Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva confermati colpevoli di furto in abitazione aggravato e continuato per fatti commessi il 7 e il 18 novembre 2008, deducendo che i reati erano già estinti per prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata. Hanno sostenuto che i termini della prescrizione erano decorsi prima della sentenza stessa e pertanto la condanna doveva essere revocata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dato accoglimento ai ricorsi. Ha ritenuto che, pur tenendo conto del termine di prescrizione applicabile (anni 12 e mesi 6, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) e delle sospensioni intervenute (compresa quella prevista dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 oltre ad ulteriori 545 giorni per rinvii dovuti a legittimi impedimenti e all'astensione del difensore), il termine di prescrizione dei due reati si è comunque compiuto al più tardi il 7 e il 18 novembre 2022, ossia anteriormente alla pronunzia della sentenza del 19/12/2022. Richiamata la giurisprudenza che ammette il ricorso per cassazione per vizio consistente nell'omessa declaratoria di prescrizione (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Determina la durata del termine di prescrizione complessivo applicabile al reato in contestazione; la Corte ha interpretato il termine come anni 12 e mesi 6 (in combinato con l'art. 161 c.p.)

  • art. 161 c.p.

    Concorre a definire il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, contribuendo alla determinazione del periodo di "anni 12 e mesi 6" ritenuto dalla Corte

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020

    Prevede la sospensione dei termini processuali per il periodo emergenziale; la Corte ha ritenuto che detta sospensione concorra al conteggio complessivo delle sospensioni del termine di prescrizione

  • art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p.

    Consente la doglianza in Cassazione relativa all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; la Corte ha richiamato tale norma per dichiarare ammissibile il motivo dedotto dai ricorrenti

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266819)

    Richiamata come principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile quando deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non rilevata dal giudice di merito

Massime di principio

  • La prescrizione può essere sollevata in cassazione anche con un unico motivo: è ammissibile la doglianza che lamenta l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione (art. 606 c.p.p., lett. b).
  • Il termine di prescrizione va calcolato secondo le norme sostanziali applicabili (es. artt. 157 e 161 c.p.); attenzione a determinare correttamente la durata (ad es. anni 12 e mesi 6 nel caso esaminato) e non confondere il computo con conteggi errati.
  • Nel computo della prescrizione devono essere considerate tutte le sospensioni previste dalla legge (es. art. 83 d.l. 18/2020) e quelle dovute a legittimi impedimenti delle parti o del difensore, incluse astensioni proclamate dalle associazioni di categoria; tali sospensioni incidono sul termine complessivo.
  • Se, anche dopo aver computato tutte le sospensioni legittime, la prescrizione è intervenuta anteriormente alla pronuncia di merito, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • È fondamentale documentare e contestare tempestivamente eventuali errori nel calcolo dei termini di prescrizione: il difensore deve verificare e, se necessario, dedurre in sede di impugnazione la maturazione della prescrizione prima della sentenza.
  • La posizione del Pubblico Ministero (anche se favorevole all'annullamento) non vincola la Corte: quest'ultima effettua comunque un controllo autonomo sul corretto calcolo dei termini e sulle sospensioni rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.