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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43334/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. lamentando un errore percettivo della Corte di Cassazione nella valutazione dei motivi di ricorso per cassazione. In particolare: (1) sostiene che il primo motivo di cassazione non vertesse su una ricostruzione erronea dei fatti ma su una questione di diritto processuale relativa all'appellabilità della sentenza dibattimentale che aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela (art. 593 c.p.p.), motivo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente ritenuto non sindacabile; (2) contesta il travisamento della prova, in particolare della testimonianza del sig. Bertolone, deducendo che la Corte d'appello e poi la Corte di cassazione avrebbero erroneamente valutato la rilevanza delle dichiarazioni del teste rispetto alla consapevolezza dell'investimento e alla sussistenza del dolo per il reato di cui all'art. 189 C.d.S.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto dell'art. 625-bis c.p.p. sia riservato esclusivamente a reali errori percettivi dovuti a svista o equivoco che abbiano influito sul processo decisionale; non può invece correggere errori di diritto o errori di valutazione delle prove. Sul punto primo, la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà una richiesta di diversa valutazione delle prove e non l'evidenza di una svista percettiva della Corte di cassazione; sul punto secondo ha qualificato la censura come critica di merito sull'apprezzamento delle testimonianze. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    L'istituto è applicabile soltanto per correggere errori percettivi derivanti da svista o equivoco che abbiano inciso sul processo formativo della volontà decidendi; non è idoneo a correggere errori di diritto o valutazioni critiche sulla prova.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appellabilità delle sentenze dibattimentali: la Corte osserva che le sentenze di non doversi procedere per remissione di querela sono contestabili con gli strumenti previsti e che, nel caso concreto, la Corte di appello non si era limitata a dichiarare l'inappellabilità ma aveva valutato nel merito la questione.

  • art. 590 cod. pen.

    Delitto di lesioni colpose: nel caso di specie la pretesa relativa a questo reato si era estinta per remissione di querela nel corso del primo grado; la questione dell'appellabilità di tale declaratoria è stata discussa ma ritenuta, dalla Corte, parte di una valutazione di merito.

  • art. 189 Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)

    Norma relativa agli obblighi in caso di sinistro (fuga e omissione di soccorso): la Corte ha confermato che la contestazione relativa a tale reato si fonda su valutazioni probatorie che non sono sindacabili in sede di ricorso straordinario per errore percettivo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda la pronuncia assolutoria; la Corte territoriale aveva valutato l'eventuale applicabilità dell'assoluzione ex art.129 ma non ha ravvisato elementi che la giustificassero.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo colpa grave, l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; nel caso è stata disposta la somma di euro 3.000.

  • D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    Richiamato in relazione agli articoli sanzionatori (art.189) applicati al fatto di fuga/omissione di soccorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi riconducibili a svista o equivoco che abbiano chiaramente inciso sul giudizio; non è uno strumento per rinnovare la disamina delle prove o per correggere interpretazioni di diritto.
  • Le questioni di diritto (es. appellabilità di una sentenza dibattimentale per remissione di querela) devono essere affrontate con gli ordinari rimedi giurisdizionali (appello, ricorso per cassazione) e non con il ricorso straordinario per errore percettivo.
  • Il travisamento della prova o la richiesta di diversa valutazione della credibilità dei testimoni costituiscono, di regola, censure di merito non sindacabili in sede di ricorso straordinario; per ottenere tutela su travisamento probatorio occorre utilizzare il ricorso per cassazione con adeguata motivazione quando sussistano i presupposti (manifesto travisamento o illogicità manifesta).
  • Chi intende proporre un ricorso straordinario per errore percettivo deve documentare in modo chiaro l'esistenza di una svista o equivoco materiale (es. errore formale nella trascrizione di un elemento probatorio, confusione documentale) e dimostrare il nesso causale con l'esito decisorio.
  • Esiste il rischio di dichiarazione di inammissibilità e di condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare attentamente la strada processuale più idonea (ricorso per cassazione, istanze di revisione del giudizio o rimedi ordinari) prima di proporre il ricorso straordinario.

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