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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26849/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, giornalista incaricato con funzioni di Vice Capo redattore e Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale e Direttore Responsabile del Bollettino Ufficiale, lamentava di essere stato discriminato nella scelta del Vicario dell'Ufficio Stampa (2017), ritenendosi demansionato e dimettendosi per giusta causa. Ha chiesto le indennità per mancato preavviso previste dall'art. 27, commi primo e terzo del CCNL. In primo grado la domanda fu rigettata; la Corte d'Appello accolse l'appello incidentale della Regione ritenendo nullo il contratto per mancanza di pubblico concorso e rigettò la domanda; il ricorrente ha impugnato tale decisione in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso (primo motivo rigettato, secondo assorbito). Ha confermato che, non essendovi stato il pubblico concorso per un rapporto di lavoro stabile instaurato con ente pubblico, il contratto era nullo per violazione dei principi costituzionali (art. 97) e della normativa quadro sul pubblico impiego. Conseguentemente il ricorrente non aveva diritto all'indennità sostitutiva del preavviso né ad altre indennità connesse alla cessazione del rapporto, potendo al massimo chiedere la remunerazione per le attività effettivamente svolte (art. 2126 c.c.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in euro 5.000,00 per compensi più 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L.R. Calabria n. 11 del 1987, art. 16

    gli uffici stampa si potessero "avvalere della specifica competenza di non più di due giornalisti esterni per ciascuno dei servizi"

    La norma ammette l'uso di "giornalisti esterni" ma non disciplina le modalità di reclutamento per rapporti stabili; va interpretata in coerenza con i principi costituzionali sul concorso pubblico, onde le assunzioni a tempo indeterminato presso la P.A. richiedono selezione pubblica.

  • L.R. Calabria n. 9 del 1975, art. 2

    Richiamata dalla L.R. 11/1987 per l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti; segnalerebbe l'applicazione di contratto collettivo e, quindi, natura subordinata del rapporto.

  • L.R. Calabria n. 7 del 1996, art. 9

    Prevedeva la possibilità di incarichi annuali per personale esterno e limiti di durata; la Corte ha ritenuto che tale normativa non potesse legittimare un rapporto stabile e a tempo indeterminato instaurato senza concorso, e non opera retroattivamente per sanare nullità di assunzioni stabili.

  • L. 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), art. 20 e art. 1

    "assunzione mediante pubblico concorso"

    Stabilisce il principio del pubblico concorso come criterio fondamentale per le assunzioni nella P.A.; integrava i principi vincolanti anche per le regioni e impone l'obbligo di selezione per rapporti stabili, ragion per cui un'assunzione stabile senza concorso è incompatibile con tali principi.

  • D.Lgs. n. 29/1993 e D.Lgs. n. 165/2001

    Riprendono e rafforzano i principi di selezione concorsuale per il pubblico impiego; la loro esistenza rafforza la necessità del concorso anche rispetto alle assunzioni di personale negli uffici stampa pubblici.

  • Costituzione, art. 97

    Principio di buon andamento e imparzialità e, secondariamente, il principio che il reclutamento nelle P.A. deve avvenire secondo regole di pubblicità e concorso; è invocato come parametro costituzionale che giustifica la nullità delle assunzioni stabili senza concorso.

  • Codice Civile, art. 1418

    Fondamento della nullità del contratto stipulato in violazione di norme inderogabili; la nullità del contratto di lavoro pubblico comporta l'inefficacia dell'atto e l'assenza di effetti tipici del rapporto valido.

  • Codice Civile, art. 2126

    "remunerazione delle attività in concreto svolte"

    In presenza di nullità del contratto, il lavoratore può ottenere solo la remunerazione delle prestazioni effettivamente rese, non indennità sostitutive del preavviso o risarcitorie derivanti da rapporto invalido.

  • CCNL (richiamato dal ricorrente), art. 27, commi primo e terzo

    "indennità di mancato preavviso"

    Norma in tema di preavviso invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che, ove il contratto sia nullo, tali disposizioni contrattuali non possano trovare applicazione per ottenere l'indennità richiesta.

  • Codice Civile, artt. 2118 comma 3 e 2122

    Norme indicate come possibili eccezioni in tema di dimissioni e indennità, ma la Corte ha ritenuto che non risultassero applicabili per mutare l'effetto della nullità del contratto.

Massime di principio

  • Se un ente pubblico nomina una persona a una posizione stabile (tempo indeterminato) senza svolgere il pubblico concorso richiesto dai principi costituzionali e dalla normativa sul pubblico impiego, il contratto è da considerarsi nullo e non produce gli effetti tipici del rapporto di lavoro subordinato.
  • La nullità del contratto pubblico impedisce al lavoratore di pretendere indennità per mancato preavviso, risarcimenti per demansionamento o altre indennità connesse alla cessazione del rapporto; al massimo è riconoscibile la remunerazione per le prestazioni effettivamente svolte (art. 2126 c.c.).
  • Normative regionali che prevedono incarichi annuali o la possibilità di avvalersi di "giornalisti esterni" possono legittimare solo forme di incarico temporaneo/fiduciario; non possono essere invocate per giustificare un'assunzione stabile e a tempo indeterminato priva di concorso.
  • In caso di rapporto controverso, verificare la natura giuridica dell'incarico (temporaneo/fiduciario vs rapporto stabile subordinato): se la scelta è fiduciaria e a termine, è meno probabile l'obbligo di concorso; se invece il rapporto è strutturalmente stabile, il concorso è generalmente necessario.
  • L'applicazione di un CCNL o la qualificazione della prestazione come subordinata non sanano la nullità derivante dalla mancanza dei requisiti di reclutamento imposti dall'ordinamento pubblico; la regolarità procedurale prevale sulla semplice adesione a contratti collettivi.
  • Prima di impugnare o di dare le dimissioni per giusta causa in situazioni analoghe, è consigliabile accertare preliminarmente la legittimità dell'assunzione (esistenza concorso, natura dell'incarico) e valutare alternative (impugnazione amministrativa, richiesta di riconoscimento del rapporto o azioni per la sola retribuzione dovuta).
  • Le nullità di atti di assunzione nelle P.A. possono esporre il lavoratore al rischio di soccombenza e al pagamento delle spese giudiziali; ogni azione giudiziaria deve valutare il bilancio probabilistico della qualifica del rapporto e della possible declaratoria di nullità.

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