Cassazione Civile, Ordinanza n. 19373/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente del comparto sanità che rivendicava, da un lato, il riconoscimento dell’indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione collettiva per chi avesse effettive funzioni di coordinamento alla data rilevante e, dall’altro, il conseguente inquadramento nella categoria DS con decorrenza prevista dal CCNL. La Corte d’appello aveva escluso il diritto ritenendo non provato, nei termini richiesti dal contratto collettivo, lo svolgimento di funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, valorizzando anche la tardività di alcuni documenti e la decadenza dalla prova testimoniale per il periodo successivo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 10 del CCNL comparto sanità 1999/2001, sostenendo che bastasse la qualifica di "coordinatore" e la documentazione prodotta per ottenere l’indennità; omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione di vari documenti aziendali e invocando anche i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per asserita motivazione apodittica della sentenza d’appello. La ricorrente richiamava inoltre un giudicato favorevole in altra causa instaurata da una collega con posizione analoga. La Cassazione ha però ritenuto inammissibili le censure: ha escluso il vizio di motivazione apparente, ha affermato che la disciplina collettiva richiede la prova dell’effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento alla data dirimente e che non è sufficiente una mera denominazione formale; ha rilevato che le doglianze sulla prova erano generiche, non specifiche e tese a una rivalutazione del merito; ha infine precisato che il giudicato invocato tra altri soggetti è irrilevante nel presente giudizio. Di conseguenza, negato il presupposto dell’indennità di coordinamento, è stata esclusa anche la base per il passaggio alla categoria DS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito fosse motivata in modo sufficiente e non apparente; ha chiarito, tuttavia, che la disciplina contrattuale collettiva sul personale sanitario subordina il riconoscimento dell’indennità di coordinamento alla prova dell’effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001 o all’atto formale di riconoscimento di tale svolgimento. Poiché la ricorrente non aveva fornito una censura ammissibile su tale punto, veniva meno anche il presupposto per l’inquadramento in categoria DS previsto dalla successiva contrattazione collettiva. Le spese sono state liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10 CCNL 20.9.2001 comparto sanità
Per l’attribuzione dell’indennità di coordinamento in prima applicazione non basta una denominazione formale, ma occorre che l’azienda abbia conferito l’incarico di coordinamento o ne abbia riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, riferito a funzioni effettive.
art. 8 CCNL 20.9.2001 comparto sanità
La disciplina di riordino degli inquadramenti valorizza la posizione di chi espleti incarichi di effettivo coordinamento alla data del 31 agosto 2001.
art. 19 lett. b CCNL 19.4.2004
Il passaggio alla categoria DS dal 1 settembre 2003 presuppone il riconoscimento della titolarità di effettive funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione; non basta una motivazione ritenuta erronea o sintetica.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi richiede l’indicazione di fatti storici decisivi e specificamente dedotti, non una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 421 c.p.c.
La parte che si dolga del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi deve indicare in ricorso la pista probatoria decisiva e allegare di aver richiesto specificamente tale intervento nel giudizio di merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e completo nell’esposizione dei documenti e dei fatti posti a base della censura, altrimenti la doglianza è inammissibile.
art. 2909 c.c.
Il giudicato spiega effetti solo tra le parti del giudizio e non è invocabile automaticamente in favore di soggetti diversi, salvo eccezioni non ravvisate nel caso.
Massime di principio
- Nel comparto sanità, l’indennità di coordinamento richiede la prova dell’effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento alla data rilevante o un atto formale dell’azienda che ne riconosca lo svolgimento; la mera qualifica o denominazione di "coordinatore" non è sufficiente.
- Il diritto all’inquadramento superiore collegato alla contrattazione collettiva può dipendere dal previo riconoscimento dell’indennità o della funzione presupposta: se manca il presupposto sostanziale, viene meno anche la pretesa di inquadramento conseguente.
- In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove: le censure devono indicare con precisione i fatti decisivi, i documenti rilevanti e la loro effettiva decisività.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo in caso di mancanza reale di motivazione o di motivazione incomprensibile; non ricorre quando il giudice di merito espone una chiara, anche se discutibile, ratio decidendi.
- Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro può essere censurato solo se la parte dimostra di averlo richiesto specificamente nel giudizio di merito e di aver prospettato una pista probatoria decisiva.
- Il giudicato formatosi tra altri soggetti non vincola automaticamente il diverso processo, salvo casi eccezionali di efficacia riflessa non allegati o provati.
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