Cassazione Civile, Ordinanza n. 31393/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di un terreno agiva per far dichiarare inesistente, a carico della sua fascia di terreno, qualsiasi servitù di passaggio in favore del condominio vicino e per ottenere l’inibitoria al transito. Il condominio resisteva e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo, in via principale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno, e in via subordinata la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1032 c.c., deducendo che l’area di parcheggio e le unità abitative sarebbero raggiungibili solo attraverso quel fondo. Il Tribunale dichiarava inammissibili la domanda riconvenzionale e l’eccezione di usucapione per difetto di legittimazione dell’amministratore e tardività, accogliendo la domanda attorea. La Corte d’appello confermava. In cassazione il condominio proponeva un unico motivo, denunciando vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell’art. 1032 c.c. in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’interclusione del fondo, perché la documentazione in atti non dimostrerebbe l’esistenza di uno stradone di accesso alternativo e l’accesso all’area retrostante avverrebbe solo tramite il terreno della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse deciso nel merito, e non fosse rimasta priva di potestas iudicandi, sulla domanda subordinata di servitù coattiva, applicando il criterio della ragione più liquida e rilevando sulla base degli stessi rilievi planimetrici prodotti dal ricorrente che l’area retrostante non era interclusa per la presenza di uno stradone lungo il confine condominiale. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate irrilevanti, perché fondate su un equivoco rispetto al contenuto della motivazione d’appello e non idonee a scalfire la statuizione impugnata. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La servitù coattiva di passaggio può essere domandata solo se il fondo è intercluso; nel caso concreto la Corte ha escluso l’interclusione sulla base della documentazione di causa.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere un erroneo riparto dell’onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta irrilevante rispetto alla reale ratio della decisione impugnata.
Invocato dal ricorrente in relazione al travisamento della prova e alle presunzioni; la Corte non ha accolto la doglianza.
Richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha escluso che vi fosse un errore decisivo nella lettura della documentazione.
È richiamato nel fatto processuale come base della memoria con cui era stata proposta l’eccezione di usucapione, poi ritenuta tardiva nei gradi di merito.
Indicato nel procedimento di trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Indicato nel procedimento di trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza processuale del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice di appello rigetta una domanda subordinata nel merito, la parte che intenda censurare tale capo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi; non è sufficiente dedurre in astratto che il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi se, invece, abbia esaminato la questione applicando il criterio della ragione più liquida.
- La domanda di costituzione coattiva di una servitù di passaggio presuppone l’interclusione del fondo: se dagli atti emerge un accesso alternativo, anche indirettamente desumibile dalla documentazione prodotta, la domanda è infondata nel merito.
- Le censure di travisamento della prova o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono idonee a superare una motivazione che si fondi sulla lettura del medesimo materiale documentale prodotto dal ricorrente, quando la contestazione si risolva in una diversa interpretazione dei fatti non decisiva rispetto alla ratio della sentenza.
- Se la sentenza di merito contiene una statuizione di inammissibilità della domanda principale e, separatamente, una decisione di merito sulla domanda subordinata, non vi è automatica preclusione a scrutinare quest’ultima; occorre distinguere i diversi capi della decisione e le rispettive rationes.
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