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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26872/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo della L.C.A. di un credito di €132.147,60 per retribuzioni arretrate, sostenendo di aver avuto diritto al grado di colonnello dal 1.1.2009 al 31.1.2017. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda ritenendo l'accertamento del credito di competenza del giudice amministrativo e rilevando l'esistenza di una sentenza amministrativa passata in giudicato che aveva già rigettato la promozione. In Cassazione il ricorrente denunciava (i) contraddizione del Tribunale nel rilevare difetto di giurisdizione e nel decidere poi sul merito; (ii) erronea applicazione dell'art.24 legge fall. e delle norme sulla giurisdizione; (iii) opponibilità del giudicato amministrativo, sostenendo che fosse stato formato da un giudice incompetente; (iv) violazione del contraddittorio perché la sentenza amministrativa sarebbe stata prodotta tardivamente in fase di conclusioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non contraddittoria la decisione del Tribunale: quando l'accertamento del credito è di competenza di giurisdizione diversa, il giudice fallimentare deve in generale ammettere il credito con riserva (art.96, comma 2, n.1 legge fall.), ma nel caso concreto il giudice amministrativo si era già pronunciato con sentenza passata in giudicato, negativamente per il ricorrente, per cui non aveva senso mantenere una riserva e il Tribunale ha legittimamente rigettato l'ammissione al passivo. La Corte ha inoltre confermato che l'art.24 legge fall. riguarda la competenza interna alla procedura concorsuale e non determina la devoluzione della giurisdizione. Quanto alla produzione tardiva della sentenza amministrativa, la Corte ha ritenuto che non sia stata preclusa la possibilità di difesa del ricorrente e che il giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio e non soggetto a preclusioni. Non sono state ordinate spese di cassazione a carico della parte vittoriosa; è stato rilevato l'obbligo, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 209 legge fallimentare

    Norma richiamata come base procedurale del ricorso per cassazione contro provvedimenti del tribunale fallimentare

  • art. 99, ultimo comma, legge fallimentare

    Richiamato insieme all'art.209 quale norma di riferimento per il rimedio straordinario impugnatorio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene invocato come motivo di cassazione per violazione di norme di diritto (errata applicazione/violazione di norme di diritto)

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nella motivazione della Corte con riferimento alla possibile qualificazione come denuncia di nullità per violazione del contraddittorio

  • art. 24 legge fallimentare

    È una norma sulla competenza del giudice delegato nella procedura concorsuale (non disciplina il riparto di giurisdizione); non sottrae l'accertamento del credito alla giurisdizione ordinaria o amministrativa

  • art. 63, commi 1,2,4 d.lgs. n.165/2001

    Norme del pubblico impiego richiamate dal ricorrente; la Corte rileva la rilevanza del regime del personale ma conferma la giurisdizione amministrativa per taluni aspetti

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di azione; la Corte non ritiene che il richiamo modifichi la valutazione sulla giurisdizione e sul giudicato

  • art. 113 Costituzione

    Richiamato in tema di tutela giurisdizionale nei confronti della P.A.; la Corte conferma la giurisdizione amministrativa ove dovuta

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione di violazione di legge; non accolto dalla Corte come valido per sovvertire la decisione impugnata

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente (prescrizione/interesse?), senza successo nel ricorso

  • art. 96, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Norma che prescrive l'ammissione al passivo con riserva dei crediti la cui determinazione è demandata a giurisdizione diversa; la Corte la applica come principio operativo

  • art. 113-bis legge fallimentare

    Richiamata nella motivazione a proposito dello scioglimento della riserva a seguito dell'accertamento definitivo del credito da parte della giurisdizione competente

  • Cass. S.U. n. 33944/2023

    Giurisprudenza richiamata sul caso di accertamento dei crediti spettanti al giudice amministrativo e sull'ammissione con riserva

  • ordinanza Corte costituzionale n. 273/1999

    Richiamata a sostegno della competenza del giudice amministrativo per talune controversie relative al personale militare non appartenente alle forze armate

  • art. 3 d.lgs. n.165/2001

    Richiamato in relazione alla disciplina del personale pubblico e alla giurisdizione amministrativa sulle relative controversie

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata dalla Corte per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Se il credito oggetto di ammissione al passivo deriva da controversia la cui cognizione è spettante a giurisdizione diversa (es. giudice amministrativo per controversie di pubblico impiego non privatizzato), il tribunale fallimentare deve normalmente ammettere il credito con riserva ai sensi dell'art.96 l.f., salvo che l'accertamento definitivo sia già stato reso dalla giurisdizione competente
  • Un giudicato amministrativo definitivo relativo alla stessa petitum e causa petendi è rilevante e vincolante nella procedura concorsuale: se il giudice amministrativo ha già deciso negativamente e la sentenza è passata in giudicato, il giudice fallimentare può legittimamente rigettare l'ammissione al passivo senza adottare una riserva
  • L'art.24 legge fallimentare riguarda la competenza nell'ambito della procedura concorsuale e non modifica il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
  • Il giudicato esterno è di natura pubblicistica, rilevabile d'ufficio e non soggetto a preclusioni: la sua opponibilità non viene meno per argomenti procedurali relativi alla tardiva produzione del provvedimento in sede processuale
  • La produzione tardiva di un titolo o di una sentenza in fase di precisazione delle conclusioni non invalida automaticamente il contraddittorio, soprattutto se la parte avversaria non ha contestato l'operato o non ha indicato come il tardivo deposito l'avesse pregiudicata
  • In caso di dubbi sulla giurisdizione e sulla natura pubblicistica del rapporto, conviene valutare la necessità di esperire tempestivamente il giudizio davanti alla giurisdizione competente; in procedure concorsuali, ove la cognizione sia spostata altrove, chiedere l'ammissione 'con riserva' per non perdere il diritto provvisorio al riconoscimento del credito

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