Cassazione Penale, Sentenza n. 7802/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per tentata estorsione (art. 629 c.p. combinato con art. 56 c.p.) contestando, a vario titolo: l'inesistenza o la insufficienza delle prove e la qualificazione delle frasi come minaccia; l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 71 D.Lgs. n.159/2011 (contestata sia nella sua applicabilità al tentativo che per la mancata definitività del provvedimento di prevenzione); la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'art. 114 c.p.; vizi nella utilizzazione della registrazione ambientale (bodycell); l'errata valutazione del ruolo di intermediario (per Gaetano) e della personale responsabilità (per Giuseppe); infine, per Giuseppe, la domanda di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Cassazione: 1) ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso di Valenti Vincenzo limitatamente all'aggravante ex art. 71 D.Lgs. n.159/2011, ritenendo che detta aggravante non possa essere applicata al reato di estorsione rimasto allo stadio del tentativo (e, inoltre, non poteva essere mantenuta in presenza di provvedimento di prevenzione non definitivo): ha quindi annullato la sentenza nei confronti di Vincenzo soltanto quanto alla misura della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per la rideterminazione della pena senza l'aggravante; 2) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Valenti Gaetano e Valenti Antonino, confermando per questi ultimi la condanna (la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del loro ruolo e della recidiva/gravità usata in sede di merito); 3) ha accolto il motivo di Valenti Giuseppe disponendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato a suo carico (il capo a lui contestato non riportava aggravanti che allungassero i termini di prescrizione); 4) ha condannato, ai sensi degli artt. 585 comma 4 e 616 c.p.p., le parti che hanno proposto ricorsi inammissibili al pagamento delle spese e, nel caso di Valenti Antonino, ha irrogato una somma a favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00 per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
L'aumento di pena previsto dall'art.71, che menziona espressamente l'art.629 c.p., è applicabile solo ai delitti di estorsione consumata e non all'estorsione rimasta allo stadio del tentativo (fattispecie autonoma combinata con art.56 c.p.). Inoltre l'aggravante soggettiva richiede condizioni di applicabilità precise (es. provvedimento di prevenzione definitivo) per essere attribuita.
"il ricorso non ha effetto sospensivo"
La Corte ha richiamato la disposizione per precisare che l'esecutività di un provvedimento non equivale a sua definitività; quindi l'esistenza di un ricorso non rende automaticamente definitivo un provvedimento di prevenzione ai fini dell'aggravante.
Norma che incrimina l'estorsione; la Corte ha ricordato la distinzione tra estorsione consumata e tentata (art.56 c.p.) e le conseguenze rispetto all'applicabilità di aggravanti nominative.
Stabilisce l'autonomia della fattispecie del tentativo: il tentativo è una fattispecie autonoma la cui compatibilità con aggravanti nominate va interpretata secondo il principio di tassatività quando le aggravanti si riferiscono espressamente alla norma incriminatrice consumata.
In caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, la regola che impedisce l'utile cambiamento della pena quando l'eliminazione dell'aggravante non produce vantaggio per l'imputato è stata richiamata: per alcuni imputati l'eliminazione dell'aggravante non avrebbe inciso a causa della recidiva e della prevalenza delle altre circostanze.
Attenuante speciale: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito quando ne è stata negata l'applicazione in assenza di specifici argomenti positivi a favore del beneficio.
Criteri di determinazione della pena e valutazione della recidiva: la Corte di merito ha adeguatamente motivato la rilevanza delle pregresse condanne ai fini della recidiva facoltativa.
Testo richiamato per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e attivare le conseguenti statuizioni sulle spese processuali.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese per le parti che propongono ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- L'aggravante che menziona espressamente una norma penale (es. art. 629 c.p.) va interpretata restrittivamente: se il testo collega l'aggravante al delitto nominato, l'aggravante si applica solo al delitto consumato e normalmente non al tentativo, che è fattispecie autonoma ai sensi dell'art.56 c.p.
- Per attribuire aggravanti di natura soggettiva (per es. l'aumento di pena per chi sia sottoposto a misure di prevenzione) è necessario che il requisito soggettivo sia documentalmente provato e, quando la misura non è definitiva, non può automaticamente farsi valere per aggravare la pena.
- In Cassazione non è consentito riproporre una rivalutazione dei fatti o una diversa ricostruzione probatoria salvo che si dimostrino vizi di motivazione o profili di diritto; censure meramente ricostruttive e non fondate su elementi processuali concreti sono generalmente inammissibili.
- La qualificazione del ruolo di un 'intermediario' nelle trattative estorsive richiede attenzione: l'intermediario risponde di concorso nell'estorsione se agisce con coscienza e volontà di contribuire allo scopo del soggetto estorsore; è invece esente se l'intervento è finalizzato a tutelare l'interesse della vittima o motivato da solidarietà umana, con adeguata valutazione delle prove.
- La prescrizione va calcolata con attenzione ai termini ordinari (art.56 e norme correlate) e alle eventuali sospensioni dei termini processuali; l'assenza di aggravanti che allunghino il termine comporta che la prescrizione possa essere intervenuta anche quando altri coimputati risultino ancora perseguibili.
- Le impugnazioni ritenute generiche o manifestamente infondate possono comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese e, in presenza di colpa nella proposizione, sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7727/2025 del 26/02/2025
- Sentenza penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7728/2025 del 26/02/2025
- Sentenza penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7729/2025 del 26/02/2025
- Sentenza penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7730/2025 del 26/02/2025
- Sentenza penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7731/2025 del 26/02/2025
- Sentenza penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7733/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →