Cassazione Civile, Ordinanza n. 10386/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui una società veniva condannata a pagare il compenso per attività professionali di analisi e assistenza finalizzate alla predisposizione di un piano economico-finanziario e alla ricerca di finanziatori e investitori. La società ingiunta proponeva opposizione e poi appello, sostenendo che il contratto dovesse qualificarsi come prestazione di risultato e che la società consulente fosse inadempiente perché non aveva reperito le risorse finanziarie promesse, con conseguente inesigibilità del compenso; deduceva inoltre un preteso riconoscimento di debito valorizzato dai giudici di merito e un difetto di legittimazione della controparte dopo la variazione della denominazione sociale. In cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione di legge sull’identificazione della prestazione come di mezzi invece che di risultato e sulla conseguente insussistenza del diritto al compenso; 2) violazione dell’art. 1460 c.c. per mancato adempimento della prestazione e inesistenza del credito; 3) violazione dell’art. 1988 c.c. per l’asserito errato rilievo di un riconoscimento di debito in una missiva; 4) omesso esame dell’eccezione di difetto di legittimazione della società consulente dopo la modifica della denominazione sociale.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente che il fallimento della ricorrente intervenuto nel corso del giudizio di cassazione non interrompe il processo, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, e che il successivo disinteresse alla decisione comunicato dalla controricorrente era privo di effetti. Nel merito, ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché la censura non indicava le specifiche norme asseritamente violate e si risolveva in una diversa lettura del contratto, attività riservata al giudice di merito se sorretta da interpretazione plausibile. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, essendo la doglianza fondata sulla medesima diversa ricostruzione delle obbligazioni contrattuali già respinta; la sentenza impugnata aveva invece accertato, sulla base delle prove documentali, che le prestazioni pattuite erano state eseguite e che il mancato finanziamento dipendeva dalla condotta della debitrice, non della consulente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare l’accertamento fattuale relativo alla missiva dell’11 novembre 2014, estraneo al sindacato di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la variazione della denominazione sociale non determina un nuovo soggetto giuridico. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il fallimento di una parte sopravvenuto nel giudizio di cassazione non produce interruzione del processo, che resta dominato dall'impulso d'ufficio.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare specificamente le disposizioni asseritamente violate; non può risolversi in una mera diversa lettura dei fatti o del contratto.
La censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede l'esplicita indicazione delle regole interpretative violate e delle ragioni del loro erroneo uso; altrimenti resta inammissibile se si limita a contrapporre una diversa interpretazione del contratto.
L'eccezione di inadempimento non può essere accolta quando la pretesa inadempienza allegata dipenda da una ricostruzione del contratto e delle obbligazioni già non condivisa dal giudice di merito, che abbia accertato l'effettivo esatto adempimento della controparte.
La doglianza che contesta l'esistenza di un riconoscimento di debito non è ammissibile se mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul contenuto della missiva valorizzata in sentenza.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e spiega come il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente opporre una lettura alternativa dei fatti o dell'accordo.
- L'accertamento del contenuto delle obbligazioni contrattuali e della loro esecuzione è tipicamente un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione plausibile e non manifestamente illogica.
- La deduzione di un inadempimento della controparte non può essere veicolata in cassazione mediante una diversa ricostruzione del contratto già disattesa nei gradi di merito.
- La contestazione circa l'esistenza di un riconoscimento di debito è inammissibile se tende a rimettere in discussione la valutazione del fatto storico e documentale operata dal giudice di merito.
- La mera variazione della denominazione sociale non integra successione soggettiva né determina difetto di legittimazione processuale della società, poiché il soggetto giuridico resta immutato.
- Il fallimento di una parte sopravvenuto durante il giudizio di cassazione non interrompe il processo, trattandosi di procedimento a impulso d'ufficio.
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