Cassazione Civile, Sentenza n. 26908/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sul diritto del dipendente distaccato sindacale (Von Dellemann) a percepire compensi incentivanti che INPS aveva sospeso dal 2015. Il ricorrente sosteneva che i CCNL e il CCNQ riconoscevano gli incentivanti anche in caso di distacco sindacale e invocava anche l'art. 39 Cost. per la tutela dell'attività sindacale; inoltre citava precedenti e pareri (es. parere MEF 30.6.2014, Cass. 13.10.2016 n.20684) che ammettevano mantenimento degli incentivi in alcune assenze. L'INPS e le corti territoriali hanno ritenuto invece che l'art. 7, co. 5, d.lgs. n.165/2001 (nella versione resa imperativa dal d.lgs. n.150/2009) vieti l'erogazione di trattamenti accessori non corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, con consequente nullità delle clausole collettive in contrasto e mancato diritto agli incentivanti per il distacco a tempo pieno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i compensi incentivanti sono voci accessorie e che l'art. 7, co. 5, d.lgs. n.165/2001 impedisce l'erogazione di tali compensi quando non sussistono prestazioni effettivamente rese; poiché il d.lgs. n.150/2009 ha attribuito carattere imperativo a talune disposizioni del d.lgs. 165/2001, le clausole dei CCNL/CCNQ che riconoscano incentivi al dipendente distaccato a tempo pieno risultano in contrasto con la legge e quindi invalide. La Corte ha distinto i casi: i permessi occasionali (es. L.104, maternità) sono diversi dal distacco e possono non precludere il diritto agli incentivi (richiamando Cass. n.20684/2016), mentre per il distacco part time il CCNQ prevede una valutazione e una rideterminazione proporzionale in ragione dell'apporto al raggiungimento degli obiettivi. Ha inoltre escluso che la tutela costituzionale dell'attività sindacale imponga il riconoscimento automatico degli incentivi quando manchi la prestazione tipica. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 7, co. 5
le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese
La Corte interpreta la norma come divieto imperativo di erogare voci accessorie di retribuzione in assenza di prestazioni effettivamente rese; norma applicabile ai compensi incentivanti e prevalente sulla disciplina collettiva in contrasto.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, punti 2 e 3-bis
Richiamate dal ricorrente e valutate dalla Corte nel quadro del d.lgs. n.150/2009: queste disposizioni contribuiscono a definire quali norme del decreto abbiano natura imperativa; la Corte ritiene che, alla luce del d.lgs. n.150/2009, alcune disposizioni del d.lgs. 165 assumano carattere imperativo.
d.lgs. n. 150 del 2009 (cd. Legge Brunetta)
Ha rimodulato il rapporto fra normativa primaria e contrattazione collettiva, conferendo efficacia immediata e carattere imperativo ad alcune disposizioni del d.lgs. 165/2001; da ciò deriva l'invalidità delle clausole collettive contrastanti.
CCNQ 7.8.1998, art. 17, co. 3
in ragione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi assegnati
Prevede che nel caso di distacco sindacale part time i compensi incentivanti siano attribuiti proporzionalmente in base al contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi; la Corte utilizza questa clausola per distinguere il regime del distacco part time da quello a tempo pieno.
CCNL comparto (art. 7 del 1.7.1996 modificato e art. 42 CCNL 14.2.2001, art. 28 CCNL 16.2.1999) e art. 71 co. 3 CCNL dirigenza
I contratti collettivi antecedenti al d.lgs. 150/2009 prevedevano il riconoscimento degli incentivanti ai distaccati; la Corte ha ritenuto che tali previsioni non possano prevalere sulla norma imperativa dell'art. 7, co. 5, d.lgs. 165/2001 se in conflitto.
Costituzione, art. 39
Riferimento alla libertà e tutela dell'attività sindacale evocata dal ricorrente; la Corte afferma che la tutela costituzionale non impone il riconoscimento automatico di compensi incentivanti quando manchi la prestazione tipica che giustifica la retribuzione accessoria.
Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970), artt. 15 e 16
Norme contro pregiudizi per attività sindacale: la Corte ritiene che la diversa natura della prestazione (attività sindacale vs prestazione tipica) costituisca una ragione obiettiva che esclude la sussistenza di discriminazione nel mancato pagamento degli incentivi.
L. n. 104 del 1992 (richiamata dalla giurisprudenza)
Citata per distinguere permessi (es. per assistenza a portatori di handicap) dalle situazioni di distacco: la giurisprudenza ha riconosciuto gli incentivi in caso di certain permessi, ma la Corte esclude che ci sia equiparazione con il distacco sindacale a tempo pieno.
Massime di principio
- Se un dipendente è distaccato sindacale a tempo pieno, non si considera che renda la prestazione tipica dell'ente e quindi, in linea con art. 7 co. 5 d.lgs. 165/2001, non ha diritto automatico ai compensi incentivanti che sono voci accessorie legate all'effettiva prestazione.
- Le clausole di contrattazione collettiva anteriori al d.lgs. 150/2009 che attribuiscano compensi incompatibili con disposizioni imperative della normativa primaria sono invalide e non prevalgono sulla legge.
- Nel distacco sindacale part time la misura degli incentivi può essere mantenuta in proporzione all'apporto effettivo al raggiungimento degli obiettivi (valutazione caso per caso), conformemente al CCNQ art. 17 co. 3.
- Situazioni di assenza limitata (es. permessi L.104, maternità) sono diverse dal distacco totale e, secondo giurisprudenza consolidata, non sempre precludono il diritto agli incentivanti: occorre valutare se il lavoratore abbia comunque contribuito al raggiungimento degli obiettivi.
- La tutela costituzionale dell'attività sindacale non implica automaticamente l'obbligo di corrispondere retribuzioni accessorie che presuppongono l'esecuzione della prestazione tipica; il principio di sinallagma retributivo resta rilevante.
- Pareri ministeriali o documenti amministrativi non possono modificare il regime giuridico determinato da norme legislative imperative; la conformità della contrattazione collettiva alla normativa primaria è requisito necessario.
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