Cassazione Penale, Sentenza n. 29198/2026 del 31/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Il procedimento riguardava la contestazione, a due imputati, del reato di esercizio abusivo della professione in concorso. La Corte di appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando però le statuizioni civili del primo giudice. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello perché, pur in presenza della prescrizione, non avrebbe esaminato i motivi di gravame relativi alla responsabilità civile e al nesso tra condotta contestata e danno: in particolare, avrebbero lamentato l’erronea qualificazione della persona costituita come parte civile quale persona offesa anziché mero danneggiato, la mancata verifica della prova di un danno direttamente e immediatamente derivante dal reato e la mancata considerazione dell’eccezione di nullità relativa alla consulenza medico-legale prodotta dalla parte civile. Hanno inoltre dedotto vizio assoluto di motivazione, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche doglianze sull’insussistenza del danno risarcibile e sul difetto di prova del nesso eziologico tra condotta abusiva e pregiudizio lamentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando nel giudizio di appello intervenga la prescrizione dopo una precedente condanna con statuizioni civili, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva e a confermare automaticamente il risarcimento, ma deve compiere una duplice verifica: prima valutare se sussistano i presupposti per una assoluzione nel merito; poi, se ciò non sia possibile, decidere sulle sole statuizioni civili accertando in concreto gli elementi dell’illecito civile e il danno risarcibile. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva sì escluso una definizione assolutoria nel merito richiamando la decisione di primo grado, ma aveva omesso di esaminare la specifica doglianza sull’effettiva riconducibilità del danno alla condotta di esercizio abusivo della professione. Per tale ragione la sentenza è stata annullata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p.
Norme richiamate
indicano il reato contestato in concorso di esercizio abusivo della professione.
è richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’azione civile nel processo penale spetta al soggetto cui il reato ha arrecato danno, non automaticamente alla persona che si autodefinisca persona offesa.
impone la verifica immediata delle cause di proscioglimento, coordinata con la disciplina delle statuizioni civili in caso di estinzione del reato.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
è invocato per denunciare una dedotta nullità nella acquisizione e valutazione della consulenza medico-legale della parte civile.
nel giudizio di appello dopo la prescrizione impone al giudice di pronunciarsi sulle statuizioni civili, ma solo all’esito della verifica preliminare sulla possibilità di assoluzione nel merito.
è richiamato quale parametro della verifica assolutoria di merito, anche in presenza di prove insufficienti o contraddittorie.
regola il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quando vengono annullate le statuizioni civili della sentenza penale.
è richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
sentenza Corte cost. n. 182 del 2021
viene richiamata quale criterio di coordinamento tra prescrizione, presunzione di innocenza e statuizioni civili.
sentenza Corte cost. n. 2 del 2026
è citata per ribadire che, in presenza di prescrizione, l’accertamento civile deve riguardare solo gli elementi costitutivi dell’illecito civile.
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024
nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
stabilisce il principio della doppia verifica: prima sull’eventuale assoluzione nel merito, poi sulle statuizioni civili se il proscioglimento pieno non è possibile.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
è richiamata come precedente che già imponeva la verifica della possibilità di proscioglimento nel merito nonostante la causa estintiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, se il reato si estingue per prescrizione dopo una condanna che contiene statuizioni civili, il giudice non può arrestarsi alla sola dichiarazione estintiva: deve prima verificare se ricorrano i presupposti per un’assoluzione nel merito dell’imputato.
- Solo se l’assoluzione nel merito non è praticabile, il giudice può confermare o rideterminare le statuizioni civili, ma deve motivare in modo specifico sulla sussistenza degli elementi dell’illecito civile e sul nesso tra condotta e danno.
- La motivazione per relationem è ammissibile, ma non può tradursi nell’omissione di risposta a doglianze specifiche sul difetto di danno risarcibile o sul difetto di nesso eziologico tra fatto contestato e pregiudizio allegato.
- La legittimazione alla costituzione di parte civile non esonera il giudice dall’accertare, ai fini del risarcimento, che il danno allegato sia direttamente e immediatamente derivato dal reato oggetto di imputazione.
- Quando il ricorso investe soltanto le statuizioni civili successive alla prescrizione, l’annullamento può essere limitato a tali statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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