Cassazione Civile, Ordinanza n. 19410/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente di una ASL, collocato in quiescenza, ha chiesto il ricalcolo del trattamento di fine servizio includendo anche un periodo precedente di attività svolta dal 1° agosto 1978 al 11 giugno 1985 in regime di convenzione, prima dell'inquadramento in ruolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il T.F.S. avesse natura retributiva e dovesse essere calcolato sull'intera anzianità di servizio, senza che rilevasse l'assenza di versamenti contributivi per il periodo non di ruolo. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione della disciplina regionale e statale richiamata in sentenza, sostenendo che la convenzione del 1978 equiparava il personale solo sotto il profilo economico-retributivo e non anche ai fini previdenziali; che il personale convenzionato non aveva un vero rapporto di lavoro pubblico prima dell'immissione nei ruoli; e che il T.F.S. non poteva essere assimilato al T.F.R., essendo istituto di natura previdenziale e non meramente retributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il periodo di servizio prestato in convenzione e prima dell'inquadramento in ruolo non dovesse essere computato nel T.F.S. La decisione valorizza l'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. e afferma che, nella fattispecie, il diritto al trattamento di fine servizio matura al collocamento in quiescenza anche per la quota riferita al periodo svolto presso l'ente ospedaliero, non essendo emersa una specifica norma derogatoria. Ha inoltre osservato che il precedente richiamato dall'INPS risentiva di un quadro normativo e costituzionale diverso, mentre oggi la disciplina del rapporto di lavoro pubblico e del trattamento di fine servizio è riservata alla competenza statale. Conseguentemente l'INPS è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, L.R. Campania n. 10/1978
La norma regionale disciplinava la convenzione con l'Università e prevedeva l'equiparazione economica del personale convenzionato a quello paramedico in servizio presso i Policlinici universitari.
art. 1 e 11, L. n. 152/1968
Richiamati dall'INPS come norme rilevanti per escludere l'estensione del periodo convenzionato ai fini previdenziali; la Corte non ne ricava una deroga espressa al principio di automatismo.
art. 1 e 3, L. n. 207/1985
Richiamati nel ricorso in relazione all'inquadramento in ruolo e al trattamento di fine servizio; la Corte non li interpreta come fonte di esclusione del periodo precedente dal calcolo del T.F.S.
art. 2116 c.c.
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale nei sistemi obbligatori e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge espressa.
art. 76 del d.P.R. n. 761/1979
È richiamato per affermare che, nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle unità sanitarie locali, non viene meno la continuità del rapporto e il diritto al T.F.S. matura anche per il periodo precedente.
art. 2, comma 1, L.R. Campania n. 29/2012, all. A
La legge regionale del 1978 è stata abrogata; ciò incide sul valore del precedente invocato dall'INPS.
art. 117 Cost.
La precedente affermazione sulla competenza legislativa regionale non è più coerente con l'attuale assetto costituzionale, in cui il rapporto di lavoro pubblico e il T.F.S. sono riservati alla competenza statale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, impone l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il trattamento di fine servizio, quando la disciplina applicabile non preveda espressamente una deroga, segue il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali: il diritto del lavoratore alla prestazione matura al ricorrere dei presupposti di legge anche se il datore di lavoro non abbia effettuato i versamenti contributivi dovuti.
- L'equiparazione normativa limitata al trattamento economico non comporta, di per sé, estensione automatica o esclusione degli effetti previdenziali: occorre una previsione legislativa espressa che disciplini anche il profilo del trattamento di fine servizio.
- In materia di pubblico impiego contrattualizzato e trattamento di fine servizio, il giudizio sulla computabilità di periodi di servizio antecedenti l'inquadramento in ruolo deve essere condotto alla luce del quadro normativo statale vigente, non di discipline regionali abrogate o superate.
- Il precedente giurisprudenziale formatosi sotto un diverso assetto normativo e costituzionale non è automaticamente sovrapponibile alla disciplina attuale, specie quando la materia è oggi riservata alla competenza legislativa statale.
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