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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un soggetto, nominato difensore civico comunale, aveva agito per ottenere la condanna dell'ente al pagamento di una somma a titolo di indennità per lo svolgimento dell'incarico. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato nel merito la decisione, compensando solo le spese del primo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sull'indennità del difensore civico, sostenendo che l'art. 23 della legge n. 265/1999, il D.M. n. 119/2000 e il regolamento comunale gli attribuivano un'indennità mensile pari a quella degli assessori comunali, sicché delibere giuntali o determinazioni dirigenziali successive non avrebbero potuto ridurne l'ammontare né incidere su un diritto soggettivo già spettante; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 348 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse pronunciato su tutta la domanda, in particolare sul periodo aprile-agosto 2009, e avesse erroneamente ritenuto non specificamente devoluto il capo relativo alla durata del rapporto e alle indennità non corrisposte in quel segmento temporale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su un presupposto errato: la giurisprudenza sulle funzioni onorarie riconosce sì natura tendenzialmente indennitaria al compenso, ma ciò non impedisce che l'amministrazione, nei limiti della normativa vigente e della disciplina sulle indennità degli enti locali, ridetermini l'importo mediante gli atti previsti; inoltre la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che valorizzava le delibere adottate ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge n. 265/1999. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non vi era un'omessa pronuncia, bensì una delimitazione del thema decidendum compiuta dal giudice di merito nell'interpretazione dell'atto di appello; la doglianza era generica, non localizzava l'atto di appello e non censurava specificamente la statuizione sulla mancanza di uno specifico motivo di gravame per il periodo aprile-agosto 2009. Alla soccombenza ha fatto conseguire la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 1 e 9, l. n. 265/1999

    richiamato per la disciplina della determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza mediante decreto ministeriale

  • art. 23, comma 11, l. n. 265/1999

    le indennità e i gettoni determinati ai sensi del comma 9 possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta o di consiglio

  • D.M. n. 119/2000

    decreto di specificazione dei criteri di calcolo delle indennità degli amministratori locali e di altri compensi richiamati dalla disciplina

  • art. 9 del Regolamento del Comune di Avellino

    prevede per il difensore civico un'indennità mensile pari a quella stabilita per gli assessori comunali

  • art. 11 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato dal ricorrente come base della nomina del difensore civico comunale

  • art. 348 c.p.c.

    invocato per censurare la mancata considerazione di parte dell'appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta omessa pronuncia su tutta la domanda

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato per qualificare le denunciate violazioni di legge e nullità processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 17, comma 3, l. n. 400/1988

    richiamato in relazione al decreto ministeriale di determinazione delle indennità

Massime di principio

  • Il compenso dei funzionari onorari è di regola di natura indennitaria e non retributiva; la posizione del funzionario rispetto alla determinazione del compenso può variare a seconda che la misura sia rimessa a scelte discrezionali dell'ente oppure sia predeterminata direttamente dalla legge.
  • Quando la normativa consente all'ente di aumentare o diminuire le indennità mediante delibere adottate secondo le forme previste, tali atti possono incidere sull'ammontare dovuto, purché siano adottati nel rispetto del quadro legale di riferimento.
  • Una censura di omessa pronuncia non è configurabile se il giudice di merito ha interpretato la domanda e ne ha delimitato il thema decidendum; in tal caso la doglianza deve colpire specificamente l'interpretazione della domanda o del motivo di appello, non limitarsi a evocare genericamente l'art. 112 c.p.c.
  • L'interpretazione dell'atto processuale e l'individuazione del contenuto della domanda spettano al giudice di merito; in cassazione occorre una critica puntuale della motivazione e della concreta ricostruzione del petitum e della devoluzione in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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