Cassazione Civile, Ordinanza n. 10955/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA, relativi all'anno d'imposta 2000, nei confronti di una ditta individuale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato memoria informando di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo la sospensione del processo per completare il pagamento rateale, e ha prodotto documentazione attestante il versamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, del pagamento della prima rata e della mancata notificazione di un diniego entro il 31 luglio 2020, nonché della mancata presentazione di un'istanza di trattazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per decorso del termine previsto dal comma 13 dell'art. 6 citato, con cessazione della materia del contendere. Ha inoltre stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso l'obbligo della ricorrente di versare il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
comma 6; comma 13; terzo comma; ultimo periodo del comma 13
La domanda di definizione agevolata, accompagnata dal pagamento della prima rata e in assenza di diniego tempestivo o di istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo per decorso del termine previsto dalla norma, con cessazione della materia del contendere.
È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza secondo la previsione richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, se perfezionata nei suoi presupposti e non seguita da un diniego tempestivo dell'amministrazione, determina l'estinzione del processo, indipendentemente dalla pendenza del ricorso per cassazione.
- Il pagamento della prima rata della definizione agevolata e la mancata presentazione di un'istanza di trattazione entro il termine previsto comportano il consolidarsi dell'effetto estintivo della lite.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato al ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10908/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10912/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10919/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10926/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →