Cassazione Civile, Sentenza n. 26879/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi della legge n. 257/1992. Contestava la decisione che aveva rigettato la domanda per prescrizione, sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con la conoscenza (o conoscibilità) dell'esposizione, valutabile anche alla luce dell'istanza amministrativa presentata all'INAIL o della notizia del sequestro dello stabilimento, e denunciava altresì violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.) perché l'appello avrebbe dovuto limitarsi alla questione della prescrizione. Infine censurava la valutazione sull'onere della prova, sostenendo che fosse sufficiente la rilevante probabilità di esposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per carenza di specificità nella deduzione dell'errore di diritto (art.366 n.4 c.p.c.) e ha affermato che la Corte d'appello poteva, legittimamente, oltre a confermare la prescrizione decennale (con dies a quo individuato nella data di pensionamento quale momento di conoscibilità), esaminare anche il merito e accertare l'insussistenza dell'esposizione qualificata all'amianto. Pertanto la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome (prescrizione e insussistenza dell'esposizione), entrambe idonee a fondare la decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, più spese generali e accessori) e al versamento dell'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
legge n. 257 del 1992
Norma che disciplina il divieto e le misure relative all'amianto; nella fattispecie è la norma di riferimento per la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ma la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato l'esposizione qualificata richiesta per ottenere il beneficio
art. 112 cod. proc. civ.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello sull'insussistenza dell'esposizione non avesse travalicato il devoluto perché il Tribunale non si era pronunciato sul merito, lasciando spazio al riesame in appello
art. 276 cod. proc. civ.
Disposizione che non impone un ordine determinato di esame delle questioni di merito; usata per giustificare il fatto che la Corte d'appello, dopo aver valutato la prescrizione, poteva esaminare anche l'insussistenza dei presupposti sostanziali della domanda
art. 366 n. 4 cod. proc. civ.
Prevede l'inammissibilità del motivo di cassazione che non indichi chiaramente l'errore di diritto contestato; applicato per dichiarare inammissibile il quarto motivo del ricorrente per carente specificazione del rapporto tra normativa e fattispecie
artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Regole sulle presunzioni e sull'onere della prova; richiamate dal ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo dei giudici chiamati a desumere l'esposizione all'amianto, ma la Corte ha ritenuto che la documentazione non consentisse di ritenere provata l'esposizione qualificata
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato che disciplina l'ulteriore importo dovuto; la Corte ha accertato l'esistenza dei presupposti per il versamento di tale importo da parte del ricorrente, se dovuto
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione decennale per azioni relative a benefici connessi all'esposizione a rischi professionali può essere fissato nella data in cui il lavoratore, con ordinaria diligenza, poteva ritenersi venuto a conoscenza dell'esposizione (spesso il pensionamento se da quello momento è ragionevole la consapevolezza).
- L'appello, pur essendo devolutivo, consente al giudice di riesaminare integralmente la vicenda nei limiti del devoluto e può valutare questioni di merito non affrontate dal primo grado, specialmente se il Tribunale si era limitato a una decisione preliminare (es. solo sulla prescrizione).
- Il beneficio per esposizione ad amianto richiede la prova dell'esposizione 'qualificata': la mera presenza dell'amianto nel luogo di lavoro non è automaticamente sufficiente; è necessario elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva esposizione a rischio.
- La deduzione della 'rilevante probabilità' di esposizione può essere sufficiente in casi concreti, ma il ricorrente deve collegare i precedenti giurisprudenziali alla fattispecie concreta; in cassazione l'errore di diritto va dimostrato con argomentazioni specifiche e intelligibili.
- Se la sentenza di merito poggia su due ratio decidendi autonome, l'annullamento da parte della Cassazione richiede colpire entrambe o dimostrare l'insussistenza di almeno una delle fondamenta decisionali; la presenza di una motivazione alternativa solida rende il ricorso più difficile.
- Ai fini processuali, i motivi di cassazione basati su errori di fatto o valutazioni probatorie devono essere formulati con attenzione: la Corte di legittimità è rigorosa sull'ammissibilità dei motivi che non esplicitano chiaramente il rapporto fra norma ed errore contestato.
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