Cassazione Civile, Ordinanza n. 19403/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di un lavoratore pubblico contrattualizzato volta a ottenere il pagamento di importi asseritamente dovuti a titolo di spese e indennità di missione. In primo grado la domanda era stata accolta; la regione aveva proposto appello e la Corte d'appello, ritenendo provato l'avvenuto pagamento del credito, aveva riformato la decisione respingendo la domanda. In cassazione il lavoratore deduceva un solo motivo: nullità della sentenza d'appello per nullità della notificazione dell'atto di appello, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita in violazione dell'art. 330 c.p.c. presso il domiciliatario nonostante il precedente difensore si fosse cancellato dall'albo prima della notifica. Invocava, inoltre, gli artt. 301 e 330 c.p.c. e l'art. 11 L. 53/1994, assumendo di avere avuto conoscenza della sentenza solo nel 2019. La tesi era che la notifica dell'appello fosse nulla o inesistente e che ciò travolgesse la decisione successiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto valida la notifica dell'appello eseguita presso il domiciliatario, perché la cancellazione dall'albo riguardava il difensore originario e non il domiciliatario, con conseguente non applicabilità dell'art. 327, comma 2, c.p.c. Ha poi osservato che l'eventuale nullità della sentenza d'appello derivante dall'interruzione automatica del giudizio per cancellazione del difensore dall'albo era comunque soggetta al regime dell'art. 161 c.p.c. e quindi deducibile solo con impugnazione entro il termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c. Poiché la sentenza d'appello era stata pubblicata nel 2015 e il ricorso per cassazione notificato nel 2019, il gravame risultava oltre termine. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione degli artt. 301 e 330 c.p.c.; 11, Legge n. 53/1994
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme processuali sulla notificazione dell'appello.
La cancellazione dall'albo del difensore costituito determina l'interruzione automatica del giudizio, con nullità degli atti successivi all'interruzione.
La notifica dell'impugnazione deve essere eseguita secondo le regole previste per il luogo e i soggetti destinatari della notificazione; la Corte ritiene valida la notifica presso il domiciliatario quando questi sia ancora tale.
Norma evocata dal ricorrente a supporto della dedotta nullità della notificazione, ma non ritenuta decisiva dalla Corte ai fini dell'esito.
La nullità della sentenza per mancata interruzione del giudizio deve essere fatta valere entro il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Non è applicabile quando la notifica dell'impugnazione sia stata validamente effettuata al domiciliatario.
La nullità della decisione pronunciata nonostante l'interruzione automatica del giudizio è deducibile soltanto con impugnazione e nei limiti del relativo termine.
La Corte segnala una carenza di specificità del ricorso, perché non riproduce né localizza le procure e l'elezione di domicilio rilevanti.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indicato come base per la trattazione camerale del ricorso.
Indicato come base per la trattazione camerale del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione eseguita presso il domiciliatario è valida se il domiciliatario è ancora tale; la cessazione dello ius postulandi del difensore originario non incide automaticamente sulla validità della domiciliazione, quando questa sia stata autonomamente riferita alla parte.
- La cancellazione del difensore costituito dall'albo determina interruzione automatica del giudizio e nullità degli atti successivi, ma la nullità della sentenza pronunciata nonostante l'interruzione deve essere fatta valere con impugnazione entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
- La deduzione di nullità della notificazione dell'impugnazione non consente di riaprire indefinitamente il termine per impugnare: se la notificazione è ritenuta valida, resta fermo il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo che investe la notificazione dell'atto introduttivo dell'impugnazione, il ricorso deve contenere allegazioni specifiche e localizzare gli atti e le procure rilevanti; la mancanza di tali indicazioni può integrare un difetto di specificità.
- Il criterio topografico della domiciliazione prevale, nella ricostruzione della validità della notificazione, sul solo riferimento personale al difensore, quando l'elezione di domicilio sia stata effettuata presso un determinato indirizzo o studio professionale.
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