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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32723/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La società di noleggio con conducente impugnava un verbale della polizia municipale che le aveva contestato la violazione dell'art. 85 cod. strada in relazione alla disciplina della legge n. 21/1992, con applicazione di fermo amministrativo del veicolo e ritiro della carta di circolazione. La contestazione riguardava il fatto che il veicolo sarebbe uscito dall'autorimessa senza aver preventivamente assunto il cliente, reperendo poi il servizio in un secondo momento. Nei gradi di merito il ricorso era stato rigettato sul presupposto che fossero vigenti, al momento dei fatti, le modifiche introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207/2008 alla legge n. 21/1992. In cassazione la ricorrente deduceva: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo alla sospensione dell'efficacia delle modifiche; motivazione insufficiente/apparente per essersi il Tribunale limitato a recepire la decisione di primo grado; violazione dell'art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016, sostenendo che la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla legge n. 21/1992 fosse stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 e quindi che tali modifiche non fossero in vigore nel 2015; violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite n. 17541/2023, secondo cui la disposizione di interpretazione autentica dell'art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016 ha prorogato la sospensione dell'efficacia delle modifiche introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008 fino al 31 dicembre 2017. Ne consegue che nel 2015 tali modifiche non erano operative. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché verifichi se i fatti contestati integrino comunque una violazione delle previgenti disposizioni degli artt. 3, 8 e 11 della legge n. 21/1992 e dei regolamenti comunali applicabili all'epoca. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi, e il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 85 cod. strada

    norma richiamata nel verbale sanzionatorio per la violazione contestata nell'ambito del servizio NCC

  • L. 15 gennaio 1992, n. 21, artt. 3, 8, 11

    disciplinano il servizio di noleggio con conducente e gli obblighi dei titolari; erano vigenti nel periodo di sospensione della riforma del 2008

  • art. 29, comma 1-quater, D.L. 20 dicembre 2008, n. 207 conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14

    ha introdotto modifiche alla legge n. 21/1992, ma la sua efficacia è rimasta sospesa nel periodo rilevante

  • art. 7-bis, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33

    ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008

  • art. 9, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 conv. in L. 27 febbraio 2017, n. 19

    "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017"

    costituisce disposizione di interpretazione autentica che proroga la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla legge n. 21/1992 fino al 31 dicembre 2017

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo per dedurre omessa pronuncia

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    individua i vizi dedotti con i motivi di ricorso

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale

Massime di principio

  • La disposizione di interpretazione autentica che proroga la sospensione dell'efficacia di una riforma normativa impedisce di considerare vigenti, per il periodo di sospensione, le modifiche introdotte dalla riforma stessa.
  • Quando una riforma normativa è sospesa, la verifica della liceità della condotta deve essere compiuta alla luce della disciplina previgente effettivamente vigente al momento del fatto.
  • L'accoglimento del motivo di ricorso fondato sulla non operatività della norma sanzionatoria impone al giudice di rinvio di accertare se la condotta integri eventualmente un diverso illecito amministrativo previsto dalla disciplina precedente.
  • La cassazione con rinvio è necessaria quando l'erronea applicazione della normativa sostanziale richiede nuovi accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
  • L'accoglimento del motivo decisivo comporta l'assorbimento degli altri motivi di ricorso non esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSanzioni amministrativeTrasporto
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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