Cassazione Penale, Sentenza n. 43328/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Modena che lo aveva condannato per plurime violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008): mancata protezione di impianti meccanici, parapetti incompleti o mancanti, carenze di misure per i rischi elettrici, e scarsa pulizia dei locali con rischio d'incendio. In sede di cassazione deduce, quale motivo principale, la violazione del D.Lgs. n.758/1994: sostiene che la procedura amministrativa propedeutica (verbale di prescrizione e possibilità di estinzione mediante adempimento) non sia stata correttamente esperita e che le notifiche siano state effettuate in modo errato (invii alla ditta o a un omonimo "Paci Maurizio"), per cui egli non avrebbe avuto conoscenza delle prescrizioni e l'azione penale sarebbe improcedibile. Aggiunge di non aver eletto domicilio presso la sede sociale né indicato la PEC, e che la società ha agito autonomamente senza informarlo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sul mancato o vizioso esperimento della procedura amministrativa di cui al D.Lgs. n.758/1994, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui l'espletamento della procedura amministrativa non condiziona l'esercizio dell'azione penale e che l'omissione o l'irritualità della procedura non comportano l'improcedibilità. La Corte ha altresì ritenuto che le comunicazioni inviate presso la sede della società fossero idonee a raggiungere il destinatario; il ricorrente non ha provato di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere conoscenza degli atti. Il ricorso è dunque inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di primo grado (ammenda di euro 10.000,00 e spese) non è stata annullata dalla Cassazione con questo provvedimento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 81 del 2008
Normativa sostanziale sulla salute e sicurezza sul lavoro, le violazioni contestate (mancate protezioni meccaniche, parapetti incompleti, carenze elettriche, scarsa igiene e rischio incendio) sono state ritenute alla base della responsabilità penale del datore di lavoro.
D.Lgs. n. 758 del 1994
Regola la procedura amministrativa per la contestazione e l'eventuale estinzione delle violazioni; la Corte interpreta che l'espletamento di tale procedura non sia condizione di procedibilità dell'azione penale, che la forma delle notifiche è libera purché idonea a garantire la conoscenza dell'atto, e che l'omissione o l'irritualità della procedura non impediscono l'esercizio dell'azione penale né l'accesso all'oblazione.
art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 758/1994
Richiamato quale norma che consente l'estinzione del reato tramite oblazione; la Corte sottolinea che l'imputato può comunque richiedere l'oblazione anche successivamente, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria.
art. 162-bis cod. pen.
Istituto generale dell'oblazione delle contravvenzioni; la Corte ne conferma la possibilità di applicazione come strumento estintivo anche quando la procedura amministrativa non sia stata regolare.
art. 20 D.Lgs. n. 758/1994 (richiamato in motivazione)
Il verbale di prescrizioni non richiede una forma particolare di notificazione: è sufficiente una modalità idonea a comunicare il contenuto al destinatario; incombe sul destinatario provare l'impossibilità, senza sua colpa, di acquisire la conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- La procedura amministrativa prevista dal D.Lgs. n.758/1994 per la contestazione e l'eventuale estinzione delle violazioni non è condizione di procedibilità dell'azione penale: il pubblico ministero può procedere anche se la fase amministrativa non è stata espletata o è stata eseguita in modo irregolare.
- L'omessa o difettosa notifica degli atti amministrativi propedeutici non determina automaticamente l'improcedibilità del procedimento penale; il giudicato sul punto richiede che il destinatario provi di non aver potuto conoscere l'atto senza sua colpa.
- La legge ammette libertà di forme per le comunicazioni amministrative (purché idonee a raggiungere lo scopo della conoscenza): la valutazione dell'idoneità è fattuale e può fondarsi sul fatto che le comunicazioni siano state inviate presso la sede sociale del datore di lavoro.
- In caso di contestazioni alla società, la posizione del legale rappresentante può trovare rilievo anche se la società risponde tramite la propria organizzazione: la condotta e le risposte della società possono integrare prova della conoscenza delle prescrizioni.
- L'oblazione (amministrativa o penale) resta uno strumento di estinzione del reato anche se la procedura amministrativa di prescrizione non è stata regolarmente espletata; l'imputato può richiederla successivamente in sede giudiziaria.
- Il silenzio dell'amministrazione rispetto a richieste di proroga non sospende i termini né crea automaticamente un'aspettativa di accoglimento: le istanze devono essere valutate e non producono effetti automatici di sospensione dei termini procedurali.
- In situazioni analoghe, chi intende opporre la mancata conoscenza di atti amministrativi deve documentare concretamente l'impossibilità, senza sua colpa, di accedere alle comunicazioni (es. prova di domicilio diverso, mancata disponibilità della PEC indicata, attestazioni formali).
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