Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico di alcuni docenti di ruolo che prestavano servizio nelle scuole interne agli istituti penitenziari. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente passaggio in Cassazione che aveva cassato la decisione d'appello solo sul punto dell’ammissibilità delle domande, il giudice del rinvio ha nuovamente respinto le pretese dei lavoratori dirette ad ottenere l’aggiornamento/rivalutazione dell’indennità di servizio penitenziario (ISP) e il pagamento degli aumenti sessennali. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione di legge e dei parametri costituzionali, sostenendo che, ove l’art. 2 della l. n. 65/1983 fosse interpretato nel senso di escludere meccanismi di rivalutazione dell’ISP, il giudice avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse approfondito le deduzioni poste a base della richiesta di adeguamento dell’indennità; 3) violazione degli artt. 383 e 392 c.p.c., per avere il giudice del rinvio travalicato o frainteso l’oggetto del devoluto e omesso di considerare la possibilità di un adeguamento dell’ISP per analogia rispetto ad altre voci retributive, nonché la questione di costituzionalità prospettata. La doglianza sostanziale mirava a far riconoscere che l’indennità, fissata in misura statica, dovesse essere rivalutata nel tempo per effetto del mutato costo della vita e in ragione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha confermato il rigetto delle domande. Ha richiamato la propria precedente decisione rescindente e la successiva giurisprudenza conforme, ribadendo che l’art. 1 della l. n. 65/1983 riguarda il personale civile dipendente dal Ministero della giustizia, mentre l’art. 2 disciplina autonomamente una diversa indennità per il personale di altre amministrazioni dello Stato che presti servizio presso gli istituti penitenziari. Ha escluso la possibilità di un’interpretazione analogica o di una pronuncia manipolativa della Corte costituzionale, perché una eventuale caduta della disciplina avrebbe creato un vuoto normativo non colmabile dal giudice. Ha inoltre osservato che la censura sul parametro dell’art. 36 Cost. era generica, poiché i ricorrenti avevano contestato solo la singola voce indennitaria senza dimostrare che l’intero trattamento retributivo fosse complessivamente insufficiente o sproporzionato. La doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare argomentazioni difensive e non un vero fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 65/1983

    Disciplina autonomamente l'indennità per gli appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici e istituti dell'amministrazione penitenziaria; non consente di estendere per analogia ai docenti del MIUR un meccanismo di rivalutazione non previsto.

  • art. 1 l. n. 65/1983

    Si riferisce al personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena dipendente dal Ministero della giustizia; il dato letterale delimita la platea dei destinatari.

  • art. 3 Cost.

    La Corte richiama il principio di eguaglianza per escludere una disparità ingiustificata, rilevando che le situazioni poste a confronto non sono omogenee.

  • art. 36 Cost.

    La verifica di sufficienza e proporzionalità della retribuzione va compiuta sul trattamento complessivo e non sulla singola voce indennitaria.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone incrementi retributivi né si lega funzionalmente a politiche di aumento delle indennità.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ragionamento del giudice di rinvio come parametro della contrattazione collettiva; l'assenza di disciplina collettiva impedisce di colmare il vuoto mediante pronuncia additiva.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni su argomentazioni o deduzioni difensive.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio dopo cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato per definire l'oggetto del giudizio di rinvio e i confini del devoluto.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Invocato insieme al principio iura novit curia nel dedurre che il giudice avrebbe dovuto applicare o prospettare correttamente la questione costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato a sostegno dell'interpretazione della legge secondo i criteri legali.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In materia di trattamento economico del personale pubblico, la legittimità costituzionale di una singola indennità non si valuta isolatamente, ma considerando l'intera retribuzione complessiva e la sua idoneità a soddisfare i requisiti di proporzionalità e sufficienza.
  • Il principio di eguaglianza non impone la parificazione tra categorie di dipendenti che presentino uno status giuridico diverso o svolgano attività analoghe in contesti amministrativi differenti.
  • L'interpretazione analogica non può essere utilizzata per creare un meccanismo di aggiornamento retributivo ove la legge disciplini espressamente e in modo autonomo la voce indennitaria e l'eventuale intervento additivo della Corte costituzionale determinerebbe un vuoto non colmabile dal giudice.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico e non è configurabile quando si contestino la motivazione, le argomentazioni difensive o la valutazione complessiva delle allegazioni di parte.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, ma resta fermo il limite derivante dal tenore letterale della norma applicabile e dall'insussistenza dei presupposti per una pronuncia costituzionalmente obbligata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.