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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19402/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un giudice di pace, in servizio dal 1995 presso il Tribunale di Oristano, aveva agito per ottenere un trattamento economico e previdenziale parametrato a quello dei magistrati togati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Cagliari aveva confermato il rigetto, ritenendo inammissibile una doglianza sull’omessa pronuncia relativa al principio di indisponibilità del tipo contrattuale, applicando il criterio della ragione più liquida e reputando che il ricorrente non avesse chiesto la diretta applicazione di una norma UE già esistente, bensì la creazione di una regola nuova per il caso concreto; aveva inoltre escluso l’equiparabilità del regime dei magistrati onorari a quello dei togati e considerato non vincolante la risoluzione del Comitato europeo dei diritti sociali del 5 luglio 2016. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità e contraddittorietà della sentenza per l’inammissibilità del motivo d’appello sull’omessa pronuncia; contraddittorietà nell’uso della ragione più liquida; grave illogicità nell’aver riconosciuto peculiarità incompatibili con il tipo legale del rapporto onorario senza però accertarne l’insussistenza; violazione di norme UE, della Carta dei diritti fondamentali, di convenzioni OIL e dell’art. 4 l. n. 274/1991, sostenendo che il trattamento retributivo e previdenziale dovesse essere determinato sulla base della disciplina dei magistrati ordinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero il decisum, poiché la Corte territoriale aveva sostanzialmente deciso nel senso che, anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto, il ricorrente non aveva domandato la diretta applicazione di una norma UE esistente, ma la creazione di una disciplina nuova, attività non consentita al giudice nazionale. Inoltre, i vizi dedotti come nullità mascheravano censure di motivazione non più proponibili se non nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, che nella specie non era ravvisabile. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la pretesa di un trattamento retributivo e previdenziale non inferiore a quello dei magistrati togati non trovava fondamento in alcuna disposizione interna o unionale; la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali non era vincolante per gli Stati membri; quanto ai contributi previdenziali, il singolo lavoratore non è legittimato a chiedere la condanna del datore di lavoro al versamento, essendo titolare del credito l’ente previdenziale. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È stato richiamato per escludere che le doglianze formulate come nullità potessero tradursi in un vizio rilevante, mancando un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o una specifica lesione del diritto di difesa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente censure sulla mera insufficienza motivazionale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati a sostegno della possibilità per il giudice di decidere la causa secondo la ragione più liquida.

  • art. 157 TFUE

    La Corte ha escluso che la pretesa del ricorrente trovasse diretta base in una disciplina unionale idonea a fondare il trattamento richiesto.

  • direttiva 1999/70/CE

    Invocata dal ricorrente, ma ritenuta non idonea, nel caso concreto, a fondare la pretesa di equiparazione economica e previdenziale richiesta.

  • direttiva 2000/78/CE

    Invocata dal ricorrente, ma non ritenuta base sufficiente per ottenere il trattamento richiesto.

  • artt. 31 e 34 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Invocati dal ricorrente a sostegno della tesi della disparità retributiva e previdenziale, senza esito favorevole.

  • artt. 11, 35, 36 e 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in connessione con la pretesa di conformare il trattamento del giudice di pace a quello dei magistrati togati.

  • Convenzione OIL n. 102

    Invocata dal ricorrente come parametro sovranazionale di tutela previdenziale.

  • Convenzione OIL n. 111

    Invocata dal ricorrente a sostegno della censura di discriminazione nel trattamento economico.

  • art. 4 l. n. 274/1991

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del giudice di pace.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il creditore dei contributi previdenziali è l’ente previdenziale e non il singolo lavoratore.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Menzi onato come eccezione alla regola per cui il lavoratore non può chiedere la condanna del datore al versamento dei contributi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’esito del giudizio.

Massime di principio

  • Il principio della ragione più liquida consente al giudice di definire la controversia esaminando direttamente la questione di merito idonea a chiudere il giudizio, anche se ciò rende superfluo l’esame di questioni pregiudiziali o processuali.
  • Le censure di legittimità formalmente prospettate come nullità della sentenza non sono ammissibili quando, nella sostanza, denunciano solo una insufficienza o inadeguatezza della motivazione, ormai rilevante in cassazione solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • Per dedurre utilmente un error in procedendo o un vizio processuale non basta lamentare la violazione astratta della regola: occorre indicare la concreta lesione del diritto di difesa o l’utilità pratica ottenibile dall’accoglimento del motivo.
  • La richiesta di un trattamento economico o previdenziale parificato a quello di un diverso status professionale non può essere accolta se non trova fondamento in una specifica disposizione interna o sovranazionale; il giudice non può creare ex novo la disciplina invocata.
  • Le decisioni o risoluzioni di organi internazionali non vincolanti non sono, di per sé, idonee a imporre agli Stati membri la modifica del regime giuridico ed economico di una categoria professionale.
  • In materia contributiva, il singolo lavoratore non è normalmente legittimato a chiedere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali, poiché il credito appartiene all’ente previdenziale, salvo ipotesi espressamente previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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