Cassazione Penale, Sentenza n. 43330/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (29/09/2022) con cui D'Alessandro è stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte per l'anno 2012 e occultamento di fatture) per un'imposta IRES evasa superiore a €70.146,00 e IVA evasa pari a €55.466,00. Il ricorrente ha articolato dieci motivi tra cui: omissione nel dispositivo del riconoscimento della sospensione condizionale della pena; violazione dell'art. 521 c.p.p. per estensione dell'oggetto dell'accusa con uso di fatture rinvenute tramite lo "spesometro" non inserite nel fascicolo; illegittimo ed errato uso probatorio del "spesometro"; mancata considerazione dei costi deducibili; illegittima retroattività nell'uso dello "spesometro"; vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo; uso di un compendio probatorio basato su indizi non gravi, precisi e concordanti; infine vizi nella quantificazione e motivazione delle pene accessorie e istanza di proscioglimento ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua totalità. Ha ritenuto inammissibile la doglianza circa la sospensione condizionale della pena per non essere stata dedotta in appello (art. 606 c.p.p.). Ha rigettato i rilievi relativi allo "spesometro" e all'utilizzabilità degli accertamenti tributari, richiamando il principio di atipicità dei mezzi di prova (art. 189 c.p.p.) e la possibilità per il giudice penale di valutare le risultanze dell'accertamento fiscale in via autonoma. Ha considerato esistente e acquisita nel fascicolo la nota del 24/03/2017 dell'Agenzia delle Entrate e le relative indicazioni di fatture. Ha dichiarato inammissibile l'istanza di proscioglimento ex art. 649 c.p.p. in questa sede perche' la questione richiede accertamenti di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €3.000.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma che sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'evasione tributaria; la Corte ha confermato l'addebito relativo all'anno 2012 (IRES e IVA oltre le soglie) quale fatto tipico penalmente rilevante
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la correlazione tra capo d'imputazione e sentenza; la Corte ha confermato che non è necessario indicare i metodi di accertamento nel capo di imputazione quando la descrizione materiale del fatto è chiara e la difesa ha potuto esercitarsi
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Usato per dichiarare inammissibile la doglianza sulla sospensione condizionale della pena perché non proposta in sede di appello
art. 189 cod. proc. pen.
Principio di atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi delle risultanze degli accertamenti tributari, valutandone autonomamente il valore probatorio
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione e valutazione autonoma delle prove emerse, anche quando derivate da accertamenti fiscali
art. 331 cod. proc. pen.
Riferimento alla notizia di reato: la nota dell'Agenzia delle Entrate (denuncia ex art. 331) è stata ritenuta presente nel fascicolo e ha elencato le fatture aggiuntive utilizzate per l'accertamento
art. 649 cod. proc. pen.
Norma sul proscioglimento per intervenuta prescrizione o per altro motivo: la richiesta del ricorrente è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché la questione richiede accertamenti di fatto
art. 2 cod. pen. e art. 3 Cost.
Richiamati in relazione alla doglianza sulla presunta retroattività dell'uso dello "spesometro" e sulla parità di trattamento; la Corte ha escluso che l'uso dello "spesometro" configuri una norma integrativa della fattispecie penale e ha rigettato l'obiezione
Massime di principio
- Le risultanze degli accertamenti fiscali (anche derivanti dallo "spesometro") sono utilizzabili nel processo penale: il giudice penale può avvalersene ai sensi dell'art. 189 c.p.p. e deve valutarle in modo autonomo secondo i criteri di legge
- La modifica apparente dell'oggetto dell'accusa (es. integrazione con fatture trovate con strumenti diversi) non costituisce automaticamente mutamento del fatto: per essere illegittima deve arrecare un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato
- Questioni o doglianze non sollevate in appello sono, di regola, inammissibili in sede di Cassazione; per ottenere rimedi in questa fase occorre che il vizio sia stato opportunamente proposto nei gradi precedenti
- Le nuove questioni introdotte tardivamente (motivi aggiunti) sono ammissibili solo se attinenti ai capi già oggetto del ricorso originario; altrimenti sono precluse
- L'onere di provare elementi costitutivi alternativi (es. costi non contabilizzati che riducono l'imponibile) grava sulla difesa: in assenza di allegazioni e documenti specifici tali deduzioni sono generiche e inefficaci
- Le istanze di proscioglimento ex art. 649 c.p.p. che richiedono accertamenti di fatto devono essere sollevate nei modi e nei luoghi appropriati (giudice dell'esecuzione o grado di merito), non sono in genere decidibili in cassazione
- La quantificazione e la motivazione delle pene accessorie devono essere impugnate tempestivamente in appello se si vuol contestare la misura o l'insufficiente motivazione; altrimenti risultano precluse in cassazione
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