercati Eurospin, hanno chiesto la condanna di Eurospin a responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 per differenze retributive. Il Tribunale di Firenze aveva accolto parzialmente le domande; la Corte d'appello le aveva invece respinte ritenendo che i contratti fossero atipici e non appalti, escludendo l'applicabilità dell'art. 29.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle lavoratrici, ritenendo che la qualificazione formale del contratto non esaurisca l'analisi: va verificato se l'operazione abbia determinato un meccanismo di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione tale da giustificare l'applicazione, anche analogica, della responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003. La Corte ha indicato i fattori da esaminare (canone e percentuali incassate, incasso del prezzo, obbligo di acquisto esclusivo, orari, potere di ispezione e controllo dei prezzi) e ha cassato la sentenza della Corte d'appello, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. Ha disposto inoltre che la Corte d'appello provveda alle determinazioni sulle spese, anche di questo grado.

Norme richiamate

  • art. 29 D.lgs. n. 276/2003

    La Corte interpreta l'art. 29 non in modo limitativo alla sola fattispecie formale di appalto: la ratio della norma (tutelare i lavoratori dal rischio derivante dal decentramento e dalla dissociazione fra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione) giustifica una valutazione analitica anche in presenza di contratti atipici della grande distribuzione volto a verificare l'effettiva sussistenza di decentramento e responsabilità solidale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 254/2017

    Richiamata quale precedente che ammette l'estensione della garanzia della responsabilità del committente anche in ipotesi di sub-fornitura e sottolinea la necessità di evitare che meccanismi di decentramento ledano la tutela dei lavoratori; la Corte di Cassazione applica analogamente questo principio ai contratti atipici della grande distribuzione.

  • art. 3 Cost.; art. 4 Cost.; art. 24 Cost.; art. 35 co.1 Cost.; art. 36 Cost.; art. 111 Cost.

    Richiamate dalle parti in relazione a una possibile questione di legittimità costituzionale dell'art. 29; la decisione di Cassazione sottolinea la necessità di un'interpretazione volta a mantenere la tutela dei lavoratori coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e protezione del lavoro.

  • artt. 1362 e ss. c.c.; artt. 1635 c.c. (citati dalle parti)

    Norme di diritto civile richiamate dalle ricorrenti in tema di qualificazione e interpretazione dei contratti; la Corte però afferma che la qualificazione formale non è decisiva e che occorre valutare gli elementi concreti che caratterizzano l'operazione economica per determinare l'applicabilità della garanzia.

Massime di principio

  • La mera qualificazione formale del contratto (appalto vs. contratto atipico) non esclude automaticamente la responsabilità solidale del committente: occorre analizzare la realtà economica dell'operazione.
  • In operazioni della grande distribuzione in cui la gestione di un reparto è ceduta a terzi, il giudice deve valutare chi ha assunto il maggior rischio d'impresa e chi ha tratto i maggiori vantaggi (canoni, percentuali sul fatturato, controllo operativo, obblighi di fornitura esclusiva, orari, poteri di ispezione).
  • Se dall'analisi emerge un significativo squilibrio contrattuale e una dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzazione della prestazione, l'art. 29 D.lgs. 276/2003 può trovare applicazione anche per contratti atipici, allo scopo di proteggere i lavoratori coinvolti nel processo di decentramento produttivo.
  • In casi analoghi è fondamentale raccogliere e documentare elementi probatori concreti (contratti, flussi economici, modalità di incasso, clausole operative, vincoli di fornitura, poteri di controllo) perché saranno questi elementi a determinare l'eventuale responsabilità solidale del committente.
  • La decisione riporta un principio guida: ove emerga nella pratica una situazione di dipendenza economica o di privazione di valide alternative di mercato per l'affidatario, la tutela dei lavoratori prevale e giustifica l'estensione della responsabilità del committente.

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